Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non e' richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Giurisprudenza e Prassi
SUDDIVISIONE APPALTO E PROROGA (30 - 35.4 - 35.6 - 106.11
Il Comune di A, in conformità ai principi di efficacia ed economicità enunciati dagli art. 27 del d.lgs. 163/2006 e dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, avrebbe potuto più correttamente gestire l’E tramite una gara unica o un numero limitato di gare suddivise in lotti aventi ad oggetto prestazioni omogenee, finalizzate alla sottoscrizione di un contratto o di un accordo con gli operatori economici, anziché procedere all’improprio frazionamento degli appalti di servizi e forniture, affidati ciascuno in base a procedure separate, per lo più negoziate, parametrate sugli importi risultanti dal frazionamento, in violazione dell’art. 29 comma 4 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 35 comma 6 del d.lgs. 50/2016 o all’improprio utilizzo delle proroghe negli affidamenti di appalti di servizi e forniture, in contrasto con l’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e con l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016.
Sull’illegittimità delle proroghe degli affidamenti di appalti di servizi e forniture, a meno che non si tratti di proroghe cd. tecniche, ci si riporta al Comunicato del Presidente dell’Autorità dell’11.5.2016 e, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, al disposto dell’art. 106 comma 11 dello stesso decreto, che disciplina l’unica forma di proroga di appalti ammissibile, ovvero l’opzione di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di gara, che deve essere espressamente prevista nel bando e deve essere computata ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto (art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016).
OGGETTO: Gestione dell’area attrezzata per la prima accoglienza denominata «E» di A.
CONCESSIONE - ONERE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI INDICARE IL FATTURATO GENERATO DALLA CONCESSIONE
In conformità alla più recente giurisprudenza, deve ritenersi che, anche nel vigore del previgente d.lgs. nr. 163/2006, sussistesse effettivamente l’onere della stazione appaltante di indicare il fatturato generato dalla concessione, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. nr. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, nr. 748; id., sez. III, 18 ottobre 2016, nr. 4343).
Come infatti a suo tempo evidenziato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui competenze sono state trasferite all’ANAC dal decreto-legge 24 giugno 2014, nr. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, nr. 114) e dalla richiamata giurisprudenza, in dissenso rispetto all’orientamento più risalente, spetta alla stazione appaltante determinare il valore della concessione e tale valore non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno” e cioè al costo o canone della concessione, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio.
L’art. 29, comma 1, del d.lgs. nr. 163/2006, certamente (e testualmente) applicabile alle concessioni di servizi pubblici, dispone infatti che “...Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.
E, in relazione a tale disposizione, l’AVCP, nella deliberazione n. 9 del febbraio 2002, ha precisato che “per le concessioni in particolare, nella nozione di ‘importo totale pagabile’ è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Infatti (…) qualora si tratti di una concessione, non essendovi un prezzo pagato dalla stazione appaltante, ma solo quello versato dagli utenti, sarà quest’ultimo a costituire parte integrante dell’‘importo totale pagabile’ di cui è fatta menzione nella norma sopra citata; il canone a carico del concessionario potrà, altresì, essere computato ove previsto, ma certamente proprio in quanto solo eventuale non può considerarsi l’unica voce indicativa del valore della concessione”. (..) Questa impostazione risulta d’altronde confermata dall’art. 8, comma 2, della già citata direttiva 2014/23/UE, in base al quale: “…Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando (...)”. Inoltre, il comma 3 del detto articolo stabilisce che il valore della concessione deve essere calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione, indicando poi gli stessi elementi di valutazione, consentendo alle imprese di poter verificare anche i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per la sua commisurazione. Orbene, se è vero che tale disposizione, il cui contenuto è oggi trasposto nell’art. 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la stessa risulta comunque idonea a orientare un’interpretazione delle norme previgenti conforme al diritto europeo, consentendo di escludere anche nell’assetto anteriore che il valore della concessione potesse essere riconnesso sic et simpliciter all’importo del canone concessorio (donde la superfluità della questione pregiudiziale che parte appellante ha chiesto fosse sollevata). (..) In ordine, poi, alla determinazione del soggetto gravato da tale onere, al di là del chiaro dato normativo di cui sopra, è indubbio che la stima del fatturato non possa essere demandata al concorrente: l’aspirante aggiudicatario non può infatti desumere tale dato neanche dagli elementi contenuti nel Capitolato speciale, poiché in questa particolare tipologia di servizio è difficile compiere ab externo attendibili previsioni di stima.
Al contrario, la stazione appaltante, in quanto soggetto “interno”, può attingere a informazioni diverse e ulteriori che certamente rientrano nella sua sfera di controllo, e quindi può più agevolmente desumere il dato da indicare quale valore della concessione, non potendo questo ridursi al solo fatturato del precedente gestore (su cui insiste l’Amministrazione nelle proprie memorie di replica, al fine di sollecitare una rimeditazione del più recente indirizzo sopra richiamato e un ritorno all’impostazione precedente).
IMMEDIATA LESIVITA' BANDO - CALCOLO IMPORTO CONCESSIONE DI SERVIZI
Secondo giurisprudenza del tutto consolidata da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, nelle gare pubbliche soggiacciono all'onere della immediata impugnazione le sole clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta, mentre per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, l'interesse al ricorso nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l'esclusione o l'aggiudicazione definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3595; id. sez. III, 7 marzo 2016, n. 921; id., 2 febbraio 2015, n. 491).
L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande è ricondotto dalla giurisprudenza prevalente (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 24 marzo 2016, n. 3756; Consiglio di Stato sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571; id. sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5065; T.A.R. Umbria 7 febbraio 2013, n. 74) nell'ambito della concessione di servizi, che si differenzia dall'appalto di servizi in quanto il corrispettivo della fornitura "consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo" (art. 3, comma 12, D.lgs. 163 del 2006).
Sul piano economico, il concessionario utilizza quanto ottiene in concessione a fini di lucro, assumendo il rischio economico connesso alla gestione del servizio, svolto con mezzi propri; per godere delle risorse materiali appartenenti all'Amministrazione, il concessionario normalmente corrisponde un canone e non riceve dalla stessa alcun corrispettivo (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3571). L’art. 30 del D.lgs. 163/2006 richiama espressamente l’art. 143 c.7, del medesimo D.lgs. che prevede per le concessioni che l’offerta contenga il piano economico - finanziario della gestione per tutto l’arco temporale prescelto, al fine di individuare anche nell’interesse della stazione appaltante un canone minimo congruo, ottenendo la miglior gestione del servizio possibile con ottimale impiego delle risorse (A.V.C.P. deliberazione 6 ottobre 2010, n. 56).
In materia di concessione di servizi pubblici costituisce principio fondamentale l’equilibrio economico finanziario ovvero la capacità che i flussi di corrispettivi stimati dall’Amministrazione consentano durante la durata del contratto il rientro dagli investimenti, come ancor più chiaramente stabilisce la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 e lo stesso nuovo “Codice” degli appalti e delle concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (vedi art. 165 comma 2) pur non applicabile “ratione temporis” che recepisce la citata direttiva.
In particolare l’art. 8 comma 2, della suindicata direttiva rubricato “Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni” stabilisce che “Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.” Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando (art. 8 c. 3).
La norma comunitaria, pur se non “self executing” ed in corso di recepimento alla data (22 settembre 2015) di pubblicazione del bando per cui è causa, comporta che la normativa interna (nella fattispecie gli artt. 29 c. 1, 30 e 147 c. 7, del D.lgs. 163/2006) deve essere interpretata in modo conforme, per il principio di primazia del diritto europeo (ex multisCorte di Giustizia U.E. 27.6.2000, C-240/98; Cassazione Sez. Un. 17 novembre 2008, n. 27310; id. sez. II, 30 luglio 2001, n. 10429; id. sez. lav., 14 ottobre 2004, n. 20275; Consiglio di Stato Ad. Plenaria 30 luglio 2014, n. 16; T.A.R. Umbria 9 settembre 2014 n. 447; T.A.R. Lazio Roma sez. III, ord. 3 ottobre 2016, n. 10012).
La direttiva citata pone dunque in capo ai giudici nazionali un vincolo di interpretazione delle norme di legge interne conforme ai principi ed agli obiettivi imposti dalla direttiva in corso di recepimento, in modo tale da non pregiudicarne la realizzazione (da ultimo vedi T.A.R. Lazio Roma sez. III, ord. 3 ottobre 2016, n. 10012). (..) Giova poi evidenziare - come già affermato in sede cautelare - che anche in vigenza del D.lgs. 163 del 2006 l’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, richiamandosi agli artt. 29 c. 1, 143 c. 7, 30 c. 7, non aveva mancato di rilevare la necessità di procedere a monte della gara alla stima degli introiti provenienti dall’utenza per tutta la durata della concessione ovvero della prevista remuneratività del servizio per l’operatore economico sulla base dell’esperienza degli anni precedenti e delle peculiarietà materiali e temporali del nuovo servizio (A.V.C.P. delibera 12 marzo 2010, n. 13; id. 1 agosto 2012, n. 75; parere precontenzioso 26 novembre 2014, n. 96).
CONCESSIONE - METODO DI CALCOLO DELL'IMPORTO
Non è conforme alla normativa il disciplinare che preveda un importo a base di gara per la concessione di un servizio di gestione di una casa di riposo calcolato sui soli canoni di locazione da versare all’ente appaltante, senza tenere conto dei presunti ricavi di gestione derivanti dai corrispettivi che verranno versati al concessionario dall’utenza.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Comune di…. Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione casa di riposo per anziani “Villa..” Importo a base di gara: eu. 356.400,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A. Comune di …
REFERENZE BANCARIE – CONTENUTO – NUMERO CARTELLE DELL’OFFERTA TECNICA – TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE – IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
Non è possibile non ritenere soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria degli operatori economici solo perché il contenuto delle referenze bancarie non riporta pedissequamente quanto riportato nel bando di gara.
Le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, sono automaticamente inefficaci e vanno disapplicate dal seggio di gara
Il numero delle pagine della relazione non è elemento costitutivo dell’offerta, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi.
Il calcolo del valore stimato dell’appalto deve tenere conto anche di eventuali opzioni e rinnovi, e la quantificazione delle cauzioni e del contributo all’Autorità deve essere rapportata ad esso.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili “La Clessidra” e del centro pomeridiano di integrazione per disabili “L’Airone” a favore dei comuni aderenti all’associazione intercomunale in rete, di cui il comune di Monteprandone è ente capofila – Importo a base di gara: euro 572.913,60 per 2 anni + euro 572.913,60 di possibile ripetizione per ulteriori 2 anni- S.A. S.U.A. Provincia di Fermo (FM)
VERIFICA CONGRUITA' PREZZO POSTO A BASE DI GARA - LIMITI
La verifica dell’anomalia dell’offerta è da ritenersi la sede prescelta dal legislatore per la verifica in concreto della congruità del valore dell’appalto mentre la verifica in astratto della congruità del prezzo a base di gara non consente di formulare alcun giudizio attendibile.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, sia giornaliera che periodica, dei locali sanitari e amministrativi dell’Azienda Ospedaliera S. Andrea – Importo a base di gara: euro 1.981.323,86 – S.A.: Azienda Ospedaliera S. Andrea.
QUANTIFICAZIONE IMPORTO DELL'APPALTO
L’erronea individuazione dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura e sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia e del contributo all’Autorità, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti ai concorrenti possono risultare sproporzionati rispetto al valore dichiarato.
E’ illegittima la richiesta del possesso di attestazione SOA, ai fini della partecipazione a una gara di importo inferiore a 150.000,00 euro.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A S.r.l. – Indagine di mercato per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione ubicati nella Stazione Navale Mar Grande – Taranto – Importo a base di gara: euro 130.000,00 - S.A. Marina Militare - Comando Stazione Navale di Taranto (MARISTANAV)
CONCESSIONE DI SERVIZI - IMPORTO MASSIMO STIMATO
Dalla lettura dell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto (rubricato: “Vigilanza controlli sul servizio”) si prevede che: “[…] al concessionario verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese per le iniziative per la realizzazione di opere, strutture e apparecchiature intese a migliorare l’attività di pianificazione, controllo e gestione del sistema di viabilità delle aree destinate a parcheggio l’importo di € 10,00 (dieci/00) per ogni multa emessa regolarmente ed effettivamente riscossa, verificata dal Comando di Polizia Locale”, tale previsione determina un servizio aggiuntivo/opzione che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti doveva essere computato nella base d’asta.
Infatti l’art. 29, comma 1, testualmente recita: “il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.
Oggetto: Fascicolo 2008/2014 - Affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia mediante parcometro e ausiliari del traffico nel centro storico – CIG 529744236E S.A: Comune di A; esponente: Riccardo B; tipologia appalto: concessione di servizi; importo appalto: 334.919,89/3 anni.
IMPORTO COMPLESSIVO DA STIMARE PER L'APPALTO
E’ fatto obbligo per la stazione appaltante stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi da conferire; in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento.
Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, in relazione al caso di specie, che l’attivita' di accatastamento degli immobili comunali e degli edifici scolastici del Comune di A, doveva essere considerata unitariamente ai fini della stima dell’importo totale del relativo incarico da conferire, tenuto conto che si tratta di uno stesso servizio (attivita' di accatastamento), svolto in relazione ad un complesso unitario di beni (gli edifici comunali, incluse le scuole).
Oggetto: AG 49/2015/AP - proc. n. 284/13 – frazionamento incarichi tecnici – Comune di A - richiesta parere.
ERRORI PROCEDURALI PA - ILLEGITTIMO OPERATO
Relativamente all’aspetto del non corretto computo della base d’asta, è da rimarcare anche il paradossale ribaltamento economico delle prestazioni individuate come principali rispetto a quelle considerate come secondarie, causato – come sara' evidente infra – dall’offerta presentata che, avendo notevolmente ridimensionamento i corrispettivi unitari offerti per le prestazioni principali, rispetto alle prestazioni inizialmente previste come secondarie, ha fatto si' che queste ultime risultassero piu' rilevanti sull’importo complessivo del contratto, assumendo un valore maggiore del 70% di quello totale del contratto.
La maggiore criticita' riscontrata riguarda tuttavia l’omessa verifica di congruita' dell’offerta di E.. Considerati i limiti e gli errori nella valutazione della base d’asta riconosciuti dalla stessa Camera di Commercio e considerati i forti ribassi (72,545% sulle prestazioni principali e 17,5% su quelle secondarie) proposti dall’unico concorrente, le ragioni addotte a difesa di tale scelta appaiono piuttosto deboli e confermano, semmai, gli errori di valutazione compiuti.
D’altra parte, non solo la piena consapevolezza di aver compiuto errori macroscopici nel calcolo della base d’asta, ma anche la previsione normativa derivante dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 86 del Codice Contratti, imponeva alla Stazione appaltante di richiedere espressamente le opportune giustificazioni alla E. relativamente alla propria offerta e non di procedere per congetture («[…] la stazione appaltante ha considerato …che nella prestazione di un tale servizio le economie di scala consentite dai maggiori volumi del Tribunale di Milano potessero ragionevolmente comportare un ulteriore contenimento dei costi»); con metodi di benchmarking inappropriati («[…] i prezzi aggiudicati nella gara di Torino, seppure piu' alti di quelli offerti a Milano, avrebbero comunque comportato rispetto ai prezzi proposti a base d’asta nella gara di Milano dei ribassi elevatissimi»); ovvero con un metodo di valutazione che giustifica la congruita' dell’offerta partendo dal dato di fatto delle errate previsioni della Stazione appaltante («Si segnala che, in seguito alla presentazione dell’offerta – per effetto del notevole ridimensionamento dei corrispettivi unitari offerti per le prestazioni individuate come principali nella costruzione della base d’asta – le prestazioni inizialmente previste come secondarie sono divenute complessivamente molto piu' rilevanti sull’importo complessivo del contratto, in quanto sono arrivate a rappresentare piu' del 70% del valore totale del contratto e tali prestazioni hanno presentato un ribasso pari al 17,5%»).
Tali aspetti critici della procedura di gara, d’altra parte, non possono essere superati neppure dall’ultima argomentazione spesa dalla CCIAA a propria difesa e secondo la quale la bonta' e affidabilita' dell’offerta di E. sarebbero dimostrate – al di la' di qualsivoglia errore procedurale – dallo svolgimento del servizio, da almeno due anni, «in modo pieno, continuativo e particolarmente soddisfacente», a detta del Tribunale di Milano e degli stessi operatori del settore (curatori fallimentari, avvocati, ecc..). Tale ragionamento, per quanto suggestivo, risulta tuttavia contra legem: le verifiche e i controlli sull’affidabilita' dei concorrenti e delle loro offerte vanno effettuati prima dell’aggiudicazione e non valutati ex post; superfluo osservare infatti che la circostanza che l’esecuzione avvenga nelle modalita' e con l’efficacia attese – ove non siano state verificate ab origine le condizioni formali per cui cio' possa avvenire – costituisce un fatto meramente accidentale, che come tale è rimesso, inammissibilmente, al caso e non a precisi presupposti giuridici e tecnici come invece richiesto dalla legge.
Oggetto: servizio di gestione della pubblicita', della pubblicazione sui siti internet degli avvisi d’asta e delle attivita' propedeutiche all’avvio del processo civile telematico presso il Tribunale di Milano.
BASE D'ASTA - RIFERIMENTO A PRECEDENTI AGGIUDICAZIONI - CORRETTA ANALISI
La giurisprudenza amministrativa respinge per mancanza di legittimazione ad agire le censure proposte dalle imprese che non hanno partecipato alla selezione qualora esse non riguardino clausole del bando impeditive della partecipazione e comportanti l’esclusione ma si appuntino sulla ritenuta difficolta' di poter formulare un’offerta remunerativa, contestando la congruita' dei prezzi (Cons. di Stato Ad. Plen. n.1 del 2003 e Cons. Stato sez V n. 4338 del 2009); l’eccepita incongruita' dei prezzi puo' essere smentita da elementi di prova come la partecipazione alla gara di imprese che possano offrire un ribasso e proporre soluzioni migliorative e il dato della media dei ribassi, esteso a piu' gare per un periodo significativo, (criterio statistico)puo' costituire per le stazioni appaltanti un valido criterio su cui adottare prezziari e formulare bandi; mentre le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base del computo estimativo effettuato dalla stazione appaltante, possono decidere di non presentare offerte ma non possono imporre all’amministrazione una base d’asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un punto di vista economico (Cons. Stato sez. V 1.4.2011 n. 2033).
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da C/ A. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in via temporanea del servizio di trasporto secondario di infermi dell’A …per un periodo di sei mesi. Importo a base di gara: euro 132.000,00 Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso.
CALCOLO VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
L’erronea individuazione dell’importo a base di gara puo' riflettersi sulle modalita' di pubblicita' della procedura e sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia, oltre che del contributo all’Autorita', nonche' sulla circostanza che i requisiti richiesti ai concorrenti possono risultare non proporzionati rispetto al valore dichiarato del servizio. Essa puo' determinare l’assenza di una trasparente e corretta informazione agli operatori economici sui reali valori della concessione che la stazione appaltante intende affidare. Difatti, laddove l’importo stimato del contratto non è rappresentativo della piena utilita' economica che puo' derivare all’impresa dalla gestione del servizio, risulta arduo per gli operatori economici apprezzare il carattere remunerativo del servizio sulla base di tale parametro e quindi formulare “un’offerta economica consapevole”.
Si osserva inoltre che quanto piu' è appetibile per i potenziali concessionari l’affidamento in termini di remunerativita', tanto maggiore dev’essere l’estensione della pubblicita' del bando (la Corte di Giustizia, nella pronuncia 18 gennaio 2007 in causa C-220/05, ha osservato che nel calcolo del valore dell’affidamento devono rientrare anche gli introiti derivanti dall’utenza in quanto l’interesse del potenziale offerente è ricollegato al valore globale dell’operazione economica).
Nel caso di specie, non appare corretta l’individuazione dell’importo a base d’appalto, che nelle lettere d’invito è riferito esclusivamente al canone annuo e quindi incide sull’incongrua quantificazione delle cauzioni in garanzia, le quali oltre tutto sono state parametrate su due valori differenti.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dal Comune di C e dalla S Societa' Cooperativa Sociale - “Concessione in gestione della Comunita' alloggio per minori denominata “Madre Teresa di Calcutta” sita nel Comune di C” – Importo a base di gara: euro 7000,00 - S.A.: Comune di C.
RATIO ART. 29 COMMA OTTAVO LET. A
La previsione di cui all’art. 29, co. 8, lett. a), del d.lgs. 163/2006, secondo la quale quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo' dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalita' di tali lotti, è volta ad impedire la violazione del diritto europeo attraverso frazionamenti delle commesse che limitino la concorrenza. Motivazioni quali l’accredito delle risorse finanziarie necessarie per gli acquisti effettuato in tempi differenti, ovvero difficolta' connesse alla diversita' e differenziazione dei soggetti destinatari del servizio informatico, o ancora, la necessita' di avere contemporaneamente il servizio richiesto in varie sedi che comunque sono dislocate in regioni diverse, non consentono di derogare dalla predetta norma del Codice e quindi non consentono di utilizzare procedure piu' semplificate per la scelta del contraente.
Articoli 29 - Codici 29.1 Oggetto: Avvio del Progetto PCT Sud Adeguamento di materiale informatico. CIG (5048775CEB - 5136699A1A - 513674935F) Addestramento ed assistenza di materiale informatico. CIG (51423712CB - 5146807F7B - 5146827001 - 5146846FAA) –
LEGITTIMA L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE IN DATA ANTECEDENTE ALL'AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Circa la segnalazione degli Esponenti che: “… l’assegnazione dell’incarico di redazione del progetto preliminare, è avvenuta, precedentemente all’avvio della procedura di gara in oggetto, con affidamento diretto, in contrasto con il principio che vieta l’artificiosa suddivisione dei servizi, al fine di eludere le norme che ne regolano l’aggiudicazione (cfr. art. 29, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm e ii. e art. 262, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm e ii.)”, viene in rilievo quanto segue.
Non puo' invocarsi il mancato rispetto dell’art. 29, comma 4, del Codice1, in quanto detta norma risulta troppo generica, in quanto si applica a tutti gli appalti di servizi, al contrario delle norme del Codice di cui all’art. 90 e seguenti che sono specifiche per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e afferiscono anche al tema trattato dall’art. 29, comma 4.
D’altra parte, il richiamato art. 262, comma 4 del DPR 207/2010, in ragione del quale: “La progettazione di un intervento non puo' essere artificiosamente divisa in piu' parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della stazione appaltante.” non appare interpretabile nel senso voluto dagli Esponenti.
Detta norma non vieta l’artificiosa suddivisione dei servizi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), come erroneamente intendono gli Esponenti, ma vieta la suddivisione della progettazione di un intervento, da affidare all’esterno della stazione appaltante, in parti, nel senso inteso dallo stesso Regolamento nell’articolo 3, dedicato alle definizioni. Al riguardo, al comma 1, lett. m), per parti di un progetto integrale di un intervento si intendono: quella architettonica, quella strutturale e quella impiantistica.
L’erroneita' di quanto affermato dagli Esponenti sulla norma richiamata, del resto, trova conferma in un’altra disposizione del Codice, l’art. 91, comma 4, che sancisce il principio di unicita' tendenziale nell’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ma non nell’affidamento di quella preliminare con le altre due richiamate fasi progettuali.
Oggetto: Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva strutturale ed impiantistica, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione ed assistenza lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati "OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAEXPO di A”. Importo a b.a. € 840.000,00.
IMPORTO A BASE D’ASTA – CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO
La stazione appaltante definisce l’importo dell’appalto per il quale intende procedere mediante una stima del relativo valore complessivo e successivamente valuta la congruita' delle offerte presentate e nel caso di offerte anormalmente basse procede con la relativa verifica, tenendo conto del giusto equilibrio tra la promozione della concorrenza e la legittima compressione del costo del lavoro.
La misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunita', ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche quali, ad esempio, l’andamento del mercato nel settore di cui trattasi, il numero di dipendenti che devono essere impiegati, il rapporto qualita'-prezzo per ogni servizio e/o prodotto, con la conseguenza che ogni valutazione sul punto va rimessa alla stazione appaltante.
A tale riguardo, si consideri che il Codice dei contratti non detta alcuna disposizione sul procedimento di fissazione del prezzo da parte della stazione appaltante, limitandosi – nella disciplina della verifica delle offerte anomale – a disporre che “ le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro” (art. 86). Pertanto, da un’interpretazione sistematica della norma, appare evidente che la stessa non incide sul procedimento di individuazione del prezzo a base d’asta, trattandosi di norma sulla congruita' dell’offerta. Si deve ritenere, infatti, che la conseguenza – nel caso di un bando con prezzo incongruamente determinato – consistera' nella gara deserta o in offerte non seriamente sostenibili.
Quanto sopra per affermare che non sussiste base normativa perche' l’Autorita' possa valutare la congruita' del prezzo a base d’asta.
Tuttavia, nel caso di specie, sulla base degli atti disponibili e delle puntuali osservazioni formulate dalla stazione appaltante, appare che l’Agenzia B.-ER Regione Emila Romagna, in ordine alla predisposizione degli atti di gara, abbia compiuto una adeguata valutazione per cio' che concerne la definizione degli importi posti a base d’asta per i diversi lotti.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da A. A. - (Fornitura di ausili per disabili) - Importo a base d’asta euro 12.637.666,50 - Criterio di aggiudicazione prezzo piu' basso - S.A.: Agenzia B.-B..
Importo a base d’asta – Criterio del prezzo piu' basso - Verifica delle offerte anormalmente basse.
La stazione appaltante definisce l’importo dell’appalto per il quale intende procedere mediante una stima del relativo valore complessivo. La misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunita', ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche quali, ad esempio, l’andamento del mercato nel settore di cui trattasi, il numero di dipendenti che devono essere impiegati, il rapporto qualita'-prezzo per ogni servizio e/o prodotto, con la conseguenza che ogni valutazione sul punto va rimessa alla stazione appaltante. Successivamente puo' valutare la congruita' delle offerte presentate e, nel caso di offerte anormalmente basse, procedere con la relativa verifica.
Artt. 29, 82, 89, comma 3 d.lgs 163/2006.
DIFFERENZA TRA RINNOVO E PROROGA DI CONTRATTO
In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformita' della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessita' di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013 n. 4192).
Va peraltro ricordato che la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che puo' concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non piu' attuali; la seconda ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.
All'affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui, ad un affidamento con gara, segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario; le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se gia' previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara (T.A.R. Sardegna, sez. I, 06 marzo 2012 n. 242).
SUDDIVISIONE IN LOTTI
Nel rispetto della principio della libera concorrenza, a tutela dell’accesso alle gare delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, hanno l’obbligo di suddividere gli appalti in lotti funzionali, con l’onere di motivare la scelta in caso di mancato frazionamento ed evitando di incorrere nella violazione del divieto di artificioso frazionamento del valore del contratto posto dall’art. 29, comma 4, del d. lgs 163/2006 (cfr. AVCP parere AG18/2012). In particolare, la previsione di un unico lotto non appare ne' illogica ne' irragionevole qualora l’appalto abbia ad oggetto frazioni inserite in una prestazione che puo' assumere valore ed utilita' solo se unitariamente considerata.
Ai fini della valutazione dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, l’individuazione da parte della stazione appaltante dei criteri e dei sub criteri, con relativi punteggi, purche' pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, è espressione di ampia discrezionalita', ferma restando la sindacabilita' della scelta in caso di una sua manifesta illogicita' e irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2005, n. 1079). La suddivisione di un criterio di valutazione in sub criteri non puo' non essere effettuata qualora questo sia caratterizzato da piu' aspetti che devono essere valutati separatamente(cfr. AVCP determinazione n. 7/2011).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – LIMITI DISCREZIONALITA’ P.A.
La possibilita' riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione si scontra con i limiti della ragionevolezza, proporzionalita', libera concorrenza, e par condicio. In un affidamento di servizi, la richiesta di un ulteriore requisito richiesto inerente all’esperienza curricolare del concorrente espletata presso le sole strutture ospedaliere, al posto di quelle piu' genericamente sanitarie, appare, pertanto, eccessivamente restrittiva e non sufficientemente giustificata in relazione alla natura dell’appalto.
Legittimita' disciplinare di gara. L’art. 83, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 ha ristretto gli ambiti di liberta' valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, eventualmente, anche i sub-criteri e il valore di ognuno, ed eliminando cosi' ogni margine di discrezionalita' della Commissione giudicatrice la quale, secondo la normativa previgente, prima dell’apertura delle offerte, poteva fissare i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta per attribuire il punteggio a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione (cfr. AVCP pareri n. 38 e 26 febbraio 2009, n. 27).
Legittimita' disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell’individuare i punteggi da attribuire, la stazione appaltante non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi di valutazione dell'offerta, e, tuttavia, detto principio non puo' essere disgiunto da una valutazione del caso concreto. Difatti, il divieto generale di commistione riconosce un’applicazione "attenuata" proprio nel settore dei servizi, in quanto, laddove l’offerta tecnica non consista in un progetto o in un prodotto, ma in un’attivita', questa potra' essere valutata anche in base a criteri quali la pregressa esperienza e la professionalita', cosi' come emergenti dai curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro (AVCP parere n. 5/2010).
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' A. Multiservizi S.p.a.– Procedura aperta per l’“affidamento triennale (prorogabile di un ulteriore biennio) del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione, di facchinaggio, di logistica e movimentazione/distribuzione merci presso i magazzini farmaceutico ed economale, di portierato, custodia ed assistenza al pubblico, di manutenzione aree a verde, di gestione della salma nella morgue delle strutture ospedaliere Santobono, B e SS. Annunziata e della sede amministrativa” – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 13.710.538,50 – S.A.: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “B”.
ARTT. 42, 83, 29, comma 1, 39 e 2, comma 1bis del D.Lgs. n. 163/2006 – Legittimita' disciplinare di gara.
AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA
COMMENTO: Successivi affidamenti di incarichi al medesimo professionista, aggiudicatario di un primo incarico di modesto importo, non possono essere giustificati dalla clausola del disciplinare di gara, che prevede la possibilita' di affidare ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, atteso che l’oggetto e l’importo di tali prestazioni non sono state esplicitate negli atti di gara, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs.163/2006. La clausola inserita nel disciplinare di gara, con la quale l’amministrazione si riserva di affidare all’aggiudicatario ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, alle stesse condizioni dell’offerta presentata, appare, ove non interpretata negli stretti limiti della possibilita' di affidamento di prestazioni accessorie di limitato importo, elusiva della normativa del d.lgs. n. 163/2006 in tema di affidamenti di servizi di ingegneria e contraria ai principi generali ex art. 2 dello stesso d.lgs. n. 163/2006.
La valutazione dei servizi da affidare deve tener conto di quanto disposto dall’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006, il quale al comma 1, dispone che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Pertanto, è illegittimo, per mancata indicazione dell’importo presunto complessivo del contratto, indire una gara, sia pure con pubblicazione a livello comunitario, ma indicando un modesto importo a base d’asta, senza la corretta indicazione dell’importo finale dei servizi che la S.A. avrebbe poi affidato: cio' non ha garantito condizioni di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione, che si traducono innanzitutto nell’informare correttamente il mercato sulle condizioni di gara.
Oggetto: Affidamento progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Vipiteno
OPZIONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI - LIMITI DI AMMISSIBILITA'
Possono essere inserite nel bando di gara clausole che prevedano l'eventuale successiva estensione del servizio appaltato, includendo prestazioni ulteriori rispetto a quelle affidande, purchè la loro previsione non conduca ad incertezza circa il contenuto del successivo contratto (cfr. TAR Lombardia, Milano, I, 6 luglio 2011, n. 1819).
La piu' recente giurisprudenza nazionale ha riconosciuto, in ossequio a tale principio, la legittimita' di clausole che dispongano l'eventuale estensione del servizio appaltato a soggetti non individuati ab initio quali parti del contratto posto in gara, purche' essi siano nominativamente indicati nella lex specialis e purche' sia determinato (o determinabile) l'importo massimo di adesione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 marzo 2012, n. 917; idem, 6 luglio 2011, n. 1819; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez II, 11 febbraio 2010, n. 714).
DETERMINAZIONE IMPORTO APPALTO - RATIO
Oggetto: Gare per l’affidamento in concessione di “servizi per il pubblico”, ex art. 117 del Codice dei Beni Culturali, e di “servizi strumentali” presso siti culturali nazionali. Stazione Appaltante: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed EtnoAntropologico e per il Polo Museale della Città di A; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del B; Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di C; Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di D e E.
L’esatta determinazione del valore complessivo dell’affidamento assume un particolare rilievo, non solo ai fini della conformità al principio di pubblicità (qui rispettato, attesa la pubblicazione delle Sollecitazioni in G.U.U.E. e G.U.RI.) ed all’art. 28 D.Lgs. 163/2006 sugli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria (l’importo è comunque già ampiamente superiore alle soglie stabilite nel richiamato articolo) ma, anche al fine della congruità dei requisiti speciali di partecipazione, dell’importo della cauzione e del contributo dovuto all’Autorità nonché, dal punto di vista dell’offerente, della possibilità di formulare un’offerta informata, seria e corretta.
È di tutta evidenza, dunque, l’importanza di stimare tutti i servizi che vanno a comporre il complessivo affidamento in concessione e come non ci si possa sottrarre a tale obbligo, ex art. 29, co. 1, D.Lgs. 163/2012, solo perché il servizio non è attualmente presente nel sito culturale o in assenza di sufficienti elementi di conoscenza, oppure perché non risulta disponibile il fatturato storico, per cui “non si é voluta evidenziare la sua eventuale incidenza nelle valutazioni economico-gestionali dei siti in quanto il concorrente, vista la natura di tale attività, pur dovendo garantire la sua elevata qualità, avrebbe potuto considerarlo non esclusivamente una fonte di ricavi quanto piuttosto uno strumento di fidelizzazione di pubblico”, o, infine, in quanto non stimabile “non essendo attualmente in essere in nessuna delle sedi di servizi oggetto dell’appalto [per cui, ndr] non si è proceduto ad una previsione in quanto avrebbe potuto non avere riscontri concreti e si è preferito valutare, in seguito, i dati certi del trend del servizio in esame” (nota della Direzione Regionale del B, cit.).
PROROGA E RINNOVO CONTRATTUALE
Oggetto: servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e differenziati del comune di A. - proroga e rinnovo contrattuale.
Commento: Il collegio ritiene che il regolamento di gara per l’affidamento del servizio in argomento non sia in linea con la normativa vigente, poiche' contiene un’opzione di proroga, alla scadenza del contratto, come alternativa ordinaria alla procedura di evidenza pubblica non motivata da speciali circostanze, in difformita' dall’art. 23 della legge n. 62/2005; e poiche' l’importo a base d’asta stimato non tiene conto dell’opzione di rinnovo del contratto (poi attuata), in contrasto con il dettato dell’art. 29 del Codice.
Ritiene che il successivo affidamento diretto all’ATI sia in contrasto con l’art. 57 comma 5 del Codice dei contratti, in quanto non ricorrono i presupposti previsti dalla legge per il ricorso alla procedura negoziata.
PROCEDURA DI GARA - FRAZIONAMENTO IN LOTTI OMOGENEI
Posto anche il richiamo al diritto comunitario e il divieto di artificioso frazionamento, nella determinazione della soglia da porre a base della gara la stazione appaltante dovra' tener conto del valore complessivo dei lotti, al fine di adottare la procedura piu' consona al valore stimato dell’appalto.
Come rileva la giurisprudenza, nel caso in cui la suddivisione in lotti di appalto di fornitura derivi da una mera esigenza pratica riguardante la tipologia dei beni e la pluralita' delle strutture di essa destinatarie, la suddivisione non incide sulla unitarieta' della fornitura, con la conseguenza che legittimamente la soglia di rilevanza comunitaria è stabilita con riferimento alla sommatoria del valore di tutti i lotti (Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 1722/06).
Il frazionamento in piu' lotti, infatti, puo' essere legittimamente previsto anche per ragioni puramente organizzative, ma comunque nel sostanziale rispetto delle regole della concorrenza e di apertura delle gare al piu' ampio numero di partecipanti (Cons. St., sez. V, 10 maggio 2005, n.2346).
Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – Comune di Palermo – fornitura di prodotti alimentari freschi per la preparazione dei pasti negli asili nido comunali – possibilita' di frazionamento in lotti territoriali omogenei.
DIFFERENZA TRA LOCAZIONE E CONCESSIONE DI UN SERVIZIO - CALCOLO IMPORTO
Diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione procedente non si è trattato di consentire ad un privato l'utilizzo di locali di proprieta' pubblica, ma di affidare a degli operatori del settore l'espletamento di un servizio bar all'interno di complessi immobiliari destinati ad attivita' culturali e dove ha sede la biblioteca comunale. Nè sembra rilevante il rilievo opposto dalla stazione appaltante per cui l'attivita' commerciale è aperta a chiunque e non solo agli avventori del Centro, in quanto resta fermo che il bar-caffetteria è situato all'interno di un luogo che - come affermato dalla stessa stazione appaltante - è deputato all'erogazione di servizi pubblici alla cittadinanza, con la finalita' di migliorarne l'offerta qualitativa.
Pertanto, poiche' il servizio assume carattere preminente dal punto di vista economico rispetto alla locazione, occorreva qualificare il rapporto in termini di concessione ai sensi dell'art. 30 del codice dei contratti. Sebbene la stazione appaltante abbia comunque provveduto al previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, occorreva altresi' calcolare il valore dell'affidamento nel rispetto delle regole di cui all'art. 29 del codice dei contratti, il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio.
Oggetto: procedura aperta per la locazione di un immobile commerciale di proprieta' comunale sito nel Centro Culturale Comunale De Andrè per l'attivazione al suo interno di un pubblico esercizio e per la stipula del contratto per la fornitura del servizio di chiusura e apertura ingressi e spazi presso il centro Culturale Comunale De Andrè
DETERMINAZIONE IMPORTO APPALTO
Sulle modalita' di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, il Decreto Regionale n. 58/2011 prevede che “per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000, le Aziende sanitarie possano porre in essere autonome procedure d’acquisto”. Indipendentemente dall’obbligo di centralizzazione, è evidente che le procedure di acquisto da parte delle aziende ospedaliere soggiacciono alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti. Da cio' discende che l’importo da prendere in considerazione per la determinazione del superamento della soglia di rilevanza è quello che si puo' stimare al momento di indizione della procedura di selezione e non l’importo effettivamente corrisposto. Infatti, la ratio della norma è quella di individuare, ex-ante, la piu' corretta procedura di selezione e non verificare, ex-post, se la procedura seguita è in linea con la normativa vigente.
Oggetto: Fornitura Sistema Computed Radiography Agfa CR30-X per l'Ospedale A e per l'Ospedale CTO. Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera dei B, C - CTO di Napoli. Esponente: D S.r.l.
OFFERTA ECONOMICA - COMPRENSIVA IVA
Quanto all’assentita presenza di un quadro fattuale di gara senza di IVA, che probabilmente appare anche riconducibile alla circostanza che il costo del lavoro, posto a fondamento del calcolo della base d’asta, non è soggetto a tale imposizione, si rileva che non grava sulla stazione appaltante alcun obbligo di verificare la ricorrenza dei presupposti per il pagamento del tributo in capo all’aggiudicataria.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata congiuntamente dall’Azienda Speciale Consortile “I.”- P.. Appalto per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare dei minori nei Comuni dell’ambito territoriale V-D per il periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2013. Importo a base d’asta € 91.470,00 S.A..
GARA IN LOTTI - PARTECIPAZIONE AD ENTRAMBI
In presenza di gare con appalto diviso in "lotti" la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di configurare il bando di gara quale atto ad oggetto plurimo e, precisamente “quale un atto prescrivente l'indizione, non di un'unica gara per l'aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l'aggiudicazione. L'autonoma aggiudicabilita' dei lotti si profila - in linea di principio - incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, proprio a cagione di cio', sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto puo' essere aggiudicato a concorrenti diversi, è chiaro che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi puo' essere unicita' della gara” (TAR Lazio Roma Sez. I Ter, 9.12.2010, citata).
Con riferimento al caso di specie, a conferma che si è in presenza di piu' gare (tante quanti sono i lotti) svolte in un unico contesto temporale, l’art. 8 del capitolato speciale di appalto ammette la partecipazione ad uno o a tutti e due i lotti, riconoscendo implicitamente che ciascuno dei lotti possa avere un diverso aggiudicatario.
Ricorrono, quindi, tutte le condizioni per individuare nella fattispecie in esame due distinte gare, sia pure svolte in un unico contesto, e per ritenere che la partecipazione del Consorzio istante ad entrambi i lotti di cui si compone la procedura in oggetto, non si traduce nella violazione del divieto di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e della connessa prescrizione della lex specialis, attesa anche la non emersione di elementi atti ad affermare che l'offerta relativa ad un lotto sia in grado di interferire con le offerte riguardanti l’altro lotto e, dunque, a falsare il risultato della procedura sotto il profilo della concorrenza.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal M. – Consorzio Stabile. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione dei presidi ospedalieri e strutture territoriali dell’Azienda Provinciale di Catanzaro, suddiviso in due lott - Importo annuo complessivo euro 2.024.438,33, oltre IVA – S.A. A..
PROROGA CONTRATTI - PROCEDURA NEGOZIATA - GIURISDIZIONE
Il servizio oggetto di affidamento, per la natura della stazione appaltante, deve essere prestato con continuita' e di conseguenza era gia' noto, al momento dello svolgimento della procedura negoziata, che, in assenza di una diversa procedura di gara, l’affidamento sarebbe dovuto essere prorogato o si sarebbe dovuto indire una nuova procedura negoziata. In entrambi i casi, nel caso del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, dovevano essere considerati sia il corrispettivo previsto per la durata iniziale dell’affidamento sia quello per le successive proroghe o per il rinnovo dell’affidamento, altrimenti si sarebbe ricaduti nell’ipotesi di artificioso frazionamento del contratto. L’[omissis] ha, invece, deciso di indire una procedura aperta solo 8 mesi dopo l’originario affidamento e, per effetto di tale ritardo, come dalla stessa riconosciuto, ha superato le soglie di rilevanza comunitaria. Ritiene pertanto il Collegio che l’affidamento del servizio di trasporto organi, tessuti, campioni biologici e trasferimento equipe chirurgiche di pazienti finalizzato alla attivita' trapiantologica con mezzi su ruota mediante procedura negoziata per il periodo 01/05/2010 – 31/10/2010 non sia conforme alle previsioni di cui al Codice dei Contratti, in quanto l’[omissis] - Azienda Regionale [omissis] avrebbe dovuto sommare all’importo originario del contratto anche quelli delle prevedibili successive proroghe.
Oggetto: Servizio di trasporto organi, tessuti, campioni biologici e trasferimento equipe chirurgiche di pazienti finalizzato alla attivita' trapiantologica con mezzi su ruota.
CONCESSIONE DELLA BIGLIETTERIA E SERVIZI MUSEALI – CALCOLO CAUZIONE
Ai fini della corretta individuazione delle modalita' di applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 alla fattispecie in esame (affidamento in concessione della biglietteria ed altri servizi presso una pluralita' di musei), appare essenziale ribadire, in primo luogo, che il “prezzo base” su cui va calcolata la cauzione provvisoria deve considerarsi coincidente con il “valore stimato”, di cui all’art. 29, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 163/2006; in secondo luogo, occorre operare una trasposizione della ratio normativa alla concessione di servizi, in cui l’Amministrazione trasferisce a privati la gestione e la valorizzazione di beni pubblici, tramite servizi da rendere non all’Amministrazione stessa (come nell’appalto di servizi), ma all’utenza, con remunerazione da parte di quest’ultima.
A norma dell’art. 110 del d.lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso nei musei ed altri luoghi di cultura (al pari dei canoni di concessione ed altri corrispettivi per la riproduzione di beni culturali) debbono essere versati “ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono”; le somme in questione vengono poi destinate – come specificato ai commi 3 e 4 della predetta norma – a finanziare la conservazione, l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale. In tale ottica è stato autorevolmente ipotizzato che l’affidamento a privati del servizio di biglietteria presso musei ed istituti di cultura configurasse non concessione, ma appalto di servizio pubblico: servizio reso all’Amministrazione e non ai cittadini fruitori del bene culturale interessato, dietro pagamento di un corrispettivo (poiche' una quota parte del prezzo del biglietto viene trattenuto dal gestore del servizio stesso), mentre nella concessione “il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (art. 1 direttiva 2004/18/CE cit.).
Peraltro, il carattere complesso della concessione di cui trattasi, nell’ambito della quale il servizio di biglietteria appare elemento accessorio, in sostanza assorbito in un contesto di gestione dei beni culturali di cui trattasi non diretta, ma globalmente affidata a soggetti privati terzi, chiamati a commisurare la convenienza economica del rapporto concessorio, tramite bilanciamento fra la piu' modesta percentuale (25%) trattenuta sui ricavi della vendita dei biglietti e la maggiore quota (85%), spettante agli stessi per i servizi aggiuntivi indirizzati all’utenza (assistenza culturale ed ospitalita' per il pubblico, informazione ed orientamento, eventi, mostre ed altre iniziative, elencate nell’art. 117 del citato d.lgs. n. 42/2004).
Come in ogni rapporto concessorio, d’altra parte, la pubblica amministrazione (p.a.) non è tenuta a versare un compenso al fornitore del servizio ed è invece quest’ultimo che, sfruttando le potenzialita' economiche del bene o del servizio concesso, corrisponde un canone per l’affidamento del medesimo (art. 117 cit., comma 5).
Appare difficile, in tale contesto, identificare l’aggio (che l’Amministrazione corrisponde al gestore dei servizi museali dopo la trasmissione, da parte di quest’ultimo, dei proventi complessivi dei servizi svolti) con il “valore” complessivo di tali servizi ai fini della prestazione di garanzia, di cui al piu' volte citato art. 75 del codice dei contratti.
Mentre infatti, di norma, il prezzo corrisposto all’appaltatore corrisponde al valore dell’opera o dei servizi richiesti (in misura grandemente superiore al guadagno, di solito stimato in una percentuale del 10%), per la concessione (svincolata dagli ordinari parametri sinallagmatici) il valore di riferimento non puo' che essere commisurato all’utilita' complessiva che il bene è in grado di produrre e che lo stesso ente proprietario puo' trarre dalla relativa gestione diretta, o dall’affidamento a terzi, per le finalita' di interesse pubblico di cui al ricordato art. 110 d.lgs. n. 42/2004.
Le medesime finalita' di interesse pubblico impongono che le garanzie, richieste al concessionario, siano idonee ad assicurare la copertura del rischio di mancata formalizzazione dell’accordo (come di successiva non corretta gestione del servizio): una copertura che non puo' non comprendere la delicata attivita' di maneggio di denaro, corrispondente alla riscossione del prezzo dei biglietti, alla relativa contabilizzazione e custodia ed al successivo trasferimento alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, in una complessa “partita di giro”, che prevede poi il soddisfacimento con tali fondi – nell’interesse della collettivita', ma anche del privato concessionario – delle esigenze di sicurezza e conservazione dei siti museali
Il concessionario, a sua volta, deve avere una dimensione imprenditoriale adeguata, in rapporto al complessivo servizio da rendere e alle garanzie da prestare, nei modi richiesti dall’Amministrazione (ovvero, per quanto qui interessa, tramite cauzione, prima provvisoria e poi, eventualmente, definitiva: articoli 75 e 113 d.lgs. n. 163/2006, rispettivamente riferiti alla concreta sottoscrizione del contratto ed alla successiva corretta esecuzione del medesimo).
SERVIZIO TRASPORTO COLLETTIVO - APPLICABILITA' CODICE APPALTI
Resta fermo che, conformemente ai principi che regolano l’affidamento di contratti pubblici, qualora intenda stipulare una convenzione aperta in base alla quale per un determinato periodo, un unico operatore è chiamato a svolgere il descritto servizio di trasporto collettivo ed al contempo è indicato dalla struttura sanitaria ai pazienti che necessitino di essere trasportati singolarmente, l’Asl deve procedere alla scelta dell’affidatario nel rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, dopo aver valutato l’importo presunto del contratto, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del codice dei contratti pubblici.
Oggetto: affidamento del servizio di logistica interna alla C.
CALCOLO IMPORTO CONTRIBUTO AVCP
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio di accompagnamento degli alunni che utilizzano gli scuolabus comunali per l'anno scolastico 2011/2012
Commento: Non poteva trovare fondamento la tesi proposta dalla stazione appaltante, secondo la quale ai fini del calcolo del contributo dovuto a questa Autorita' doveva essere considerata solo la base d’asta su cui era ammesso il ribasso. Infatti, anche per le finalita' di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) - secondo il quale l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione – occorreva, in ogni caso, considerare l’intero valore dell’affidamento, calcolato in conformita' a quanto previsto dall’art. 29 del codice dei contratti. Infatti, l’importo del contributo dovuto sia dalla stazione appaltante che dagli operatori economici, che è previsto dall’art. 4 della deliberazione del 3 novembre 2010 di questa Autorita', è fissato in relazione all’intero valore del contratto, anche quando lo specifico meccanismo di gara preveda una base d’asta differente, nel senso che – come nel caso di specie – su una parte dell’importo non è ammesso ribasso.
Piu' in generale, in tutte le ipotesi in cui l’importo soggetto a ribasso non coincida con l’intero valore del contratto calcolato ai sensi dell’art. 29, occorrera' comunque considerare quest’ultimo ammontare per calcolare gli altri importi - come ad esempio il contributo all’Autorita' e/o la cauzione dovuta ai sensi dell’art. 75 - che sono commisurati al valore indicato quale base di gara. Al riguardo, questa Autorita' si è gia' espressa nel parere - reso ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera n) del D. Lgs. n. 163/2006 n. 29 del 10 febbraio 2010 - con riferimento al settore dei lavori ed agli oneri di sicurezza, sui quali non è ammesso alcun ribasso, chiarendo che la cauzione provvisoria deve essere calcolata, in percentuale del 2%, sull’importo complessivo dell’appalto e non su quello al netto degli oneri della sicurezza. Infatti, “l’importo dei lavori è quello complessivo dell’intervento e gli oneri di sicurezza sono parte dell’importo dell’intera opera o lavoro da appaltare: l’individuazione separata dei costi della sicurezza, introdotta dal D.Lgs. n. 494/1996, rileva esclusivamente ai fini di evidenziare detta voce, sulla quale l’appaltatore non puo' effettuare alcun ribasso, a garanzia e tutela dei lavoratori” (cfr., da ultimo, deliberazione n. 45 del 20 febbraio 2007)”.
Infine, occorre ricordare che la limitazione della partecipazione alle sole cooperative di tipo A non puo' fondarsi sulle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, richiamate dalla stazione appaltante; infatti, come evidenziato da questa Autorita' nella delibera n. 34 del 9 marzo 2011, in materia di cooperative sociali, l'art. 5, c. 1 consente agli enti pubblici ed alle societa' di capitali a partecipazione pubblica di stipulare "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della p.a." apposite convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di "beni o servizi" diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato sia inferiore alla c.d. soglia comunitaria e purche' tali convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate. In altri termini, viene in rilievo la distinzione contenuta nella stessa legge 381 che all’art. 1 menziona le cooperative c.d. di tipo A aventi ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e quelle di tipo B, le quali svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le deroghe di cui all’art. 5 citato sono consentite solo ove si intenda stipulare dei contratti con cooperative di tipo B e sempre che l’importo dell’affidamento non superi la soglia di rilevanza comunitaria. Si ritiene, pertanto, che anche nel caso dell’affidamento esaminato - seppur avente ad oggetto servizi sociali riconducibili all’allegato II B di importo sotto-soglia - sia applicabile il principio generale affermato dalla giurisprudenza comunitaria ed enucleabile dall’art. 34 del codice dei contratti, in base al quale ai fini della partecipazione alle gare d’appalto è irrilevante la forma giuridica dell’operatore economico; in altri termini, alle stazioni appaltanti non è consentito prevedere limitazioni alla partecipazione alle procedure per l’affidamento di servizi correlate alla forma giuridica che devono assumere gli operatori economici anche quando si tratti di appalti riconducibili alle categorie di cui all’allegato II B. Infatti, come ricordato piu' volte, i servizi di cui all’allegato II B restano soggetti, oltre che all’art. 20, anche all’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006 in base al quale l’affidamento di contratti pubblici, sottratti in tutto o in parte all’applicazione del codice, deve avvenire nel rispetto di principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita' (Deliberazioni n. 4 del 14 gennaio 2010 e n. 102 del 5 novembre 2009). Inoltre, occorre evidenziare come rilevato anche dalla giurisprudenza che l’art. 20 del codice dei contratti “correttamente interpretata, restringe ai soli tre articoli indicati l’applicazione delle norme disciplinanti la sola fase dell’“aggiudicazione”, cio' implicando che la normativa relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (cioè gli artt. 34 e ss. Cod. app.) è, invece, applicabile anche alle procedure riguardanti gli appalti relativi ai servizi elencati nell'allegato II B” (Tar Reggio Calabria sentenza 585/2011). In un caso precedente, questa Autorita' ha gia' rilevato che “la specializzazione nel campo dei servizi sanitari e sociali non costituisce prerogativa assoluta delle cooperative sociali di tipo “A”. Essa potrebbe ritrovarsi anche in capo ad altri operatori economici presenti sul mercato e potenzialmente interessati a prendere parte alla procedura selettiva” (deliberazione n. 73 del 20 Luglio 2011).
CONTRATTI MISTI - INDIVIDUAZIONE NATURA APPALTO - PUBBLICITA'
Oggetto: “Gara pubblico incanto per la fornitura di energia elettrica e gestione di attivita' connesse alla pubblica illuminazione, realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e all'adeguamento normativo sugli impianti comunali”
Sintesi: Al fine di definire la natura del contratto bisogna, infatti, far riferimento al criterio quantitativo e a quello dell’accessorieta'; bisogna quindi valutare sia la prevalenza quantitativa dei lavori, ove il valore di questi superi il 50% del valore complessivo dell’appalto (posto a base di gara), sia la funzione dei lavori in relazione ai servizi e forniture, se cioè questi “abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto” (art. 14, commi 2 e 3, Dir. 2004/18/CE). Orbene, nella fattispecie de qua entrambi i criteri soccorrono alla conclusione della prevalenza dei servizi/forniture rispetto ai lavori, considerando che il valore economico delle prestazioni ascrivibili a servizi e forniture (indicato nel bando e nel capitolato speciale d’appalto, sebbene con le discordanze segnalate) sia superiore a quello dei lavori; e perche' in ogni caso sia i lavori che le forniture risultano palesemente funzionali alla gestione del servizio di illuminazione pubblica. E’, infatti, parere di questa Autorita' che, cosi' come descritto nella documentazione di gara, l’oggetto dell’appalto in esame sia definibile come appalto di servizi, in quanto tale appare la categoria prevalente; per l’effetto, nella fattispecie in esame la soglia di rilevanza comunitaria ai fini della determinazione delle procedure di scelta del contraente è di € 193.000,00 (ex art. 28 D.Lgs. 163/2006) e quindi la procedura applicabile al caso in esame è quella dettata per gli appalti di servizi e forniture di rilevanza comunitaria.
GATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA
Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto.
SERVIZI TECNICI: OBBLIGO DI INDICARE NEL BANDO L'IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
Oggetto: Affidamento incarico fiduciario di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo per la Costruzione di Nuovi Uffici Comunali in localita' S. Antonio 1°, 2° e 3° lotto.
Commento: Contrasta con quanto stabilito dall'art. 29, co. 12, lett. a.3) del D.Lgs. 163/2006, l'avviso di gara che non indica il valore stimato dell'appalto.
Nella procedura di affidamento adottata, rileva la presumibile elusione con quanto stabilito dall'art. 91 del D.Lgs. 163/2006, il quale proprio in funzione del valore stimato dell'affidamento (superiore o inferiore a 100.000 Euro) individua le procedure da seguire.
L'esclusione operata nel bando nei confronti delle societa' di professionisti non è giustificata ed è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 90 co.1 let. e) del D.Lgs. 163/2006.
Va inoltre rilevata l'esiguita' dei termini per la ricezione delle offerte e per la redazione degli elaborati progettuali, argomento sul quale questa Autorita' si è pronunciata numerose volte, motivati dalla Stazione appaltante con una dichiarazione di somma urgenza non dimostrata, in quanto non appare emergere, a motivo di tale dichiarazione, il profilarsi di evidenti danni per persone o cose ovvero eventi imprevedibili per la S.A. e non ad essa imputabili (ex plurimis, art.57, co.2, lett.c, D.Lgs.163/2006), come il richiamo a tale fattispecie impone.
DIVIETO FRAZIONAMENTO - ILLEGITTIMITA' -
E’ infatti illegittimo, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del d. lgs. n. 163/2006, il frazionamento del servizio oggetto di appalto che conduca all’elusione delle norme applicabili se il frazionamento non vi fosse stato ed, in particolare, i limiti fissati per il ricorso alla trattativa privata (cfr. Cons. St. Sez. V, 9.6.2008, n. 2803).
Nella specie, l’artificiosita' del frazionamento è del tutto evidente ove si consideri la ripetizione nel tempo , senza soluzione di continuita', di affidamenti in favore della medesima ditta , per servizi omogenei di durata estremamente limitata (anche poco piu' di un mese) e l’ assenza di una motivazione che possa dare conto di logiche ragioni dello scorporo dei servizi e del loro affidamento per periodi cosi' limitati di tempo.
Partendo proprio dal condivisibile assunto del tribunale, basato su consolidati principi, secondo cui la valutazione tecnica delle offerte progettuali non è sindacabile dal giudice salvo il caso in cui presenti profili di illogicita', irragionevolezza o travisamento, non si ritiene che il punteggio (3,8 punti) attribuito alla ricorrente sia sindacabile sotto il profilo dell’illogicita' o irragionevolezza in quanto sproporzionato rispetto alla esperienza maturata nel settore dalla ricorrente, tenuto conto che nessuno dei tre criteri di valutazione (capacita' progettuale organizzativa e di collegamento della gestione con lo sviluppo del territorio di Suni; capacita' tecnica; servizi aggiuntivi), non contestati, si riferisce all’esperienza maturata dall’offerente.
SUDDIVISIONE IN LOTTI - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La suddivisione in lotti di un´opera non è in sè illegittima nella misura in cui la stessa non si risolve nella violazione, tra l´altro, dei principi della libera concorrenza. Piu' in particolare, è indubbio che, sul piano astratto, precludere ad un impresa risultata aggiudicataria di un determinato lotto di potere poi partecipare all´appalto per un diverso lotto violi i principi della concorrenza in senso soggettivo e oggettivo. Sotto il primo aspetto, infatti, si crea un vulnus alla liberta' economica della singola impresa. Sotto il secondo aspetto, si incide, in una prospettiva europea, sulle liberta' comunitarie di circolazione delle persone e delle merci. Perchè tale violazione possa, pero', dirsi in concreto sussistente occorre che non sia riscontrabile alcuna ragione che giustifichi la divisione in lotti e la contestuale preclusione di partecipazione dei vincitori delle singole gare a quelle successive.
FORNITURE - PROROGA CONTRATTO
Relativamente alla clausola di rinnovo opzionale del contratto per 24 mesi prevista dalla lex specialis, per un appalto di fornitura, il Collegio rileva in primis che nella specie piu' di un rinnovo in senso stretto si è prevista in realta' una proroga del contratto (spostamento in avanti del termine di scadenza del rapporto) ed in ogni caso tale proroga opzionale è stata inserita nell’oggetto della gara e anche su essa vi è stato il confronto concorrenziale; ne discende che la proroga citata non contrasta con il principio comunitario che vieta alle amministrazioni (in modo diretto o indiretto) di attribuire, senza procedura di gara, un appalto di servizi e forniture.
D’altra parte è lo stesso codice e contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) che implicitamente (ma univocamente) ammette il rinnovo del contratto laddove all’art. 29, comma 1°, prevede che “che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici (…) tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.
DIVISIONE IN LOTTI - DISCIPLINA APPLICABILE
Al fine di determinare la soglia degli appalti oggetto della disciplina comunitaria, se le opere unitarie vengono suddivise in più lotti, l’importo dei singoli lotti va sommato, e se la somma supera la soglia, trova applicazione la disciplina comunitaria. Infatti lo scopo evidente delle norme comunitarie è di impedire che, mediante il frazionamento artificioso di un’opera unitaria in più lotti, si eluda l’applicazione della direttiva comunitaria.
Così se per singoli lotti di un’opera unitaria vengono banditi distinti appalti, ove la somma dell’importo dei singoli lotti supera la soglia comunitaria, si deve applicare agli appalti la disciplina comunitaria, e non quella interna, delle offerte anomale; e, dunque, la esclusione non automatica, ma previa verifica in contraddittorio, delle offerte medesime.
DETERMINAZIONE IMPORTO APPALTO
L’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 prevede espressamente che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla T. S.r.l. – servizio di recupero/risparmio IRAP da parte del Comune di C.
PREZZARI - TARIFFE DI LEGALITA'
L'attuale sistema delle tariffe di legalità si fonda su una tariffa minima generale – ancorché con bande di oscillazione – con la possibilità di diminuirla ulteriormente in sede di autorizzazione, di cui la singola impresa deve tuttora munirsi per esercitare la propria attività. Tale disposizione non può mai esercitare effetti nei confronti delle varie amministrazioni che bandiscono procedure di evidenza pubblica né costituire fonte di obblighi o divieti nei loro confronti, specie nello stabilire le condizioni di aggiudicazione. Tali tariffe rilevano come parametri di congruità in sede di verifica e controllo delle imprese di vigilanza e possono essere fonte di eventuali provvedimenti nei loro confronti in caso di inosservanza, mentre al contrario nell’ambito di un procedimento di scelta del contraente la proposta inferiore al livello minimo di oscillazione – formulata in base ad autonome valutazioni imprenditoriali –non impedisce alle stazioni appaltanti di aggiudicare il servizio al miglior offerente. Si possono così individuare due distinti piani di valutazione, che investono da un lato la tutela della sicurezza pubblica, per cui il Prefetto fissa le tariffe di legalità come parametri di congruità rilevanti in sede di accertamento e verifica nei confronti delle imprese di vigilanza, e dall’altro le procedure comparative di evidenza pubblica, dove ogni impresa articola la sua offerta sulla base delle regole di mercato.
Il Collegio ritiene che le tariffe di legalità individuino una “soglia di attenzione”: le offerte inferiori al livello minimo non possono essere automaticamente escluse, e comunque debbono essere sottoposte ad un giudizio di congruità ed affidabilità, tanto più penetrante ed approfondito quanto più ampio sia il divario con il parametro ufficiale. Nella fattispecie in esame la ricorrente puntualizza che gli oneri da sostenere per garantire le prestazioni richieste dalla lex specialis supererebbero abbondantemente la base d’asta fissata, indicata senza specificare e soppesare le singole prestazioni richieste;pertanto sarebbe palesemente sottostimata, rendendo impossibile la formulazione di un’offerta affidabile e remunerativa.
IPAB E GIUDICE COMPETENTE
A prescindere dalla qualificazione dell'I.P.A.B. come persona giuridica pubblica o Ente pubblico economico, i procedimenti di evidenza pubblica di scelta del contraente sono, comunque, oggetto della cognizione del g.a., in quanto oggettivamente manifestazione di potestà amministrativa pubblica per la realizzazione di interessi pubblici.
ACCORPAMENTO GARE
Dal quadro normativo nazionale e comunitario non è evincibile un principio generale ed inderogabile di non cumulabilità di più appalti in un’unica competizione. In particolare, all’affermazione di un principio di tale natura non è dato pervenire prendendo le mosse dalla disciplina in punto di tutela della concorrenza, se solo si considera, per un verso, che l’innalzamento del valore di un appalto strangola in radice il ricorso a procedure negoziali meno garantistiche rese invece possibili dalla scissione di una gara unitaria in una pluralità di procedure sottosoglia; e, per altro verso, che l’utilizzo dello strumento dell’associazionismo temporaneo consente ad imprese non autonomamente qualificate di esplicare le proprie potenzialità concorrenziali anche nell’alveo di procedure complesse. Il vero è che il valore primario della tutela della concorrenza, laddove non incarnato da disposizioni puntuali che lo traducano in concreto per il tramite di preclusioni specifiche, consente l’accorpamento di procedure teoricamente scindibili, a patto che l’opzione sia sorretta da ragioni di interesse pubblico adeguatamente motivate e conformi al principio europeo di proporzionalità. In tali casi infatti la reductio ad unitatem si appalesa espressione di una discrezionalità non incisa da precetti puntuali piuttosto che alla stregua di un’opzione artificiosa volta ad eludere o depotenziare il principio di massima concorrenzialità.
TRATTATIVA PRIVATA - IMPUGNAZIONE
E’ legittimata un’impresa ad impugnare il provvedimento di affidamento a trattativa privata del servizio di trasporto, al quale essa può aspirare, mediante partecipazione alla gara che l’amministrazione potrebbe indire.
SERVIZIO DI TESORERIA - VALORE CONTRATTO
L’applicazione delle direttive comunitarie relative agli appalti di servizi presuppone il superamento di una soglia di valore (l’equivalente di 200.000 DSP in base all’art. 1 comma 1 del Dlgs. 157/1995, l’importo di € 211.000 secondo l’art. 7 della direttiva 2004/18/CE). Il valore complessivo del servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto sulla base della media degli anni precedenti (se la situazione nel frattempo non ha subito particolari modifiche) e includendo anche gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall’amministrazione.
Pareri tratti da fonti ufficiali
L'art. 29 comma 12 lett. A.3 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che il valore da assumere come base di calcolo stimato per l'appalto è dato per la progettazione da: onorari, commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. A riguardo si chiede se il contributo C.N.P.A.I.A. del 4% relativo ad oneri previdenziali, va incluso od escluso dall'importo oggetto di appalto inerente la progettazione? Distinti saluti.
Si chiede cortesemente se è consentito affidare, con singole procedure di appalto, gli incarichi di: 1.progettazione 2.direzione lavori 3.sicurezza in fase di progettazione 4.sicurezza in fase di esecuzione che fanno capo alla stessa opera, in considerazione dell'art. 29, c.4 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Grazie
Nel caso in cui un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria edile venisse prorogato per un periodo di sei mesi per consentire l'espletamento delle procedure di una nuova gara, la ditta in questione avrebbe diritto ad un ulteriore compenso (per i mesi di proroga) da sommare a quello previsto nel contratto d'appalto oppure il costo del servizio rimarrebbe invariato, in quanto la proroga sposta solo avanti il termine di scadenza del rapporto, ma non incide sulle altre clausole? Il problema si pone nel caso in cui l'importo previsto nel contratto stia per esaurisrsi e sia comunque necessario procedere ad una proroga del servizio. Si applica anche in questo caso la disposizione contenuta nell'art-. 29 c. 1 del D.Lgs. 163/06?
Deve essere affidato il servizio di sgombero neve per le prossime stagioni invernali. Non potendo prevedere l'esatto numero di interventi che dovranno essere effettuati, l'importo dell'appalto non può essere che presunto. Da una media degli ultimi anni, si è stimato un costo di € 50.000,00 all'anno. L'appalto sarà affidato per tre anni, ovvero per un importo presunto complessivo di circa 150.000 euro. L'operatore economico offrirà una percentuale di sconto sull'elenco prezzi posto a base di gara. Non essendo previsto dal D.Lgs. 163/2006 il "contratto aperto" si chiede se l'unica modalità per affidare il servizio sia quella dell'accordo quadro e, in tal caso, come sia possibile stipulare contratti per l'affidamento dei singoli appalti in caso di improvvise gelate o nevicate. Inoltre, poiché la variabile meteo influisce molto sull'importo dell'appalto, potrebbe accadere che venga superata la soglia comunitaria. Occorre bandire una gara a livello europeo anche se l'importo presunto è inferiore a tale soglia, nella immpossibilità di sapere l'esatto importo? Grazie
Il Comune intende affidare la fornitura ed installazione, in leasing operativo della durata di anni 10, di un sistema di telegestione a risparmio energetico su alcuni impianti di illuminazione pubblica. Il valore della fornitura è pari a € 193.000 IVA esclusa, mentre la rata annuale di leasing operativo non può essere superiore a € 29.300 IVA esclusa. Al fine di calcolare il valore stimato dell'appalto da mettere a gara e conseguentemente, determinare se si tratta di contratto a rilevanza comunitaria o sottosoglia, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006, si chiede se si debba considerare l'importo della fornitura di € 193.000 oppure l'importo complessivo del leasing di € 293.000 (somma delle dieci rate annuali di leasing). Grazie Cordiali saluti
Premesso che : - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 1 “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.” - ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 163/2006 comma 5 “Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.” il quesito è il seguente: le spese per gli incarichi di progettazione esterna all’amministrazione si devono considerare quali “servizi necessari all’esecuzione dei lavori” e pertanto concorrono a formare il “valore stimato degli appalti pubblici di lavori” o meno? Ad esempio un’opera pubblica che preveda come importo dei lavori (al netto dell’IVA) € 900.000,00 ed € 112.000,00 di progettazione esterna per un totale di € 1.012.000,00, la progettazione necessaria per l’inclusione nell’elenco annuale di cui all’art. 128 del D.Lgs 163/2006 comma 6 è lo studio di fattibilità o il progetto preliminare? ordiali saluti
Vi scrivo in nome e per conto del Consorzio A. s.r.l., nonchè della Cooperativa B società cooperativa a.r.l.", avente sede in ..., rimettendoVi il seguente quesito. La questione che Vi sottopongo riguarda il rilascio da parte del Comune di C. di un unico permesso di costruire avente ad oggetto una pluralità di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il cui costo globale è di gran lunga superiore alla soglia comunitaria, ma il cui costo singolo è inferiore alla soglia suddetta. Benchè rientrino nella medesima operazione di riqualificazione urbanistica, si tratta di opere distinte tra loro sia dal punto di vista funzionale che da quello squisitamente "tecnico"(esemplificando: una pista ciclabile, un parcheggio interrato, l'allargamento di un sottopasso ferroviario....), nonchè rientranti in un ambito territoriale disomogeneo. In considerazione di ciò, al fine del calcolo del valore delle medesime, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti pubblici, devono considerarsi come un'opera unitaria,con conseguente obbligo di affidarle mediante procedura aperta? Oppure possono essere reputate opere disgiunte, ed è pertanto lecito procedere all'affidamento delle stesse mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, con invito di almeno cinque soggetti, ex artt. 57 comma 6 e 122 comma 8 del Codice?
L'art. 210, comma 1, del D.L.vo 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di rinnovare il contratto di tesoreria dell'ente, normalmente affidato ad una banca, con il medesimo soggetto. La Provincia di Varese ha affidato il servizio attuale di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica richiamando detta specifica normativa e sino al 31.12.2011. Si richiede cortese conferma o meno di parere già dato in precedenza (quesito n. 3210 del 20.10.2009) al fine di applicare detta norma speciale e procedere all'unico rinnovo della convenzione con il medesimo soggetto. Si riporta di seguito parere precedente.Con i migliori saluti. supportogiuridico@itaca.o Per r9 CC 12/11/200915:40 Quesito n° 3210 del 20/10/2009. L'art. 210, comma 1, del D.L.vo 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di rinnovare il contratto di tesoreria dell'ente, normalmente affidato ad una banca, con il medesimo soggetto. La Provincia ha affidato il servizio attuale di tesoreria mediante gara ad evidenza pubblica richiamando detta specifica normativa. Si richiede cortese parere al fine di applicare detta norma speciale che da una possibilità di rinnovo non prevista dal codice degli appalti (D.L.vo 163/2006). Risposta: Il rinnovo dei contratti pubblici è ammissibile unicamente entro limiti precisi ed solo alla presenza di determinate condizioni, ossia: per quanto attiene alla gara (e dunque alle esigenze di tutel della concorrenza), occorre che il rinnovo, il quale civilisticamente configura una opzione di cui all'art. 1331 cod. civ., sia stato previsto dalla documentazione di gara e che, in applicazione del principio di cui all'art. 29, comma 1 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., il relativo importo sia stato conteggiato all'interno della base d'asta; per quanto concerne, invece, il concreto esercizio dell'opzione di rinnovo, si applicano i principi generali in materia di agire amministrativo
Gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per nr. X anni. L’aggiudicataria della gara, dall’importo che incassa, si prende un aggio e versa la differenza (tra l’incassato e l’importo dell’aggio) al Comune, garantendo, comunque, al Comune, indipendentemente dall’incassato, un versamento minimo annuo. Come si determina il valore stimato della concessione ? 1) Applicando l’aggio massimo a base di gara all’incasso presunto annuo e moltiplicando il risultato per il numero di anni dell’affidamento del servizio in concessione OPPURE 2) Considero il minimo annuo di incasso che il concessionario deve garantire al Comune e lo moltiplico per il numero di anni dell’affidamento del servizio in concessione OPPURE Devo fare la somma tra 1) e 2) o devo applicare un altro criterio ?
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria orto botanico di Collemaggio L'Aquila. In riferimento all'affidamento di cui sopra, avendo avviato le procedure di gara nel 2009 con approvazione definitiva del bando di gara in data 30/12/2009 per un importo di € 198.128,00, si chiede di saper se l'applicazione delle modifiche di cui al regolamento CE n. 1177 2009 relativamente alla variazione della soglia comunitaria per i servizie forniture (da 206.000 a 193.000) entrata in vigore dal 01/01/2010, riguarda il bando di gara in questione approvato in data 30/12/2009 e pubblicato in data 19/02/2010.
la suddivisione in lotti di cui all'art. 29 del codice riguarda solamente lotti funzionali oppure anche singole lavorazioni, sempre a condizione che il lora appalto sia pubblicato secondo le regole dell'importo complessivo ?
Qualora un appalto di servizi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico di un capoluogo e frazioni, la cui gara è stata espletata nell’anno 2007, sia stato affidato con previsione nel bando di gara di un generico rinnovo di un anno del servizio stesso, alla scadenza dei due previsti dal bando, senza citare l’art. 57, comma 5 del D.Lg.vo 163/2006, e senza che fosse stimata ed impegnata la spesa per la durata ulteriore del servizio, è legittimo pensare di rinnovare o prorogare il servizio anzidetto, per lo meno nelle more della predisposizione di un nuovo bando di gara?
Nel calcolo dell'importo da porre a basa d'asta per il servizio di gestione di abbonamenti a periodici e acquisto di pubblicazioni è necessario tener conto oltre che del "costo di agenzia" anche dell'importo degli abbonamenti a periodici esteri e delle pubblicazioni che si prevede di acquistare nel periodo di validità contrattuale oppure, al contrario, si deve sviluppare la base d'asta solo sul "fee" d'agenzia? L'art. XX del D. Lgs. 1623/2006 e s.m. stabilisce che il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'importo effettivamente "pagabile". Si può considerare pagabile l’importo relativo alla gestione del servizio poichè l'importo dell'abbonamento/pubblicazione viene rimesso dall'Istituto all'Agenzia affidataria e da quest'ultima all'editore oppure deve considerarsi pagabile l’intero importo comprensivo sia del costo di agenzia che del costo di copertina delle pubblicazioni?
E' legittimo affidare il taglio delle piante pericolose lungo le strade provinciali, deteminando qual compenso per l'impresa la sola acquisizione delle stesse piante abbattute, oltre agli eventuali oneri di sicurezza?
Se una stazione appaltante è beneficiaria di un finanziamento di € 650.000,00 di cui € 250.000 per la realizzazione di lavori, € 200.000,00 per una fornitura ed € 200.000,00 per un'altra fornitura, si chiede se si può procedere con tre diversi appalti: uno di lavori e 2 di forniture
Ho due quesiti da porvi. 1 – cosa si intende per contratti ai sensi dell’art. 7 comma 8. Più precisamente,bisogna mandare una serie di dati per contratti di importo superiore a 150.000 euro. Per contratto si intende l’appalto (a) o l’aggiudicazione ad una singola ditta (b). Es. indico una gara a 10 lotti di importo totale di 300.000 euro. La aggiudico a dieci ditte diverse, le quali hanno contratti individuali di importi di 30.000 euro. Se interpreto contratto = appalto (interpretazione a), devo comunicare i dati per tutte le ditte aggiudicatarie. Se interpreto contratto = aggiudicazione a singola ditta (interpretazione b), non devo comunicare nulla. Inoltre, il responsabile deve essere obbligatoriamente unico per tutte le fasi o ci può essere un responsabile per l’indizione e l’affidamento della gara ed uno diverso per l’aggiudicazione?
La differenza tra un appalto pubblico di servizi e un incarico professionale di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/01 (recentemente modificato ad opera della l. 248/06) risiede nella causa contrattuale, avendo riguardo al fatto che il primo rientra nello schema dell’appalto (definito all’art. 1655 cod. civ.), mentre il conferimento di incarico professionale fa parte dei contratti di prestazione di opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. cod. civ. In particolare, mentre l’incarico professionale risulta caratterizzato da una prestazione di natura personale da parte del consulente, l’appalto ha per oggetto una attività di tipo imprenditoriale, comprendente l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del relativo rischio di gestione, finalizzata all’espletamento del servizio dedotto in contratto. Nel caso di specie, in base agli elementi forniti, pare che l’interesse dell’amministrazione sia quello di concludere un contratto al fine ottenere, dietro corrispettivo, determinate utilità, affidando ad un soggetto qualificato l’espletamento di una attività di tipo imprenditoriale. Di conseguenza, si ritiene che quanto descritto rientri nell’ambito di operatività del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Ciò posto, e venendo alle modalità di selezione dell’appaltatore, è in primo luogo applicabile l’art. 29 del citato d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., concernente il calcolo dell’importo stimato del contratto da affidare. Si concorda, inoltre, con quanto si afferma nel quesito a proposito dell’opportunità di procedere ad un affidamento unitario, in quanto ciò consente di conseguire economie di scala ed evita di incorrere in un artificioso frazionamento. Per quanto riguarda la possibilità di procedere ad un affidamento diretto, si rammenta che ciò è possibile, nell’ambito dei servizi, unicamente nell’ipotesi di cui all’art. 125, comma 11 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.
Il Comune ai fini del computo delle opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione si avvale di un apposito prezziario, solo parzialmente attualizzato per quelle categorie di lavori non comprese nell'atto originario. Nella sostanza una buona parte dei prezzi unitari è riferita all'anno 1981. E' evidente che gli importi finali delle opere risultano sottostimati in modo sostanziale rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione di un prezziario corrente in uso (prezziario OO.PP. Regione Piemonte 2007). Il quesito che si vuol porre è il seguente: Ai fini dell'individuazione dell'importo complessivo delle opere, necessariamente da confrontare con la soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006, quali devono essere i prezzi di riferimento?
Gli importi citati negli articoli 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 inerenti la programmazione dei lavori circa le soglie definite al fine di stabilire l'obbligatorietà o meno dell'inclusione di un lavoro nel programma triennale (€ 100.000) o al fine di stabilire che tipo livello di progettazione necessiti per l'inserimentio dei lavori stessi nell'elenco annuale(€ 1.000.000)sono da intendersi al netto dell'IVA, come previsto nelle parti del codice relative alla distinzione tra sottosoglia e soprasoglia, oppure sono da intendersi come importi complessivi e pertanto compresi di IVA spese tecniche ecc.?
Global Service: si chiede come comportarsi per compensare la necessità di affidamenti extra canone. L’importo presunto per tale previsione va messo in gara anche se non si hanno elementi di certezza che saranno disvelati solo successivamente dall’attività (ricognizione e progettazione) dell’assuntore del servizio? Esiste un limite massimo per gli extra canone (interventi di manutenzione a chiamata, lavori e/o forniture di ammodernamento) o si può anche eccedere di un fattore moltiplicativo dell’importo per la prestazione a canone? Le prestazioni extra canone possono riferirsi alla manutenzione straordinaria con pagamento a misura senza determinazione dell’importo totale ma con indicazione dei prezzi con cui si contabilizzerà la misura? Esistono contributi dirimenti on-line? Da agosto si potrebbe pensare di utilizzare per labisogna l'accordo quadro ex art 59 163/2006?
In riferimento ai lavori in economia e relativo regolamento, si chiede come devono essere interpretati i limiti economici previsti dall'art. 125 del codice, cioè se gli importi di € 200.000, l'importo di € 100.000 per le manutenzioni, di € 40.000 per affidamento diretto, di € 211.000 per forniture, ecc. sono da intendersi come importo dei lavori a base d'asta oppure il totale complessivo della spesa (lavori, IVA, spese tecniche, ecc.).
L'importo di € 100.00,00 per l'inserimento di un opera nel programma triennale è quello dei lavori a base d'asta oppure quello comprensivo di tutte le spese (IVA, spese tecniche, ecc.)?
Risulta possibile per una Stazione appaltante procedere ad adeguare i prezzi degli articoli dell'estimativo di un capitolato redatto da un professionista esterno nel giugno del 2002 e da mandare in gara nel corrente esercizio finanziario? Eventualmente deve farsi ricorso allo stesso professionista per una asseverazione di quanto determinato dal gruppo di progettazione interno? In caso positivo è obbligatorio informare il progettista del fatto che si sta procedendo in tal modo?Se dovessero essere intervenuti dei mutamenti legislativi di tipo tecnico l'adeguamento è da realizzarsi a cura del primigenio progettista ovvero possono intervenire i progettisti interni? Si precisa che: - si tratta della progettazione relativa alla costruzione di alloggi di servizio; -la redazione del capitolato era stata affidata ad un esterno in quanto, in quel momento, la S.A. non disponeva delle necessarie professionalità che, invece, esistono al momento attuale; - il capitolato era stato approvato dalla Direzione Generale competente nel 2002 e che solo ora, per la nota contrazione dei budget, si è riuscito ad inserire i lavori nella competente programmazione.
Questo ente intende bandire un cioncorso di progettazione a due fasi ai sensi dell'art. 109 c.1 del D.Lgs 163/2006. atteso che il monte premi ammonta a 10.500 Euro di cui 6.000 al vincitore . Nel caso di bando aperto ,si chiede se è sufficiente la pubblicazione del bando all'albo comunale, quali siano gli obblighi di pubblicazione ? Qualora il bando sia a procedura ristretta è opportuno effettuare un prebando per individuare i professionisti da invitare ?
Ai fini dell'inserimento di un opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici si ritiene che la soglia di € 100.000,00 sia riferibile esclusivamente all'importo dei lavori a base d'asta con esclusione, quindi, delle somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA, spese tecniche lavori in economia esclusi dall'appalto ecc.). È corretta detta interpretazione?
un concorso di progettazione in cui: complessivo premi pagati euro 90.000,00 importo lavori 8.700.000,00 nel bando esclusa aggiudicazione al vincitore delll'appalto di servizi. il suddetto concorso è da considerare sotto o sopra soglia comunitaria? quale norma si deve applicare intema di pubblicita' e computo termini (ricevimento domanda, ricevimento offerta)?
Manutenzione ordinaria verde pubblico. L'Amministrazione Comunale vorrebbe coinvolgere le aziende florovivaistiche con sede nella Provincia di B., affidando a ciascuna la manutenzione di una parte della città (importo lavori 40-100.000€). Il Regolamento Comunale del Verde, approvato con D.G.C. xx/2004, riconosce il valore della vegetazione quale componente fondamentale del paesaggio urbano, sancendo il principio della necessità di salvaguardare e migliorare le aree verdi attraverso una corretta gestione. Si vuole garantire quindi un elevato standard qualitativo, che offra celerità nell'effettuare le operazioni, tempestività nel raggiungere i luoghi di intervento, flessibilità ed adattabilità alla variabilità climatica, ottima conoscenza del territorio e delle specie vegetazionali, motitoraggio continuo anche in giorni non lavorativi. I risultati che si ritiene di poter raggiungere sono: contemporaneità di intervento (importante in primavera-estate), migliore efficenza ed efficacia di una prestazione resa al cittadino, autocontrollo delle imprese (concorrenza locale), rispetto del principio di concorrenza (molte aziende presenti). Tale procedura è ammessa dal D.Lgs 163/2006?
Dobbiamo procedere al riappalto di una parte di opera non eseguita dall'impresa aggiudicataria (contratto del 2002) con cui è stata fatta risoluzione del contratto per grave inadempienza. Si vorrebbe procedere a stralcio del progetto esecutivo per la parte non eseguita da appaltare mediante procedura di gara. QUESITO 1 SI PUO' PROCEDERE A REVISIONE DEI PREZZI IN QUESTA SEDE ? N.B. LA REVISIONE DEI PREZZI NON ERA PREVISTA NEL CAPITOLATO
QUESTO SETTORE HA APPALTATO UN LAVORO A CORPO ALL'INCIRCA AD APRILE 2006, IL CUI PROGETTO è STATO REDATTO CON IL PREZZARIO DEL 1990 E CON PREZZI ELEMENTARI IN VIGORE NEL 1995 AL FINE DI RIENTRARE NEL PREZZO DISPONIBILE. INOLTRE LA STRUTTURA IN C.A. E' STATA VALUTATA SOLO COME IMPORTO COMPLESSIVO SENZA DARE L'ESATTA QUANTITà (COMUNQUE RILEVABILE DALLA SOMMA DI VARII ELABORATI GRAFICI. SI CHIEDE: - SE ESSENDO TRASCORSO OLTRE 60 GG. DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L'IMPRESA PUò RECEDERE DALL'AGIUDICAZIONE E CHIEDERE IL MANCATO UTILE; - SE L'ERRATA VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'IMPORTO A CORPO (APPOICAZIONE DI PREZZI NON USUALI) PUO' COMPORTARE DELLE RIVALSE DA PARTE DELL'IMPRESA NEL CHIEDERE LA RESCISSIONE O IN CORSO D'OPERA; - SE L'ASSENZA DELLA ESATTA INDICAZIONE DELLE QUANTITA' (IL C.A. E' STATO QUANTIFICATO SOLO NELL'IMPORTO E NON NELLE QUANTITA' DESUMIBILI DALL'ESAME DELL'INTERO PROGETTO) PUO' CONSENTIRE ALL'IMPRESA DI RECEDERE IN DANNO O CONTESTARE LE QUANTITA' IN CORSO D'OPERA ASSUMENDO CHE A TALE IMPORTO CORRISPONDONO QUANTITA' INFERIORI RISPETTO A QUELLE RICAVABILI DALL'ESAME DEI GRAFICI.
Con riferimento alla previsione di cui all'art.59 (Accordi Quadro) del D.Lgs.163/2006, mi interessa conoscere se l'importo da considerare nella relativa gara da aggiudicare ex artt.81 e ss. sia costituito dalla sommatoria delle annnualità previste per i singoli appalti da aggiudicare di anno in anno oppure se debba essere considerata una sola annualità. In sostanza, l'importo a base d'asta della gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro deve considerare tutto il periodo di validità dell'accordo stesso oppure no?
Si chiede di conoscere se l’elaborazione da parte del progettista di prezzi posti a base di gara d’appalto che appaia non remunerativa (perché riferiti a listini di anni precedenti), possa configurarsi come errore progettuale, pur in presenza di dichiarazione di rito da parte dell’impresa aggiudicataria in fase di presentazione dell’offerta.