Buongiorno, nell’ambito di un affidamento diretto per un accordo quadro biennale di fornitura di materiale da ferramenta con un unico operatore, è stata trasmessa richiesta di preventivo a cinque operatori opportunamente selezionati secondo i criteri del Codice. Gli operatori dovevano presentare preventivo indicando le singole scontistiche sull’importo spendibile presunto di 14 gruppi di articoli, (accorpati in base a tipologia e/o marche di prodotti specifici - elenco prezzi) Il preventivo ritenuto più conveniente riporta un unico sconto da applicarsi indistintamente ad ogni gruppo/marca indicati, con forte sconto rispetto agli altri preventivi pervenuti (4 in tutto) e che presentano scontistiche diverse e “ragionate” per ogni gruppo/marca. Tenuto conto delle diverse scontistiche medie usualmente applicate sul mercato per le diverse marche, di recenti piccole forniture di stessi articoli oggetto dell’affidamento presso l’operatore stesso ( i cui prezzi netti erano ben maggiori di quanto ora offerto) dell’indeterminatezza delle forniture nell’ambito di un accordo quadro (che non prevedono pertanto forniture ben definite o in stock), risalta la mancanza di poca attendibilità dell’offerta oltre che la difficile sostenibilità che potrebbe sfociare in futuri problemi gestionali del contratto. Da questo si potrebbe desumere un utile assente o addirittura negativo per l’operatore in esame il quale, verbalmente ha dichiarato di esserne a conoscenza ma che “vuole entrare”. Concludendo, dato lo scarto economico rispetto agli altri preventivi e la convenienza dell’offerta, si chiede se sia necessario procedere con un’interlocuzione con l’operatore, vista anche la possibile ipotesi di quanto previsto all’art. 2598 del C.C. (concorrenza sleale), ed eventualmente quali elementi devono essere portati in contestazione? Grazie Il Servizio Gare
Accordi quadro e contratti attuativi codice 36/2023 e smi. Buongiorno, volevo sapere se la somma degli importi dei CIG (figli) dei contratti attuativi di un accordo quadro può superare l'importo dei CIG (padre) dell'accordo quadro stesso nel caso in cui risultassero delle "economie" in quanto non sono stati spesi tutti i fondi destinati ai vari attuativi. es numerico: accordo quadro 80k durata 24 mesi tra il 2024e il 2025 attuativo 1 durata 6 mesi: valore 20k di cui spesi 0k e non spesi 20k perché contratto scaduto. attuativo 2 durata 6 mesi: valore 20k di cui spesi 2k e non spesi 18k perché contratto scaduto attuativo 3 durata 6 mesi: valore 20k di cui spesi 2k e non spesi 18k perché contratto scaduto attuativo 4 durata 5 mesi: valore 20k di cui spesi 2k e non spesi 18k perché contratto scaduto. Le così dette economie sarebbero i fondi non spesi che ammontano a 20+2+2+2=26k. con questi è possibile nell'ultimo mese di vita dell'accordo quadro attivare un contatto attuativo nr 5 per 26k? grazie
Buongiorno, in relazione alla risposta al precedente quesito, si fa presente di aver inserito la clausola di revisione prezzi, formulata nel seguente modo: “Ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., viste l’esiguità economica e temporale del contratto si ritiene di non concedere la revisione dei prezzi.” A tal proposito si chiede un parere circa la correttezza di tale previsione. Si chiedono dunque maggiori delucidazioni in merito agli elementi dei servizi/forniture che configurano le ipotesi di revisione, facevate infatti riferimento ai “contratti di durata”: vi è un valore e una durata minimi di riferimento per cui è obbligatoria la revisione dei prezzi? Potete fornire alcune formule di revisione da indicare nei contratti o diversamente se si fa un richiamo generico poi operano in automatico le previsioni del Codice?
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per sottoscrivere un contratto per dei servizi di supporto nella realizzazione delle attività di animazione previste nel proprio Piano di animazione e comunicazione. La durata dei servizi è di un biennio. Le attività previste consistono nell’ideazione, progettazione e conduzione di n. 6 laboratori/incontri distribuiti nei due anni. E’ previsto di non concedere la revisione dei prezzi di cui all’art. 60 del Codice. Se per cause non prevedibili o di forza maggiore non fosse possibile la realizzazione di tutti i laboratori previsti, quale scenario si configura e come possiamo eventualmente gestirlo al meglio sin da ora? E’ obbligatorio prevedere nel contratto una clausola che specifica che il saldo sarà proporzionato alle attività effettivamente svolte?
Un'impresa ha nominato, con procura institoria, un soggetto quale institore, conferendogli poteri di rappresentanza della società limitatamente alle lavorazioni concernenti impianti elettrici e fotovoltaici. In virtù di tale incarico, lo stesso rientra tra i soggetti di cui all’art. 94, comma 3, ed è pertanto tenuto a rendere le dichiarazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2?
Oggetto: verifica da parte della Stazione Appaltante dell’attendibilità degli impegni assunti dall’operatore economico ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. Nella fattispecie, il disciplinare di gara richiedeva all’operatore economico di inserire nella busta economica una relazione indicante le modalità con le quali lo stesso intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1 del Codice. L’operatore economico classificatosi primo in graduatoria ha prodotto nella busta economica una relazione in cui sono indicate le sole modalità con cui lo stesso intende garantire la stabilità occupazionale, mentre con riferimento agli ulteriori obblighi relativi all’applicazione del CCNL di settore e al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate, l’operatore economico si è limitato a dichiarare di garantire tali impegni (si veda dichiarazione allegata). È noto alla Stazione Appaltante l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la richiesta delle modalità di attuazione degli impegni ex art. 102 del Codice è una prescrizione che va calibrata, sul piano interpretativo, in relazione al possibile contenuto delle dichiarazioni da rendere e, pertanto, con riferimento all’applicazione del CCNL è richiesta superflua (“trattandosi essenzialmente di dare puntuale applicazione ai contratti, fermo restando il dovere dell'amministrazione appaltante di verificarne l'effettiva applicazione nel corso dell'esecuzione del contratto, e ancor prima in sede di verifica della congruità dell'offerta” Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 26 del 03/01/2025). È noto altresì che le modalità di attuazione degli impegni ex art. 102 del Codice possono desumersi dall’offerta complessiva e, in tal senso, si è verificato che nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica dell’operatore economico sono indicate le modalità di attuazione dell’impegno di parità di genere. Rimane tuttavia non fornita dall’operatore economico, né è desumibile dall’offerta complessiva, l’indicazione delle modalità di attuazione degli obblighi di pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate. Poiché attualmente la procedura di gara è in fase di avvio del procedimento di verifica della anomalia della migliore offerta, si vorrebbe chiedere all’operatore economico di fornire, unitamente alle spiegazioni ex art. 110 del Codice in ordine alla congruità dell’offerta, chiarimenti in merito alle modalità di attuazione dei suddetti obblighi (pari opportunità generazionali e inclusione lavorativa) come previsto dall’art. 102, comma 2 del Codice. Tuttavia si chiede se tale richiesta possa configurare un inammissibile soccorso istruttorio, anche considerato che il Disciplinare, all’art. 15 dedicato al soccorso istruttorio, prevede che “l’omessa indicazione delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 10 del presente disciplinare (inerente agli obblighi volti a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e la promozione dell’inclusione lavorativa), non è sanabile”. Inoltre si chiede se la verifica che la Stazione Appaltante deve condurre ai sensi dell’art. 102 del Codice “con ogni adeguato mezzo” consenta di considerare anche elementi esterni alla documentazione presentata dall’operatore economico in sede di gara.
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra associazione sta per cambiare sede operativa e a breve dovrà sottoscrivere il contratto di locazione per l’utilizzo dei locali, assegnati a seguito di un avviso pubblico da parte di un consorzio di bonifica locale. Questo tipo di contratto è soggetto agli obblighi della L. 136/2010 s.m.i. ai soli fini di tracciabilità? Quali sono gli eventuali adempimenti cui provvedere? Grazie.
Buongiorno, nell'ambito di una procedura di gara aperta europea per l'affidamento di servizi tecnici, soggetta ad obbligo BIM, la stazione appaltante ha richiesto la definizione di un gruppo di lavoro composto da varie figure specialistiche, compreso il CDE Manager. Alla stregua delle altre figure BIM (BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist) il requisito professionale richiesto (a garanzia della professionalità tecnica oltre che informatica) è il seguente: - Laurea (Quinquennale LM o Specialistica LS) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente; - Abilitazione all’esercizio della professione; - Iscrizione al relativo ordine professionale ed in regola con il mantenimento dei CFU nel relativo Albo Professionale; - Pregressa esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni o riferibile ad un importo dei lavori pari a quello cui si riferisce la prestazione da affidare. Un Operatore Economico (RTP costituendo), pur definendo un gruppo di lavoro molto ampio e specialistico, ben oltre i 5 componenti minimi richiesti dal disciplinare, per la specifica figura del CDE Manager ha indicato una figura non in possesso dei requisiti indicati dal disciplinare. In tal caso se in sede di soccorso istruttorio l'operatore economico indica altro soggetto già facente parte del gruppo di lavoro, ovviamente in possesso dei requisiti richiesti, senza di fatto modificare il raggruppamento e/o integrare i requisiti inizialmente posseduti, è possibile ammetterlo o trattasi di causa di esclusione? Si allega per completezza il disciplinare di gara. Si ringrazia in anticipo per il riscontro, cordialmente Ad integrazione del proprio precedente quesito si precisa che il gruppo di lavoro è stato oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.
Oggetto: modalità di applicazione art. 60, comma 2 bis del d.lgs.vo 36/2023 Buongiorno. In relazione all’art. 60 del Codice, si ha la necessità di capire come potere applicare il comma 2 bis. In particolare si chiede: 1. Qualora previsti, i meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti, possono prevedere un adeguamento del prezzo, al mutare dell’indice inflattivo prescelto, senza rispettare la percentuale minima del 5% ed il riconoscimento dell’80% della variazione eccedente il 5%, previste invece dal comma 2, lett. b)? 2. Inoltre, ci sono dei vincoli nello scegliere l’indice inflattivo che funge da parametro per l’adeguamento del prezzo o c’è la più ampia possibilità di scelta (al di fuori per esempio dei parametri fissati dall’allegato II.2-bis)? 3. Infine, in ordine alle scadenze temporali nelle quali riconoscere l’adeguamento, si può liberamente decidere, come si faceva già in vigenza del 163/06, d’individuare tempistiche diverse da quelle di aggiornamento (mensile/trimestrale) degli indici suggeriti dall’Allegato II.2-bis? Tali domande emergono perché, se non fosse così, non si capisce quale sia il senso dell’ultimo periodo del 2 bis (“In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.”). Il comma sembra infatti adombrare la possibilità di incremento dei prezzi che (qualora espressamente previsto) integri un fatto diverso, o comunque che cammini su una strada parallela, dalla clausola di revisione dei prezzi prevista dal comma 2, lett. b). Nel caso concreto (stiamo acquisendo offerte informali per l’affidamento diretto di un servizio) una delle ditte interpellate, nell’inviarci l’offerta, in relazione alla revisione prezzi, ci ha scritto quanto segue: “Vista la specificità del settore e la struttura forfettaria degli interventi, chiediamo di non applicare il meccanismo di revisione prezzi previsto dal D.Lgs. 36/2023, sostituendolo con un adeguamento annuale lineare basato sull'indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività). Riteniamo questa soluzione più adatta alla natura del rapporto e più semplice da gestire per entrambe le parti.” Siccome l’offerta acquisita è la migliore, e ci dispiacerebbe “perderla”, stiamo cercando la strada legittima da negoziare con la ditta. E’ legittimo prevedere, quale meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto, il seguente: 1. Indice prescelto: Indice ISTAT NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività) 2. Periodicità: Adeguamento annuale 3. Quantum: riconoscimento della differenza della percentuale di aumento annuale riscontrata Dichiarando la più ampia disponibilità per qualsiasi eventuale chiarimento, si resta in attesa di cortese riscontro e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Bisogna procedere all'approvvigionamento della fornitura di materiale consumabile dedicato ad iniettori di proprietà. Il brevetto su tali dispositivi è scaduto , ma nel manuale d'uso di tali iniettori viene riportato che "l'utilizzo di accessori non originali può portare ad un funzionamento non sicuro degli strumenti utilizzati", rilevato che l'importo annuale è di circa € 130.000,00 la ditta da cui erano stati acquistati gli iniettori è stata invitata a presentare offerta per affidamento diretto, pur essendo affidataria uscente, in virtù di esclusività tecnica ex art. 49 comma 5 d.lgs.36/2023. Altra ditta, tuttavia, ha impugnato la lettera di invito in parere precontenzioso ANAC rilevando che l'affidamento sarebbe lesivo del principio di rotazione posto che essendo scaduto il brevetto non ci sarebbe più esclusività tecnica. ANAC ha rigettato la richiesta di parere in quanto la lettera di invito non può considerarsi un atto impugnabile, senza tuttavia esprimersi nel merito. La presenza dell'indicazione che "l'utilizzo di accessori non originali può portare ad un funzionamento non sicuro degli strumenti utilizzati" può essere motivo di applicazione della clausola di deroga alla rotazione per ragioni tecniche ex art. 49 comma 5 d.lgs 36/2023, anche in presenza di un brevetto scaduto ?
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