ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appfedeltànti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appfedeltànti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta.

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'fedeltà formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Il D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 6) che le presenti modifiche si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appfedeltànte in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appfedeltànte è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appfedeltànte, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appfedeltànte all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appfedeltàbilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appfedeltànte procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

6. Le stazioni appfedeltànti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto.
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Giurisprudenza e Prassi

TESTO COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE PNNR E ANTIMAFIA

NAZIONALE DECRETO 2021

Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.». (21A07784)

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.


DECRETO BIM - DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

MIN INFRASTRUTTURE DECRETO 2021

Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

entrata in vigore: 03/08/2021

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 07/09/2023 - APPALTO INTEGRATO PNRR - PROCEDURA NEGOZIATA

Buongiorno, abbiamo la necessità di bandire un appalto integrato (lavori + progettazione esecutiva) finanziato con fondi PNRR ma non abbiamo ancora il progetto definitivo verificato e poi validato (lo avremmo ai primi di ottobre). L'aggiudicatario è da individuare entro il 31.12.2023. L'importo del progetto supererà la soglia comunitaria. - Siamo in presenza di un appalto PNRR da affidare tassativamente entro il 31.12.2023; - è già stato affidato l'incarico di progettazione definitiva e il progetto definitivo è in fase di verifica da parte del soggetto verificatore e probabilmente tale operazione di verifica (e le conseguenti integrazioni dei progettisti) con la validazione del RUP dovrebbero essere ultimate nella prima decade di ottobre p.v.; - l'importo (lavori + compensi della progettazione) presumibilmente andrà sopra soglia (adesso in questo momento è molto vicino a tale limite); - si pensava nel frattempo di lanciare una manifestazione di interesse per individuare dei possibili soggetti da invitare nel momento in cui il progetto definitivo sarà validato. La domanda è: possiamo lanciare una manifestazione di interesse per un appalto integrato di importo complessivo sopra soglia?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 04/10/2023 - APPLICAZIONE DELL' ART 14 - COMMA 5 QUINQUIES - PUNTO 2 MODIFICA ART. 10 - DL N. 13 DEL 14-02-2023

TALE PREVISIONE NORMATIVA VA LETTA NEL SENSO CHE: 1) LA STESSA CONSENTE IN CASO DI RICORSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AD ACCORDI QUADRO PER APPALTI INTEGRATI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROGETTAZIONI (TIPO PFTE), DI PROCEDERE ALLA RELATIVA GARA DI APPALTO PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO E QUINDI POSTICIPARE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE SOLAMENTE AL PROGETTO ESECUTIVO CHE è A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELL'INIZIO LAVORI? 2) LA NORMA CONSENTE DI VERIFICARE E VALIDARE UNICAMENTE IL PROGETTO ESECUTIVO MENTRE SI PUO' OMETTERE LA RELATIVA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PFTE?


QUESITO del 20/03/2023 - ART.48, COMMA 3, D.L. 31/5/2021 N.77. PROCEDURA NEGOZIATA PER ESTREMA URGENZA INTERVENTI PNRR SOTTO SOGLIA.

Nel caso di affidamento di interventi PNRR sotto soglia, l’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 stabilisce che le stazioni appaltanti in caso di estrema urgenza possono ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, danno evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante i rispettivi siti internet istituzionali precisando che tale pubblicazione, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di manifestare interesse a essere invitati alla procedura stessa, non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta. Si chiede di capire se anche in tal caso vi è l’obbligo della preventiva indagine di mercato o costituzione di elenchi come da Linee Guida ANAC n. 4 per l'individuazione degli operatori economici da invitare e quindi senza alcuna ulteriore semplificazione rispetto all’art.1, comma 2, lett.b), del D.L. n.76/2020 .


QUESITO del 17/01/2023 - FUNZIONI DEL RUP NEGLI APPALTI PNRR E NEGLI APPALTI SOPRASOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016”. L’art. 2 della legge 120/2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” al comma 5 prevede che “Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.” Alla luce dell’art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, si chiede a Codesto MIMS se debba ritenersi che il Responsabile Unico di procedimenti PNRR o di procedimenti non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento (fase progettuale o di esecuzione del contratto), debba adottare atti decisori con valenza esterna inerenti a compiti (al RUP assegnati dai citati art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e dall’art.48, comma 2, della Legge 108/2021) ulteriori e superiori rispetto a quelli di cui all’art. 31 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 3 e D.M. 49/2018. Ritenuta la genericità delle sopra richiamate disposizioni normative laddove affermano che “il RUP valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” si chiede, altresì, il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti: a) se nell’ipotesi di procedura di appalto di lavori il RUP debba con propria determinazione motivata approvare le varie fasi in cui si articola la progettazione, e così il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, b) se riguardo alla fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, alla luce della finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021, possa fondatamente ritenersi che il RUP debba validare ed approvare con propria determinazione motivata (fermi gli atti allo stesso già assegnati dall’art. 31 del Codice dei contratti, dalle Linee Guida Anac n. 3 e dal D.M. 49/2018), non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della “fase” dell’esecuzione e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare: - la relazione al conto finale - la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo; - il certificato di esecuzione dei lavori. c) se nel caso di procedura di appalto di forniture e servizi il RUP debba approvare con propria determinazione la progettazione dei servizi e delle forniture di cui all’art.23 commi 14 e 15 del vigente Codice dei contratti e la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto, d) se riguardo alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto di forniture e servizi, il Rup debba approvare con propria determina motivata non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della fase dell’esecuzione del contratto e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare la regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione. Si chiede in altri termini di precisare cosa debba intendersi, ai fini di cui ai citati art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 ed art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, per “ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” che il RUP è tenuto a validare ed approvare tanto con riferimento agli appalti di lavori quanto riguardo agli appalti di forniture e servizi, e di confermare che la norma non può essere interpretata nel senso che il RUP debba validare ed approvare ai sensi delle citate disposizioni tutti gli atti che intervengano nel corso della fase dell'esecuzione diversamente risultando violata la ratio legis della norma volta all'accelerazione dei procedimenti, bensì solo gli atti conclusivi della fase dell'esecuzione trasmessi alla S.A.


QUESITO del 17/10/2022 - IMPORTO TOTALE PROGETTAZIONE - APPALTO PNRR

<p>Nell&#39;ambito dei progetti PNRR si vuole procedere all&#39;affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori. Ai fini della definizione della metodologia di gara e quindi dell&#39;importo totale dei servizi oggetto di affidamento deve essere considerato anche l&#39;importo della progettazione definitiva ed esecutiva che stanno dentro l&#39;appalto integrato? In altre parole, se con gli incarichi di cui al primo periodo stiamo sotto 139.000€ possiamo procedere con l&#39;affidamento diretto ex art.1 comma 21 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021? Oppure, dato che gli affidamenti di cui al primo periodo sommati con le prestazioni del definitivo ed esecutivo all&#39;interno dell&#39;appalto integrato, superano i 139.000€ dobbiamo procedere con la procedura negoziata? Grazie per il contributo</p>


QUESITO del 26/05/2022 - NOMINA E QUALIFICA RUP NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PNRR / PNC

Relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e PNC e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, il secondo comma prevede che: "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Si chiede se la norma, laddove specifica che il RUP debba validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione "con propria determinazione adeguatamente motivata", implica strettamente l’adozione di una determinazione dirigenziale. Posto che nell’ente scrivente il RUP è generalmente sprovvisto di qualifica dirigenziale ovvero di P.O., questo può occuparsi e curare - nell’ambito di un procedimento PNRR/PNC - le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, restando di competenza del Dirigente l’adozione di atti verso l’esterno, i quali verrebbero così adottati su proposta del Responsabile del procedimento (ad esempio: determina a contrarre e di aggiudicazione)? Oppure l’art. 48 comma 2 in argomento legittima tale RUP ad adottare atti di manifestazione di volontà verso l’esterno in deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della Legge n. 241/1990? O ancora, è obbligatorio che il RUP coincida con il Dirigente del Servizio ovvero sia titolare di una Posizione Organizzativa (P.O.) per poter adottare le determinazioni ai sensi del citato art. 48? Nel caso in cui il RUP - nominato nell’ambito di un procedimento PNRR/PNC - non sia dotato di qualifica dirigenziale o di P.O. ma sia un “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria “D”, è opportuno che questo possieda una particolare posizione economica (ad es. D3, D4, D5 o D6)?