Art. 87. Certificazione delle qualità

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.

Relazione

L'articolo 87 (Certificazione delle qualità ambientali) dispone che, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicataci richiedano, agli operatori economici, la certificazione di determinate qualità amb...

Commento

L'articolo 87 rubricato “Certificazione delle qualità” (non si comprende perché l’uso del plurale riferito alla qualità aziendale atteso che nella prassi e comunemente anche in diritto si usa la locuz...
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Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE - ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA S.A. (87 - 95)

ANAC PARERE 2024

La valutazione delle offerte tecniche da parte della Stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e la stessa può essere oggetto di sindacato da parte del Giudice amministrativo o dell'Autorità solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole.

Ai fini della cassazione del punteggio aggiuntivo in caso di possesso della certificazione SA 8000:2014, è necessario contestare il concreto rispetto dello standard di qualità etica da parte di un operatore e non solo l'idoneità della certificazione rilasciata da un ente.

POSSESSO CERTIFICAZIONI QUALITA' - COMPROVA MEDIANTE MISURE EQUIVALENTI - SEMPRE AMMESSA

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Ugualmente privo di fondamento appare il terzo motivo di ricorso con cui A. contesta le risultanze del soccorso istruttorio per non aver, in tesi, B.e G. dimostrato il possesso della certificazione ISO 9001, del tutto omettendo di considerare come il disciplinare di gara preveda al riguardo la possibilità di presentare “la ISO 9001, ovvero documentazione equivalente” (in tal senso, quanto si legge a pag. 23).

Il Collegio è dell’avviso che la Commissione di gara abbia del tutto ragionevolmente ritenuto che tali componenti del r.t.i. aggiudicatario, nel riscontrare la richiesta di soccorso istruttorio del 19 giugno 2023, abbiano adeguatamente dimostrato di essere in possesso di attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000, sulla base di una valutazione tecnico discrezionale della garanzia che le attività esecutive siano realizzate sotto il controllo di gestione della qualità, rispetto alle quale le argomentazioni di Acea appaiono del tutto apodittiche.

La giurisprudenza anche di questo Tribunale è, infatti, consolidata nel ritenere come “il riferimento alle certificazioni ambientali deve comunque garantire la possibilità che i requisiti siano provati attraverso mezzi equivalenti in modo da non impedire l’apertura della gara alla massima partecipazione dei concorrenti, come stigmatizzato dall’art. 50 della direttiva 2004/18 in tema di appalti comunitari nei settori ordinari” (in tal senso, ex multis, la sentenza n. 15993 del 30 novembre 2022), dovendosi per l’effetto riconoscere alle imprese partecipanti a gare d’appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, tra l’altro, l’introduzione di una ultronea causa amministrativa di esclusione (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2455/2020).

Né può condividersi l’argomentazione di A. secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova delle ragioni che non hanno consentito di ottenere tempestivamente la certificazione di qualità - poi, peraltro, conseguita sia da G. che da B. rispettivamente il 20 settembre e il 27 ottobre 2023, come da relativi certificati versati in giudizio dalle controinteressate il 27 ottobre 2023 - potendosi (in tesi) ricorrere a strumenti alternativi solo in questo caso, osservando il Collegio come la dimostrazione dell’impossibilità di ottenere i certificati di qualità non sia, a ben vedere, richiesta quale presupposto per ammettere l’equivalenza per la ISO 9001, prevedendo il comma 1 dell’art. 87 del d.lgs. n. 50/2016 (difatti richiamato nel modello del disciplinare di gara) che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri … (e) ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”, e non anche l’impossibilità ad ottenere il certificato.

Lo stesso è a dirsi per il quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene che il r.t.i. aggiudicatario non avrebbe rispettato le prescrizioni di gara relative all’indicazione del Gruppo di Lavoro, previsto tra i “Requisiti di ordine speciale per l’ammissione alla gara”, prendendo in considerazione le posizioni di taluni singoli professionisti indicati dal r.t.i. come risorse tecniche, nel tentativo di individuare una discrepanza fra quanto richiesto alla Tabella C del disciplinare di gara e quanto dichiarato.

Ritiene, innanzi tutto, il Collegio che anche a tal proposito la Commissione di gara abbia legittimamente attivato il procedimento del soccorso istruttorio per richiedere chiarimenti sulle risorse tecniche del Gruppo di Lavoro indicato in gara dal r.t.i. aggiudicatario in ossequio al già citato art. 11 del disciplinare che, con riferimento a tale requisito, dopo aver evidenziato che “In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione dell’appalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l’indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l’incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell’offerta”, precisa che “L’istituto di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall’inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio”.

Il soccorso istruttorio è, infatti, avvenuto in conformità alla lex specialis di gara all’ivi richiamato art. 83, avendo riguardato i professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro già indicato in gara dall’aggiudicatario con riferimento alle loro specifiche competenze tecniche e professionali.




CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA ENTI CERTIFICATORI BRITANNICI - VALIDE PER PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2023

Il Consiglio di Stato, mutando l’indirizzo che aveva precedentemente espresso (Cons. Stato, sez. V, 21/04/2023, n. 4089), ha più recentemente affermato che «le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento di altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri (cfr. nello stesso senso Delibera ANAC n.498 del 25 ottobre 2022 che richiama Cons. di Stato, V, 22 luglio 2021, n. 5513cit.; si veda anche Comunicato del Presidente dell’ANAC del 9 giugno 2021)» (Cons. Stato, 9 novembre 2023, n. 9628).

Questo Collegio, aderendo al più recente orientamento del Consiglio di Stato, ritiene quindi infondata la censura di Punto Luce S.r.L. (a tal fine, rimarcando la differenza rispetto alla situazione dedotta con la seconda censura del ricorso principale, in cui le certificazioni sono state invece rilasciate da un organismo non accreditato da enti nazionali degli Stati membri).

CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA UNITED KINGDOM ACCREDATION SERVICE - ANCORA VALIDE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il legislatore non ha indicato le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici debbano attenersi nel richiedere ai partecipanti alle procedure di gara le certificazioni ai fini della comprova del rispetto di determinati sistemi di gestione ambientale, ma si è limitato a prescrivere che le norme prese a riferimento siano quelle dei sistemi di garanzia delle qualità basate sulle norme europee e – soprattutto – che il rispetto di tali qualità sia certificato da organismi di valutazione della conformità accreditati “a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio” (Dir. 2014/24/UE) o “ai sensi del regolamento” (Codice dei contratti pubblici n. 50 del 2016).

L’ampia dizione impiegata, sia dal legislatore comunitario sia da quello nazionale, non può allora che intendersi riferita al complessivo sistema di accreditamento delineato dal Regolamento, ivi incluso il meccanismo di equivalenza previsto dall’art. 11 il quale è rivolto agli organismi di accreditamento degli Stati membri e di altri paesi europei che abbiano superato con successo una valutazione inter pares (al fine di accertare il rispetto da parte dei medesimi enti dei relativi sistemi, procedure e strutture, nonché delle condizioni fissate dall’art. 8 del Regolamento), sottoscrivendo, all’esito, gli accordi multilaterali EA/MLA; ne consegue la validità, nella materia degli appalti pubblici, dei certificati rilasciati da enti accreditati da tali organismi di accreditamento.

Nel caso di specie, la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea non impatta, dunque, sulle attività degli organismi e dei laboratori accreditati dall’ente UKAS: infatti, non solo quest’ultimo ha ottenuto il predetto riconoscimento di ente di accreditamento “inter pares” e conserva la sua qualità di firmatario dell’accordo multilaterale EA in ambito europeo (alla cui sottoscrizione ha partecipato anche Accredia, ente nazionale di accreditamento italiano), il che garantisce l’equivalenza delle caratteristiche e delle qualità del sistema di accreditamento gestito dal UKAS rispetto agli organismi nazionali degli Stati membri, ma la medesima European cooperation for Accreditation ha modificato il proprio Statuto al fine di permettere ad UKAS di mantenere lo status di full member dei network internazionali di accreditamento EA (cfr. T.a.r. Salerno, 5 maggio 2021, 1132, confermata in appello da Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2022, n. 1401).

CARENZA DELLE CERTIFICAZIONI RICHIESTE - AMMESSE MISURE EQUIVALENTI IN CASO DI IMPOSSIBILITA' NON IMPUTABILE A PRESENTARE I CERTIFICATI RICHIESTI (87.1)

ANAC PARERE 2023


Comprova requisiti certificazione di conformità ISO 27001 imputabilità - dimostrazione misure equivalenti discrezionalità della stazione appaltante

La stazione appaltante è tenuta a prendere in considerazione altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità solo nel caso in cui il concorrente dimostri di non aver potuto presentare le necessarie certificazioni per cause a lui non imputabili.

In assenza di idonea certificazione, l'amministrazione è chiamata a valutare in concreto l'idoneità delle misure adottate dall'impresa per garantire la qualità; pertanto, in relazione a prove non supportate da alcuna certificazione emessa da organismi accreditati, le imprese sono tenute a sottoporsi al giudizio discrezionale della stazione appaltante.

BREXIT E CERTIFICAZIONI DI QUALITA' EMESSE DA ENTI CERTIFICATORI INGLESI - NON PIU' VALIDE IN GARA (87)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Dopo la Brexit, ossia dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, l’UKAS non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale, né a tal fine si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale. In altre parole EA ha negato che certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da UKAS possano essere ritenute conformi al regolamento n. 765 del 2008.

Alla luce di quanto riportato si deve concordare con le posizioni al riguardo assunte da European Accreditation, la quale è l’organismo europeo deputato alla regolazione e alla vigilanza nel settore del sistema degli accreditamenti sulle N. 05072/2022 REG.RIC. certificazioni di qualità (le cui posizioni non potrebbero peraltro essere oggetto di sindacato da parte di questo giudice amministrativo), e tanto per le ragioni di seguito sintetizzate:

Da un esame complessivo della normativa eurounitaria ed interna in materia di appalti (art. 62 direttiva 2014/25/UE, applicabile agli aeroporti, e art. 87 decreto legislativo n. 50 del 2016) emerge un sistema pacificamente imperniato, con riguardo alle c.d. certificazioni di qualità, sul sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008;

Pertanto sono a tal fine accettati, dalle stazioni appaltanti, i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell’unico organismo nazionale di accreditamento, nell’art. 4, par. 2, e nell’art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario);

Da quanto sopra detto consegue che, almeno nell’ambito della particolare materia dei pubblici appalti, i certificati rilasciati da soggetti a loro volta accreditati da organismi appartenenti a Paesi extra UE non conservino ulteriormente validità al fine di partecipare a gare o comunque di ottenere simili punteggi premiali: ciò che si registra nel caso di specie proprio per effetto della c.d. BREXIT.


RTI E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' COME CRITERIO PREMIALE - SI RINVIA ALLA LEX SPECIALIS (87)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

La legge di gara quindi può variamente connotare la rilevanza della qualità dell’offerta del concorrente, singolo o plurisoggettivo, ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Si tratta di una conclusione supportata dal testo dell’art. 95, comma 6, il quale, nel prevedere la valutazione delle offerte sulla base di caratteristiche soggettive dell’impresa, purché connesse all’oggetto dell’appalto, consente di valorizzare il possesso delle certificazioni anche in capo ad una soltanto delle imprese del raggruppamento se idoneo comunque a connotare positivamente l’offerta di quest’ultimo. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo analogo a quello delineato dallo stesso art.95, comma 6, in relazione ad altri criteri di valutazione dell’offerta tra quelli contemplati nelle lettere da b) a g), i quali, pur potendo dipendere dalle caratteristiche soggettive di una singola impresa vengono però considerati, nel caso di imprese raggruppate, sommando, o meglio valutando complessivamente, il criterio riferito al concorrente plurisoggettivo.

In definitiva, anche per il criterio di valutazione dell’offerta riferito al possesso di certificazioni ambientali, la disciplina va desunta dall’interpretazione della legge di gara, secondo i consueti canoni ermeneutici, con l’unico limite che qualora sia previsto un criterio c.d. on/off non è consentito all’interprete il frazionamento del punteggio…”

Al fine di “chiarire” la portata della mancata specificazione riguardante la valutazione dell’offerta tecnica del r.t.i., la stazione appaltante ha reso, prima della presentazione delle offerte (nel corso del mese di luglio 2020), su espressa richiesta presentata da A. in vista della sua partecipazione alla gara, il chiarimento poi impugnato da AT (sul quale il primo giudice si è espresso incidentalmente, perché per la particolare struttura della decisione di primo grado, non vi è alcun giudicato di annullamento dell’atto).

Il contenuto chiarificatore è il seguente: “si conferma che non avendo esplicitato in sede di disciplinare, è sufficiente in caso di RTI il possesso della certificazione di almeno uno qualsiasi degli operatori economici”.

Si tratta di un chiarimento in linea con la lettera della lex specialis, nonché con le clausole del disciplinare di gara lette le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il significato desumibile dalla struttura complessiva della legge di gara (arg. ex art. 1363 cod. civ.), secondo quanto sopra esplicitato.

Esso ha perciò svolto la funzione propria dei chiarimenti che è quella di rendere esplicito ciò che già è desumibile per via interpretativa dal disciplinare di gara.


CERTIFICAZIONE DELLE QUALITA'- LEGITTIMA LEX SPECIALIS CHE EQUIPARA ISO A EMAS (87)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Secondo l’articolo 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 “le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”.

La certificazione ISO 14001:2015, secondo quanto risulta anche dalla prospettazione di parte ricorrente (“è uno standard internazionale ed è rilasciato… in ambito privato da un organismo certificatore accreditato che provvede ad accertare la conformità del sistema dell’organizzazione nonché l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, e a rilasciare la relativa certificazione”: pag. 6 dell’atto introduttivo) è riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 laddove la disposizione richiama “le altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”: trattasi, infatti, di normativa internazionale certificata da organismi accreditati secondo le norme del regolamento CE n. 765/2008.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che la stazione appaltante abbia il potere di individuare, nel rispetto dei principi che governano l’esercizio della discrezionalità amministrativa e del codice degli appalti, i requisiti di partecipazione alla gara e, nello specifico, le norme di gestione ambientale e i relativi certificati reputati maggiormente idonei ai fini dell’espletamento di determinati servizi.

Tale potere, desumibile dal sistema del codice degli appalti, è specificamente confermato dall’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 che espressamente prevede una molteplicità di sistemi di gestione ambientale utilizzabili dalla stazione appaltante.

La lex specialis, in conformità a quanto previsto dall’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16, ha, pertanto, ammesso, ai fini della partecipazione alla gara, anche il possesso di una certificazione “equivalente” a quella Emas.

Il concetto di “equivalenza” non sta ad indicare un’identità assoluta sotto il profilo oggettivo anche perché, intesa in senso così restrittivo, la nozione sarebbe contraria ai principi comunitari di massima concorrenza e proporzionalità e non conforme allo stesso disposto dell’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 il quale esclude che alla certificazione Emas possa essere riconosciuta la funzione di strumento esclusivo di prova del rispetto delle norme ambientali.

La locuzione “equivalenza” vuole, in realtà, fare riferimento all’astratta idoneità del sistema di gestione ambientale alternativo a quello Emas a soddisfare l’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante attraverso la previsione di tale requisito; tale idoneità è oggetto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante coerente con l’oggetto e le caratteristiche del servizio messo a gara.

In questo senso, del resto, si esprime anche l’Anac allorché afferma che, pur se “l’equipollenza dei due sistemi di certificazione non è stabilita ex lege”, tuttavia “la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l’interesse pubblico perseguito, e richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso alternativo di una delle due” (delibera n. 244 del 23/03/21); il successivo inciso della medesima delibera, secondo cui “tuttavia, in assenza di una equivalenza ex lege, la stazione appaltante può tenere in considerazione le oggettive differenze dei due sistemi di certificazione e, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza con l’oggetto del contratto, valorizzare il possesso di entrambe le certificazioni ambientali, che, come detto, possono essere considerate complementari”, deve essere riferito alla fattispecie concreta sottoposta all’esame dell’Anac, diversa da quella oggetto del presente giudizio (concernente un requisito di partecipazione), in cui, nell’ambito di una gara, per la partecipazione alla quale la stazione appaltante aveva già richiesto il possesso della certificazione ISO 14001:2015, il disciplinare, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, aveva previsto l’attribuzione di due punti (su settanta complessivi) per il possesso della certificazione di registrazione EMAS.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ - ORGANISMI DI VALUTAZIONE STRANIERI - MUTUO RICONOSCIMENTO - SUSSISTE (87)

ANAC DELIBERA 2022

Le certificazioni di qualità rilasciate da Organismi stranieri accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento di altro Stato, firmatario dell'Accordo di mutuo riconoscimento EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement) sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati da Accredia (fattispecie relativa alla validità ed efficacia dei certificati rilasciati da un Organismo straniero accreditato dall'Ente britannico UKAS).

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE IMPRESE STRANIERE (83)

ANAC DELIBERA 2022

I principi di par condicio e non disparità di trattamento volti a favorire la libertà di circolazione dei servizi e delle merci nei confronti di operatori economici stranieri consentono la produzione di una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) per i soggetti stranieri stabiliti in Paesi ove non è prevista la suddetta licenza.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - PROCEDURE AZIENDALI EQUIVALENTI - VALUTAZIONE DELLA PA (87)

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2022

Col secondo motivo la ricorrente enfatizza la parte della clausola del bando che prevede la circostanza che possa comunque desumersi da “altra documentazione attestante l’attuazione di una SGA (Sistema di Gestione Ambientale) conforme ad uno schema riconosciuto in sede internazionale”, interpretandola nel senso che occorre favorire l’applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura pena la violazione dell’art. 83, comma 8.

Il motivo è infondato.

La disposizione invocata recita: “Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite … I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”.

Nel caso di specie il requisito previsto dal bando a pena di esclusione atteneva ai requisiti di capacità tecnico professionali e in conformità alle disposizioni codicistiche la stazione appaltante ha offerto ai concorrenti un’ampia gamma di documenti attraverso la quale darne prova.

E infatti l’art. 87 Cod. app. dedicato proprio alle certificazioni di qualità, prescrive che “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.”

Soggiunge il comma 1 che le stazioni appaltanti “ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.

Analogamente il comma 2 dispone: “Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.

È evidente, quindi, che ai sensi della richiamata disposizione l’equivalenza attiene essenzialmente al piano soggettivo, ossia con riguardo al soggetto certificatore, come appunto indicato nel bando della gara in esame, ma non è previsto che la stazione appaltante valuti, di volta in volta, se le procedure aziendali di un dato concorrente soddisfino, o meno, gli standard di qualità oggetto di una determinata certificazione, di cui però l'impresa concorrente non è provvista.

Quanto all’equivalenza sostanziale oggettiva, che è quella in qualche modo invocata in ricorso, essa è ipotizzabile solo qualora l’operatore economico non abbia avuto la possibilità di ottenere i certificati entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili; evenienza che non sussiste nel caso in esame.

In conclusione “se un'impresa concorrente ha scelto di non conseguire una determinata certificazione di qualità, richiesta espressamente dal bando di gara, l'impresa stessa non può pretendere che la sua offerta sia valutata come equivalente a quella di altra impresa certificata, ricorrendo ad una descrizione "in concreto" dei suoi processi aziendali, per dimostrare il rispetto dei requisiti di cui alla certificazione richiesta. Una simile estensione applicativa del principio di equivalenza violerebbe, non solo, il principio di parità di trattamento tra i concorrenti della gara, ma si porrebbe anche in contrasto con il principio concorrenziale, perché consentirebbe ad una impresa di risparmiare i costi necessari per ottenere le certificazioni ed essere così, potenzialmente, più competitiva sul mercato rispetto ad altre imprese che, al contrario, quei costi hanno sostenuto” (TAR Catanzaro, II, 29 aprile 2022, n. 759).



CERTIFICAZIONE DI QUALITA' E ATTINENZA CON OGGETTO DELL'APPALTO (87)

ANAC DELIBERA 2022

Fermo restando l'ampio potere discrezionale di cui gode la stazione appaltante nell'individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, da esercitare entro il limite della logicità e della ragionevolezza nonché della pertinenza e congruità dei requisiti rispetto all'oggetto del contratto e allo scopo perseguito, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione devono essere formulati chiaramente dalla stazione appaltante nella legge di gara, in considerazione dell'affidamento posto dai potenziali partecipanti sull'univocità delle condizioni di partecipazione alla procedura. A fronte di una clausola ambigua che si presta a più interpretazioni, l'una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, va preferita l'opzione favorevole alla partecipazione, in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (in tal senso - ex multis - Cons. Stato, V, n. 607/2020; Cons. Stato, V, n. 4644/2017; Cons. Stato, V, n. 2232/2017; Cons. Stato, V, n. 869/2017).

Considerato che l'istante è stato escluso per avere prodotto una certificazione di qualità riferita ad entrambi i settori EA/IAF 14 e 29, avente ad oggetto le attività di Fabbricazione mediante stampaggio ad iniezione e trattamento superficiale di articoli in materiali termoplastici e mediante estrusione di semilavorati tecnici. Progettazione, sviluppo e produzione di casci protettivi[[...] Commercializzazione di maschere antigas e/o kit casco e maschera", che, con riferimento alle maschere antigas, non è stata ritenuta conforme alla prescrizione del Disciplinare sotto il profilo della descrizione dell’attività/processo/prodotto della certificazione. Secondo la ricostruzione della stazione appaltante infatti "la certificazione dell'istante, pur indicando il settore EA/IAF 29 "Commercio all'ingrosso; al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa", non e riferita alla "progettazione/produzione di maschere antigas"" (Cfr Nota del 30 dicembre 2021 in risposta alla richiesta di annullamento dell'esclusione in autotutela); Secondo l'operatore economico, la possibilità, riconosciuta dal disciplinare, di soddisfare il requisito tramite una certificazione di qualità riguardante la commercializzazione dei prodotti offerti, e non la loro produzione, determina l'illegittimità della pretesa di una certificazione di qualità per il settore 29 (commercio) recante una descrizione dell'attività in termini di "progettazione/produzione", che risulterebbe impossibile da soddisfare proprio perché si tratta di attività di mera commercializzazione, e non di attività produttiva. Tale ricostruzione sarebbe avvalorata dal requisito dell'idoneità professionale prescritto dall'art. 7.1 del Disciplinare come "iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA con la classificazione ATECO dell'attività avente i seguenti: codici 22.2 (fabbricazione di articoli in materie plastiche) e/o 32.99.12 (fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale); 3299.14 (fabbricazione di mascherine antigas) e/o 32.99.12 (fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale)>>. La possibilità di soddisfare alternativamente detto requisito tramite l'iscrizione per codici Ateco riguardanti prodotti differenti, pur confermando la necessità che la società concorrente sia una società produttrice, dimostrerebbe che non e necessario che produca l'intero kit, cioè sia il casco che la maschera antigas.


CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001 E MARCHIO DI QUALITÀ TQS VENDING- DIFFERENZE

ANAC DELIBERA 2021

La richiesta specifica del possesso ell'attestazione TQS Vending, quale requisito aggiuntivo o quale requisito di partecipazione, in quanto attestazione che esula dai sistemi di qualità basati sulle serie di norme europee, non equiparabile alla Certificazione UNI EN ISO 9001, può comportare un pregiudizio al mercato stante il fatto che potrebbe non essere agevole comprovare con altri mezzi di prova gli specifici requisiti attestati dal marchio TQS, in particolare, il disciplinare di servizio.

L'attestazione TQS Vending potrà essere al più accettata dalle stazioni appaltanti a dimostrazione degli ulteriori requisiti di qualità richiesti, ma non potrà essere richiesta quale certificazione specifica per il settore di riferimento.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - ORGANISMI CERTIFICATORI ALTRI STATI - REQUISITI IDONEITA' (87)

SENTENZA 2021

L’art. 87 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Certificazioni della qualità”) stabilisce, sia quanto al rispetto delle norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità (comma 1), sia quanto al rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale (comma 2), che le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione dei relativi certificati rilasciati da organismi indipendenti, si riferiscono innanzitutto ai sistemi della qualità fondati sulla serie di norme europee in materia (comma 1) ovvero al sistema dell’Unione di ecogestione a audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’art. 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia (comma 2) certificati da organismi accreditati (comma 1) ovvero accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il predetto articolo, costituente diretta applicazione del generale principio di equivalenza, ammette poi che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri” e aggiunge che esse “ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste” (comma 1), contemplando anche una previsione analoga al comma 2 per le certificazioni di qualità ambientale.

Come si evince dalla piana lettura della norma in esame, il legislatore non ha indicato le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici debbano attenersi nel richiedere ai partecipanti alle procedure di gara le certificazioni, ma si è limitato a prescrivere che le norme prese a riferimento siano quelle dei sistemi di garanzia delle qualità basate sulle norme europee e – soprattutto – che il rispetto di tali qualità sia certificato da organismi accreditati, ivi inclusi gli organismi certificatori accreditati che operano in altri Stati membri.

Il delineato sistema normativo che, pur prevedendo una certificazione “tipica di qualità” rilasciata da organismi accreditati, impone alle stazioni appaltanti il riconoscimento dei certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e di consentire a determinate condizioni agli operatori economici di dimostrare che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste, risponde all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alle gare degli operatori economici in condizioni di parità e di non discriminazione.

La giurisprudenza ha infatti chiarito, nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto la legittimità di clausole del disciplinare che prescrivevano il possesso di determinate certificazioni aggiuntive rispetto a quelle minime previste, che “…si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o - per venire al caso di specie - sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese” (Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455; sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375).

La tesi degli appellanti circa la non valutabilità dei certificati posseduti dalle imprese facenti parti del RTI aggiudicatario per il fatto di non essere riconosciuti o registrati presso Accredia è pertanto palesemente ed ingiustificatamente contraria e contrastante con la ratio della determinata norma e si espone alla palese violazione proprio di quei principi di concorrenza e parità dei concorrenti invocati a sostegno della illegittimità della previsione.



CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - SETTORE DI RIFERIMENTO - IDONEO ALL'OGGETTO DI GARA (87)

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Planet Stand Creation S.r.l. - Procedura negoziata d'urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 e dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 2, co. 3 della legge n. 120/2020, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di tendostrutture modulari, tende tipo esoscheletro comprensive di accessori e consegna, destinate alle attività sanitarie in risposta all'emergenza "Covid-19", per l'Associazione della Croce Rossa Italiana - Lotto 1 - Importo a base di gara: euro 2.158.000,00 - S.A. Associazione della Croce Rossa Italiana

Certificazione di qualità - settore - campo d'applicazione - idoneità e pertinenza rispetto all'oggetto della gara

La certificazione di qualità riporta il settore di attività nel quale l'organismo/laboratoria rilascia la certificazione e specifica il c.d. campo di applicazione, che consiste nello scopo per cui si richiede il certificato e che deve essere idoneo, pertinente e proporzionato. Una certificazione di qualità rilasciata per "servizi" non risulta pertinente rispetto a una prestazione di forniture.

REGISTRAZIONE EMAS - CERTIFICAZIONE ISO 14001 - EQUIPOLLENZA SOSTANZIALE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE STAZIONE APPALTANTE (83)

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto: Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Pastore S.r.l. - Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A. per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di "catering completo" a mezzo self-service presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza, Caserma "De Falco - Sottile", sita in Bari - Importo a base della procedura: euro 6.810.599,95 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Guardia di Finanza


L' equipollenza della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 non è stabilita ex lege. La stazione appaltante, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l'interesse pubblico perseguito, e richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso alternativo di una delle due. Tuttavia, in assenza di una equivalenza ex lege, la stazione appaltante può tenere in considerazione le oggettive differenze dei due sistemi di certificazione e, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza con l'oggetto del contratto, valorizzare il possesso di entrambe le certificazioni ambientali in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

RTI ORIZZONTALE - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001 - VA VERIFICATO IN CAPO A TUTTI I COMPONENTI

ANAC DELIBERA 2020

Nel caso in cui i raggruppamenti ammessi alla gara devono necessariamente essere di tipo orizzontale, non sussistendo alcuna suddivisione fra prestazione principale e prestazioni secondarie, la dimostrazione "cumulativa" del requisito soggettivo della certificazione di qualità deve essere intesa necessariamente nel senso che essa va verificata in capo a tutti i componenti del raggruppamento, poiché la stazione appaltante deve avere adeguate garanzie in ordine alla corretta esecuzione dell'appalto e delle prestazioni che ne costituiscono oggetto. Nel caso di specie, in cui i raggruppamenti ammessi devono necessariamente essere di tipo orizzontale, non sussistendo alcuna suddivisione fra prestazione principale e prestazioni secondarie, la dimostrazione “cumulativa” del requisito soggettivo della certificazione di qualità deve essere intesa necessariamente nel senso che essa va verificata in capo a tutti i componenti del raggruppamento, poiché la stazione appaltante deve avere adeguate garanzie in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto e delle prestazioni che ne costituiscono oggetto.

EMAS - ISO 14001 - EQUIPOLLENZA

TAR VENETO SENTENZA 2020

Dall’esame della giurisprudenza formatasi in questa specifica materia (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 22 gennaio 2016, n. 802; T.A.R. Lazio Roma, 23 novembre 2017 n. 11582; T.A.R. Lazio – Latina, 25 gennaio 2018, n.31) si evince che le certificazioni ISO possedute dalla ricorrente sono sostanzialmente equipollenti alla certificazione/registrazione EMAS richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione alla gara.

In particolare, l’accurata ricostruzione fatta da T.A.R. Lazio Roma, 23 novembre 2017 n. 11582 ha evidenziato che: “… la Certificazione di un Sistema di gestione aziendale Ambientale può essere effettuata con due modalità differenti: la norma ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Entrambi gli schemi normativi definiscono i requisiti che deve avere un sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, della interazione tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva nel tempo dell’impatto derivante dalle attività svolte.

La giurisprudenza del TAR Lazio ha, a tal proposito, affermato che “il richiamo che viene operato da numerose norme giuridiche alle certificazioni EMAS o ISO 14001 sembra porre (se pure con qualche oggettiva differenza tra le due) i due strumenti su un piano di piena equivalenza, complice, da ultimo, il comune ancoraggio alla norma tecnica ISO 14001 per la strutturazione del Sistema di Gestione Ambientale delle organizzazioni che intendono certificarsi per entrambi i percorsi”. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 22 gennaio 2016, n. 802).

SOCCORSO PROCEDIMENTALE - CHIARIMENTI SULLA VALIDITA' CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - AMMESSO

ANAC DELIBERA 2020

E' legittimo appurare, attraverso il soccorso procedimentale, la validità del certificato di qualità aziendale in possesso di un'impresa concorrente, rinnovato tramite procedura attivata in tempo utile: non si riscontra infatti ragione di penalizzare l'impresa che abbia adempiuto in termini all'onere della richiesta di rinnovo.

Oggetto: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, CO. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Vag Solution di Valentina Cipolla. Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento del servizio di pulizie dei Reparti dell'AVES anno 2020. RDO n.2470988 lotto n.1 "Reparti dislocati nel Nord Italia" (CIG 8133582C30) per un importo a base d'asta pari a eu. 84.542,40 per un anno, oltre eu. 28.180,80 per n.4 mesi di proroga; lotto n. 2 "Reparti dislocati nel Centro Italia" (CIG: 813371384C) per un importo a base d'asta di eu. 256.375,20 per un anno oltre eventuali eu.85.458,40 per ulteriori 4 mesi di proroga. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A. Comando Aviazione dell'Esercito

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - ESPRESSIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS (68)

ANAC DELIBERA 2020

Il principio di equivalenza o di equipollenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, essendo espressione del più generale principio del favor partecipationis, e consente alla stazione appaltante di ammettere, a seguito di una propria valutazione discrezionale prodotti con specifiche tecniche equivalenti (artt. 68, 69 e 170 del Codice), certificati di conformità (art. 82), certificazioni di qualità (art. 87) ed in generale mezzi di prova sul possesso dei requisiti equivalenti a quelli richiesti da uno Stato membro (artt. 86 e 90), ovvero titoli di studio e/o professionali equipollenti a quelli prescritti dalla lex specialis (art. 83). Nell’ambito del giudizio di equipollenza tra titoli di studio e/o professionali richiesti come requisiti di capacità tecnica e professionale, si possono verificare diverse situazioni. Nel caso in cui la lex specialis richieda tassativamente il possesso di un titolo, escludendo una valutazione di equipollenza oppure limitandola a quella ex lege, la stazione appaltante non è titolare di un potere discrezionale nella valutazione di titoli diversi rispetto a quelli richiesti nel bando, ma è tenuta a riconoscere solo quelli equipollenti ex lege. Invece, nel caso in cui la lex specialis ammetta una valutazione di equipollenza tout court, la stazione appaltante dispone di un più ampio potere discrezionale, potendo valutare, alla luce del favor partecipionis, anche l’“equivalenza sostanziale” dei titoli che non sono ex lege automaticamente equipollenti a quelli richiesti, ma che, alla luce dell’oggetto e delle caratteristiche della singola gara, soddisfano egualmente l’interesse pubblico sotteso alla clausola della lex specialis.

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da A e da B - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio per la conduzione e manutenzione ordinaria, manutenzione programmata e manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione delle pubbliche fognature comunali per il Comune di Francavilla di Sicilia - Importo a base di gara: € 92.939,16 oltre Iva – S.A.: C.U.C. Distretto Taormina Etna.

ISO - PASSAGGIO ALLA VERSIONE 2015 – ADEGUAMENTO NUOVA NORMA (87.1)

TAR FRIULI SENTENZA 2019

Nel caso in esame la ricorrente impugna l’esclusione dalla gara perché nel corso delle sedute di gara, emergeva che le certificazioni richieste (UNI EN ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 ISO; ISO 14001:2015) erano state emesse, riguardo alla mandante, dopo la scadenza del bando di gara ( 27 settembre 2018 ).

L’esclusione avveniva dopo che Accredia rilevava come le evidenze raccolte consentissero di precisare che “il periodo che intercorre dal 15 settembre 2018 al 28 settembre 2018 non risulta essere coperto da una certificazione ISO 9001:2015 accreditata”.

La mandante risultava in possesso di altra analoga certificazione, scaduta il 14 settembre 2018, tuttavia riferita alla versione previgente della norma ISO, riferibile all’aggiornamento adottato nel 2008.

Il processo di certificazione, pertanto, non può essere qualificato come mero rinnovo, vertendosi, a ben vedere, non già della valutazione della permanenza dei requisiti inizialmente riconosciuti dall’Organismo a ciò preposto, bensì dell’accertamento dei nuovi requisiti previsti dalla regola introdotta nel 2015 e inderogabilmente applicata a partire dal ciclo di certificazione in esame.

La vicenda presenta, da questo punto di vista, elementi di significativa distinzione rispetto ai diversi casi, considerati nell’ambito di taluni precedenti giurisprudenziali (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. III, n. 2022 del 2017) che hanno ritenuto ragionevole far retroagire gli effetti dell’accertamento alla data dell’audit di verifica, vertendosi invero di quelle situazioni in cui, come accade il più delle volte, il rinnovo presuppone, in costanza del medesimo quadro normativo, la permanenza dei requisiti acclarati al momento del rilascio del certificato: in tali ipotesi, la stabilità del quadro normativo e la correlata invarianza dei requisiti, necessari per conservare l’attestazione, risolvono e vanificano ogni soluzione di continuità tra un processo di certificazione e il successivo, e ciò sulla base del dirimente rilievo in base al quale restano pur sempre identici gli elementi dell’attività aziendale, considerati nella valutazione, e le disposizioni applicabili (presupposte dalla medesima valutazione).

Nella fattispecie, tuttavia, l’intervenuto aggiornamento normativo (cui consegue la definitiva scadenza della precedente attestazione), impone all’opposto la complessiva rinnovazione della procedura, proprio perché intesa ad accertare i nuovi requisiti richiesti nel mutato contesto delle disposizioni nel frattempo entrate in vigore, così da dare luogo alla transizione ad un diverso standard qualitativo, e non anche al rinnovo (o al riaccertamento) dello standard precedente, transizione che può ritenersi perfezionata solo con l’entrata in vigore della nuova certificazione, allorché risulta adottata la decisione che definisce il procedimento (restando invece irrilevante la data in cui la stessa sia stata formalmente emessa ovvero divulgata).

Nella vicenda qui esaminata, tuttavia, la suddetta decisione di certificazione risulta definitivamente rilasciata il 28 settembre 2018, come attestato dalla documentazione prodotta da Itertek, ossia il giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine (27 settembre 2018) stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte, sicché, per i rilievi anzidetti, resta confermato che la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito prescritto ai fini della partecipazione della procedura di selezione del contraente, dovendo perciò esserne esclusa (vd., fra le molte, Cons. Stato, Sez. V, n. 5701 del 2017).

Né, infine, potrebbe essere invocata, a sostegno delle tesi della ricorrente, la disposizione contenuta nell’art. 87, 1° co., terzo periodo, D. Lgs. n. 50 del 2016, in base alla quale, qualora sia stata richiesta la presentazione di certificati per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, “le stazioni appaltanti … ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ – MISURE EQUIVALENTI - PROVA A CARICO DEL CONCORRENTE (87)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2019

Né nel caso in esame può valere il richiamo fatto dalla difesa ricorrente all’art. 87 del D. Lgs. 50/2016 nella parte in cui stabilisce che “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”, posto che non risulta dimostrata la non imputabilità alla ricorrente del ritardo.

La norma richiamata, infatti, consente di comprovare altrimenti l'impiego di misure che soddisfano le norme di garanzia della qualità, ma solo nei limiti dell’assenza di colpa dell’operatore economico che decide di avvalersene e su cui, dunque, incombe il relativo onere.

Nel caso oggetto del giudizio, la ditta aggiudicataria non dimostra in alcun modo le ragioni per le quali non è stata in grado di fornire la relativa certificazione, sebbene sia compito del concorrente alla gara quello di adoperarsi per tempo per essere in grado di produrre le certificazioni richieste, nonché di verificare che gli enti certificatori prescelti siano in grado di rilasciarle nei tempi richiesti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 giugno 2018, n. 4190), non indicando peraltro né la data di avvio della procedura di accertamento della qualità né l’ente certificatore incaricato.

CERTIFICAZIONE CE SU FORNITURE SANITARIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Il possesso della certificazione CE attestante la possibilità per i pazienti di sottoporsi a successivi esami medici senza limiti derivanti dalle caratteristiche della fornitura offerta, posto che per regola generale la certificazione CE è riferita alla immissione in commercio del prodotto, e quindi alla sua prima introduzione nel mercato europeo, deve già essere presente al momento dell’offerta al potenziale acquirente; per altro verso, i principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione e di libertà di iniziativa economica e di concorrenza impongono la parità di trattamento fra i concorrenti in gara, e quindi la necessità che tutti i prodotti offerti siano contestualmente valutati secondo le caratteristiche ed i requisiti posseduti ed attestati dall’offerente al medesimo momento di presentazione dell’offerta, ovvero entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.

Quindi, da un lato, la commercializzazione del prodotto inizia con la sua offerta al potenziale acquirente e, dall’altro, l’offerta deve riguardare prodotti comparabili fra loro e quindi già conformi alle specifiche di gara, fra le quali quella in esame rivestiva un evidente carattere essenziale, riguardando la salute dei pazienti.

RAPPORTO INFRAGRUPPO – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE – NECESSARIO AVVALIMENTO (89)

ANAC DELIBERA 2019

Rilevato quanto affermato da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 907) laddove è stato precisato che “sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, non deve più ritenersi ammissibile la deroga all’obbligo di produrre il contratto di avvalimento per il caso di sua conclusione tra soggetti societari appartenenti a un medesimo gruppo, non essendo presente nel d.lgs. n. 50/2016 alcuna norma di tenore analogo all’art. 49, comma 2, lett. g), del previgente Codice, che considerava invece sufficiente «una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo». “Ciò che la dichiarazione unilaterale sulla sussistenza di una situazione di controllo dovrebbe sostituire non è (più) il contratto di avvalimento ma la documentazione attestante l’effettiva assunzione dell’obbligazione nei confronti del concorrente”. Secondo tale assunto, ai fini dell’avvalimento, non appare quindi più sufficiente la dichiarazione in ordine al fatto che la società ausiliaria sia società controllata dall’ausiliata al 100%, senza che venga anche fornita la prova delle concrete modalità di svolgimento del potere direzionale sulla società controllata e della sua incidenza sulla concreta organizzazione dell’attività d’impresa.

RITENUTO che, con riferimento al caso di specie, non appare sufficiente quanto sostenuto dalla concorrente in merito al rapporto societario intercorrente tra la medesima e la società controllante e alla conseguente dimostrazione del possesso del requisito della certificazione di qualità mediante esibizione dell’attestazione relativa proprio alla società controllante, in assenza di espressa dichiarazione in tal senso ovvero di un valido contratto di avvalimento che, anche riguardo alle ipotesi di avvalimento infragruppo societario, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, deve riportare comunque in maniera puntuale le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e i mezzi concretamente prestati (Cons. Stato, sez. V, 23.10.2014, n. 5244; Cons. Stato, Sez. V, 29.102014, n. 5377; TAR Lombardia, Sez. IV, 20.2.2015, n. 529).

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da…– procedura aperta per la fornitura di isolatori di sezione LDC3KVCC. Suddivisione in due lotti. Importo a base di gara euro: 1.492.834,34 (lotto 1) ed euro 1.492.834,34 (lotto 2). S.A.: R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ - POSSONO ESSERE RILASCIATE DA SOGGETTI NON ACCREDITATI DA ACCREDIA MA AUTORIZZATI DA UN ORGANISMO ANALOGO CHE SVOLGE IL MEDESIMO RUOLO IN AMBITO EUROPEO

TAR SARDEGNA SENTENZA 2019

Questo Collegio condivide, come principio generale, quella giurisprudenza che afferma essere legittima l’ammissione alla gara dell’operatore economico che abbia presentato una certificazione del proprio sistema di gestione ambientale rilasciata da un soggetto non accreditato da Accredia ma che sia risultato comunque autorizzato da un organismo analogo che svolge il medesimo ruolo in ambito europeo (T.a.r. Puglia, Bari sez. II, 25 gennaio 2018, n. 101).

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ- PRINCIPIO DI EQUIVALENZA – MEZZI DI PROVA (87.1)

TAR FRIULI SENTENZA 2019

Ciò che rileva non è la certificazione di qualità in sé e per sé considerata, ma il possesso dei requisiti idonei ad ottenerla, requisiti che, senz’ombra di dubbio, il soggetto certificatore deputato ad accertarne la sussistenza ha affermato, sotto la propria responsabilità, ricorrere nel caso di specie, al punto che, ancor prima che sorgessero in sede di gara dubbi sull’esatta portata del certificato rilasciato alla OMISSIS s.p.a., ha ritenuto di poterne precisare il contenuto con atto avente chiara valenza interpretativa; ritenuto che la terzietà dell’Organismo certificatore rispetto al costituendo r.t.i. con capogruppo mandataria OMISSIS s.p.a e, soprattutto, la pacifica titolarità in capo al medesimo della procedura di verifica della conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 induce a ritenere comprovato il possesso del requisito richiesto, fatto salvo, ovviamente, che la stazione appaltante ritenga di disporre di elementi - di cui non ha, però, offerto contezza né nella competente sede amministrativa, né in quella giurisdizionale – per mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni rese dall’Organismo certificatore X, che, si ribadisce, ha chiaramente attestato che il campo di applicazione, cioè lo scopo, del certificato di cui si discute coincide con l’ambito delle prestazioni oggetto di affidamento, ivi incluso, quindi, il giardinaggio.

In definitiva, che l’esclusione disposta confligge, oltre che con la stessa ratio delle norme del Codice degli appalti e del Disciplinare di gara che la ricorrente assume violate, soprattutto con elementari esigenze di favorire la massima partecipazione alle gare pubbliche, anche a garanzia della migliore soddisfazione dell’interesse perseguito dalla stazione appaltante, e trascura di tenere conto del dato sostanziale ovvero di quanto pacificamente dichiarato dall’Organismo certificatore a migliore intelligenza del certificato di qualità rilasciato, esaltando per converso, in senso sfavorevole alla ricorrente, la circostanza che, sotto il profilo eminentemente formale, il certifìcato stesso non contiene l’espresso riferimento all’attività di giardinaggio.

Ritenuto, in ogni caso, che anche avuto riguardo al cd. “principio di equivalenza” codificato dall’art. 87, comma 1, ult. cpv., d.l.gs. n. 50 del 2016 (in virtù del quale è, per l’appunto, ammessa la produzione in gara di certificati equivalenti, rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, nonché di "altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità"), inequivocabilmente mirato ad assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare d'appalto pubbliche, in condizioni di parità e di non discriminazione, deve riconoscersi ai partecipanti alle gare stesse la facoltà di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante

SOCCORSO ISTRUTTORIO ALLEGAZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SCANSIONATA SENZA FIRMA DIGITALE DELL’ENTE CERTIFICATORE - ESCLUSIONE (83.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Riguardo all’integrazione della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, si è trattato di acquisire una documentazione già esistente al momento della presentazione della domanda ma (in questo caso, poteva ragionevolmente ritenersi), per errore, non allegata. Non ravvisandosi modificazioni della domanda e delle dichiarazioni rese, la condotta della stazione appaltante deve pertanto ritenersi consentita, in applicazione dell’art. 83, comma 9, cit.

Tuttavia, insiste l’appellante, anche a seguito del soccorso istruttorio, la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 non risultava rispondente alle previsioni della disciplina di gara.

Infatti, l’art. 6 del disciplinare di gara prevedeva che “Le certificazioni devono essere prodotte in uno dei seguenti modi: documento informatico firmato digitalmente dall’ente certificatore; scansione delle certificazioni corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa”.

Il Collegio osserva che non è contestato che la nota inviata alla stazione appaltante dopo la richiesta, reca, in allegato, una copia semplice della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 sottoscritta digitalmente dalla ditta certificata e dunque non vi è la sottoscrizione digitale dell’ente certificatore né la dichiarazione di conformità ex d.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante torna ad eccepire che la predetta dichiarazione di conformità non sarebbe stata considerata necessaria in quanto la certificazione era “verificabile” presso il sito internet dell’ente certificatore. Tuttavia, la forma richiesta dall’art. 6 del disciplinare era volta ad assicurare l’autenticità (originalità) del documento, direttamente o attraverso l’imputabilità soggettiva della dichiarazione di conformità e le relative assunzioni di responsabilità, mentre la copia informale del documento depositata non è in grado di spiegare gli effetti certificativi richiesti dalla lex specialis e previsti dalla legge (è stato affermato che, “sia per il principio della par condicio delle imprese concorrenti sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l' amministrazione si è in origine autovincolata … un documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce per esso la produzione in copia conforme può considerarsi un documento non prodotto” – cfr. Cons. Stato, V, n. 3150/2014 ; peraltro, la procedura per attestazione di conformità è disciplinata dagli artt. 19, 19 bis e 47 del d.P.R. 445/2000 e, in assenza del rispetto di tali disposizioni e dei requisiti di forma richiesti dalla normativa, è da escludere che la documentazione prodotta sia “in grado di dispiegare gli effetti certificativi previsti, per difetto di una forma essenziale prescritta dalla legge e non altrimenti sanabile” – cfr. Cons. Stato, VI, n. 6740/2011).

Detta forma non appare dunque surrogabile mediante una verifica d’ufficio, che, dovendo intervenire nonostante l’esperimento del soccorso istruttorio, vanificherebbe del tutto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti.

Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ – PERTINENZA ATTIVITA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE

ANAC DELIBERA 2019

Nella Relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1, recante «Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, le clausole «guidano il percorso che le amministrazioni devono seguire nella individuazione degli elementi necessari per la richiesta di una coerente e legittima “attestazione di conformità”: I. rilasciata da Organismo accreditato […]; II. individuata mediante la precisa indicazione della pertinente norma di accreditamento […]; III. individuata mediante precisa indicazione sia degli standard di riferimento (es.: UNI EN ISO 14001, ecc.) sia del settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione (es.: codice IAF da 01 a 39 o analoghi che definiscano il settore); IV. specificata ulteriormente nel c.d. campo di applicazione (ad es.: “sviluppo software e gestione banche dati”) che consiste nello scopo per cui si richiede il certificato che deve essere idoneo, pertinente e proporzionato»;

In base ai principi sopra delineati, le attestazioni di conformità devono essere pertinenti sia al settore di attività nel quale l’organismo/laboratorio rilascia la certificazione che al c.d. campo di applicazione (V. Parere n. 199 del 13 marzo 2019).

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da … - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar e del servizio di gestione di distributori automatici per i presidi Marche, per un periodo di cinque anni - Importo complessivo a base d’asta: 1.000.000,00 euro - S.A.: INRCA – Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico

ATTESTAZIONE SOA NON AGGIORNATA CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AGGIORNATA - IRRILEVANZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Lo scopo della disciplina sulla qualificazione delle imprese non è quello che alle procedure di affidamento partecipino soggetti formalmente idonei, ma quello di selezionare operatori che risultino in modo certo in possesso dei prescritti requisiti sostanziali, tali da renderli realmente affidabili nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso in esame, alla luce della documentazione esistente, non è in discussione che la ditta sia stata in possesso dei requisiti sostanziali di qualificazione, senza soluzione di continuità per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda all’aggiudicazione. Mentre ciò che riguarda il periodo successivo non rileva ai fini della legittimità dell’aggiudicazione, oggetto della controversia.

In pratica, all’appellante si è rimproverato di non aver prodotto in gara (bensì soltanto in giudizio, allorché la questione è stata sollevata dalla società concorrente) una nuova attestazione SOA che recepisse formalmente la rinnovazione della certificazione di qualità già da tempo ottenuta, da parte del medesimo organismo certificatore e con riferimento alla normativa tecnica unificata aggiornata.

Ora, se è vero che, di regola, è l’attestazione SOA, in base all’art. 84, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti, a dare conto anche dell’esistenza della certificazione di qualità, non per questo una certificazione di qualità aggiornata, ma non ancora “integrata” nell’attestazione deve essere ritenuta irrilevante. Del resto, la verifica del requisito sulla base del parametro UNI EN ISO 9000 rientra nella competenza esclusiva dell’organismo certificatore all’uopo accreditato ai sensi delle norme europee, e rispetto ad essa la SOA non può che recepirne il contenuto; né, nel caso in esame, alcunché è stato dedotto in contrario sotto il profilo della validità sostanziale delle certificazioni o della idoneità dell’organismo certificatore.

REFEZIONE SCOLASTICA - INIDONEITA’ CERTIFICAZIONE RICHIESTA (87)

ANAC DELIBERA 2019

Ai fini del servizio di “refezione scolastica e pasti caldi al domicilio di anziani e indigenti”, il requisito di certificazione richiesto dal bando, nel settore della ristorazione, con campo d’applicazione “piattaforme acquisti e distribuzione di beni alimentari” appare non idoneo, non pertinente e sproporzionato all’oggetto della gara, e tale quindi da restringere indebitamente la concorrenza.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da… – Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle sezioni primavera, della scuola dell’infanzia statale, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 dall’ 8.1.2017 – 2018/2019 e 2019/2020 – S.A. CUC Unione Jonica Salentina - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro 370.400,00

POSSESSO DEL CERTIFICATO ISO 9001 - PRESUPPOSTO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SOA

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2019

Seppure la ricorrente ha sottoscritto un primo contratto con la SOA in data 18/10/2018, ossia in data anteriore alla scadenza della precedente attestazione fissata per il 22/10/2018, nondimeno il procedimento di verifica non si è concluso positivamente entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Anche a ritenere che il secondo contratto, stipulato dalla ricorrente con la medesima società SOA proprio in data 16/01/2019, non valga di per sé a precludere il meccanismo di ultrattività dell’attestazione S.O.A. scaduta (meccanismo sul quale si consideri per tutte C.d.S., Ad. Pl., 2012 n. 27), resta fermo che, nel caso in esame, la società non era in possesso, nelle more del procedimento di rinnovo della SOA, del certificato relativo alla UNI ENI ISO 9001:2015, conseguito solo in data 17.01.2019.

Il possesso del certificato UNI ENI ISO 9001:2015 è presupposto per il rinnovo della certificazione SOA, sicché nel caso di specie non è sostenibile che, nel tempo durante il quale si è sviluppata la procedura di rinnovo della SOA, la ricorrente abbia conservato ininterrottamente i requisiti necessari per il rinnovo stesso, conservazione che integra il presupposto per l’operatività del meccanismo di ultrattività della SOA (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 novembre 2016, n. 11286; Tar Lazio, sez. III, 06/04/2017, n.4296).

Del resto, le circostanze indicate evidenziano, in ogni caso, che la mancanza delle condizioni per concludere positivamente, entro il termine prescritto dalla legge, il procedimento di rinnovo aperto con il primo contratto con la SOA non sono imputabili all’inerzia di quest’ultima, ma al fatto che la società non si è attivata al fine di conseguire tempestivamente il rilascio del certificato relativo alla UNI ENI ISO 9001:2015.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE – MISURE EQUIVALENTI (87.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Il disciplinare di gara prescrive all’art. 13.3.2 il possesso, da parte dei concorrenti, di certificazione di “un sistema di qualità conforme alle norme di tutela ambientale della serie UNI EN ISO 14001/2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000”.

A fronte di tale univoca prescrizione, lo stesso disciplinare ammette la prova dell’impiego di misure equivalenti, bensì “ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016” (art. 13.3.2, cit.).

Deve ritenersi che l’art. 87, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016 - peraltro idoneo a integrare norma imperativa (corrispondente a previsioni già contenute nelle direttive 2014/24/UE, art. 62 e considerando n. 88, e 2014/25/UE, art. 81 e considerando n. 93) e dunque di per sé rilevante ai fini della disciplina della procedura di gara (cfr. in proposito le osservazioni di Cons. Stato, 3 maggio 2016, n. 1716; ord. 26 ottobre 2018, n. 6122) - trovi senz’altro applicazione nella gara in esame per effetto delle previsioni della lex specialis.

Entro tale contesto, incidendo il regime di cui all’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 sull’integrazione dei requisiti speciali di capacità tecnico-organizzativa (cfr. art. 13.3 del disciplinare), legittimamente la sua inosservanza determina l’esclusione del concorrente, senza che a ciò sia necessaria espressa sanzione espulsiva, insita già nel partecipare detto regime alla definizione dei requisiti prescritti in capo agli operatori concorrenti.

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ – DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE (87)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Per quanto riguarda la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS si precisa che esse, non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 citato e anche alla luce della deliberazione dell'AVCP n.2 del 1° agosto 2012, secondo la quale "La certificazione di qualità ISO 9001, richiamata all'art. 43 del D.lgs. n. 163/06 (e di conseguenza anche la certificazione ambientale ISO 14001, descritta all'art. 44 sempre dello stesso Codice, e la certificazione sicurezza OHSAS 18001 ormai frequentemente richiesta nei bandi di gara), non rientra all'interno dei requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che possono essere oggetto di avvalimento".

Ai sensi del comma 2 del l'art. 87 del D.lgs. n.50/2016, qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la pa accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.

Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che nel bando di gara non vi fossero previsioni di esclusione circa il possesso della certificazione ambientale ISO 14001 quale requisito di ammissione: peraltro lo stesso bando non cita nemmeno i requisiti di capacità ambientale tra i requisiti richiesti a pena di esclusione, così come invece statuito per l’iscrizione alla CCIAA, i requisiti di capacità finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica: ma neanche nel citato disciplinare all’art. 6 di cui sopra, si ravvisano condizioni stringenti di dimostrazione del possesso della certificazione ISO 14001 al momento della presentazione della domanda di partecipazione, anzi il medesimo oltre a non contenere disposizioni perentorie sulla presentazione della certificazione ambientale, richiede una dimostrazione della capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto che potrà essere fornita tramite la dichiarazione di registrazione EMAS o di essere in possesso di certificazione ISO 14001, in corso di validità, che dovranno essere comprovati da originali o copia conforme dei certificati stessi senza però disporre un termine di tale dimostrazione e stabilendo che essa possa dare prove documentali equivalenti in caso di non ancora incolpevolmente ottenuta certificazione.

OFFERTA TECNICA - PUNTEGGIO PER ESPERIENZA PREGRESSA - LEGITTIMO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Nelle procedure relative all’affidamento dei servizi la valutazione dell’offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore, come anche la solidità ed estensione della sua organizzazione di impresa: sotto tale profilo, appare pertanto legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, a condizione tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all’esperienza un peso ponderale di per sé decisivo ai fini della aggiudicazione della gara (cfr. Cons. St., Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808; Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837).

Da un differente punto di vista, la peculiarità del servizio in questione, che attiene all’assistenza specialistica a favore degli alunni disabili, giustifica il maggior punteggio attribuito dal criterio n. 5 (Esperienza condotta presso l’Istituto A. negli ultimi 5 anni) , rispondendo al preminente interesse dei destinatari ultimi del servizio, ovvero gli alunni portatori di disabilità, e favorendo, quindi, la continuità del personale che già in passato aveva avviato un adeguato percorso di sostegno.

GARE PER LAVORI SU EDIFICI PUBBLICI E REQUISITO DELLA REGISTRAZIONE EMAS PREVISTO DAI CAM

ANAC DELIBERA 2018

L’art. 71 del codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara contengono i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 del codice stesso, il quale a sua volta stabilisce, al comma 1, che l’obbligo di inserimento nella documentazione di gara riguarda almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. Per quanto concerne i criteri di selezione dei concorrenti, nello specifico, l’allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017 (ora sostituito dal DM 11 ottobre 2017 che nulla innova nella parte di interesse) prevede, al paragrafo 2.1, che l’appaltatore dimostri la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto e, quale modalità di verifica, che l’offerente sia in possesso di una registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 o sistemi equivalenti. Tali criteri non sono obbligatori ma, al pari dei criteri premianti suggeriti per la valutazione delle offerte, rappresentano una chiara indicazione (rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante) al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), dal quale i CAM prendono le mosse. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato tale impostazione nei chiarimenti pubblicati il 2 febbraio 2018 ai nuovi CAM per l’edilizia adottati con DM 11 ottobre 2017 (poi confermati dagli ulteriori chiarimenti pubblicati il 15 novembre 2018). In essi è infatti specificato che i criteri per la selezione dei candidati, a differenza delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che vanno riportate integralmente nella documentazione di gara, non sono obbligatori «anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale». In questo senso, quindi, la certificazione EMAS non si pone in contrasto con il sistema unico di qualificazione ma lo integra.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Ing.. – Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori finalizzati all’efficientamento/miglioramento energetico e alla messa in sicurezza di elementi non strutturali dell’edificio Scuola dell’Infanzia e Primaria “Martiri della Libertà” – Importo a base d’asta: euro 585.142,28 - S.A.: CUC Casale Monferrato

REQUISITI – CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ – CIRCUITO EUROUNITARIO – ALTRE CERTIFICAZIONI NON SONO PREMIANTI (87)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2018

Il disciplinare di gara al punto 4 “criteri di aggiudicazione” prevedeva, quale subcriterio di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, la voce “2) certificazioni” (complessivi 10 punti), divisa in “Certificato di gestione aziendale della sicurezza OHSAS 18001 – punti 5” e “Certificato di gestione aziendale dell’ambiente ISO 14001 o EMAS – punti 5”.

É pacifico e documentale che due delle mandanti dell’ATI alla voce della modulistica di gara inerente i sistemi di garanzia della qualità e le norme di gestione ambientale, hanno barrato “no” per quanto concerne la dichiarazione che “l’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale”.

In seguito alla segnalazione presentata proprio dalla ricorrente, la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti all’ATI la quale ha esibito, per le mandanti due certificazioni di qualità ambientale rilasciate dalla società Optima Italia s.r.l. la quale, pacificamente, non rientra tra gli organismi in Italia accreditati da ACCREDIA ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 50/2016, nell’ambito del sistema di accreditamento eurounitario.

In seguito a tale acquisizione documentale la stazione appaltante ha confermato il punteggio attribuito ritenendo: a) che le certificazioni fossero acquisibili, pur avendo le concorrenti dichiarato in gara di non possederne; b) che le stesse, pur non essendo pacificamente né ISO 14001 o EMAS o appartenenti al circuito di enti accreditati nel sistema europeo di certificazione, potessero essere ugualmente ritenute utili per il conseguimento del punteggio.

In sostanza la stazione appaltante ha “interpretato” la legge di gara come se la stessa premiasse il possesso di una qualunque certificazione ambientale, pur avendo il bando esplicitamente menzionato due tipi di certificazioni (ISO 14001 e EMAS) aventi disciplina e validità a livello eurounitario.

Sostengono tanto la stazione appaltante che la controinteressata che si tratterebbe di una scelta coerente con il bando di gara (il quale non poneva limiti espliciti a possibili documenti “equivalenti”) e che, per contestare la valutazione dei certificati della controinteressata, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando.

Quanto all’assunto che la condotta dell’amministrazione sarebbe conforme alla legge di gara, esso prova evidentemente troppo; la legge di gara richiedeva esplicitamente un tipo di certificazione appartenente ad un preciso sistema europeo di certificazione; l’indicazione era inequivoca e non può essere letta, se non violando la par condicio dei concorrenti, come riferita a qualunque generica tipologia di certificazione ambientale. Né può sostenersi che siccome il bando menzionava le certificazioni (con la loro puntuale denominazione tecnica che, inevitabilmente, le abbina a quelle emesse da soggetti appartenenti ad un circuito specifico di enti certificatori) e non i soggetti emittenti (che sono, come detto, biunivocamente legati al tipo di certificazione) sarebbero state ammissibili anche certificazioni né corrispondenti a quelle menzionate, né emesse da soggetti appartenenti al pertinente circuito europeo di enti certificatori.”

DISPOSITIVI MEDICI – MARCATURA CE – MANCATA DICHIARAZIONE REQUISITI – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMITÀ

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2018

In base alla normativa di settore - costituita dal decreto legislativo n. 46/1997, attuativo della direttiva 93/42/CEE - un dispositivo medico per essere immesso in commercio deve preventivamente ottenere la marcatura CE, che viene rilasciata solo se il dispositivo possiede i requisiti essenziali di sicurezza e di efficacia di cui all’Allegato I del predetto decreto legislativo. Nella lex specialis la sanzione espulsiva è riferita solo alla mancanza dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico.

Pertanto - avendo la ricorrente offerto, in relazione a ciascuno dei suddetti lotti, prodotti muniti di marcatura CE - tali prodotti devono ritenersi progettati e fabbricati con materiale idoneo, sterile, apirogeno ed atossico. In particolare per ciascuno dei lotti sono stati allegati all’offerta la dichiarazione del produttore ed il certificato CE, che attestano la conformità dei prodotti offerti ai requisiti essenziali di sicurezza e di efficacia di cui all’Allegato I del decreto legislativo n. 46/1997.

Ciononostante, l’Amministrazione ha erroneamente escluso la ricorrente per non aver soddisfatto - dal punto di vista formale - la richiesta di produrre la «dichiarazione sottoscritta dal produttore che i prodotti offerti siano fabbricati con materiali idonei, sterili, apirogeni e atossici, dichiarazione costituente elemento essenziale dell’offerta tecnica come richiesto dal Capitolato Tecnico».

La lex specialis non prevede - né avrebbe potuto prevedere - l’esclusione del concorrente che per dimostrare che i dispositivi erano stati fabbricati “con materiali idonei, sterili, apirogeni e atossici” non abbia presentato l’apposita dichiarazione, perché la marcatura CE dei dispositivi medici attesta, di per sé, la conformità di tali prodotti alla normativa di settore ed è, quindi, sufficiente per dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti.

In definitiva l’esclusione della ricorrente è illegittima sia per violazione della normativa di settore, avendo essa offerto prodotti muniti della marcatura CE, sia per violazione della lex specialis, che non prevede a pena di esclusione la presentazione di un’apposita dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono stati fabbricati “con materiali idonei, sterili, apirogeni e atossici”.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ RIFERITA AD UN PARTICOLARE SETTORE –ILLEGITTIMO (87)

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2018

Nel merito ritiene il Collegio che il provvedimento confermativo impugnato, laddove impone la riferibilità delle certificazioni di qualità al settore di competenza dei lavori appaltati, si ponga in contrasto con la lettera del bando che, nel richiedere i requisiti in parola, si limitava a richiedere il solo possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 senza tuttavia riferire nessuna delle certificazioni ad un particolare settore di accreditamento né imporre come necessaria la coerenza delle stesse con i lavori da affidare.

Una siffatta interpretazione della clausola del bando, si pone quindi in violazione del principio del favor partecipationis introducendo una restrizione nella platea dei potenziali concorrenti aspiranti alla procedura laddove i requisiti minimi erano riferiti alle certificazioni di qualità in assenza di ulteriori specificazioni.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 5.2.2018, n. 734), nei casi di incertezza sul contenuto della clausola va preferita l’interpretazione che agevola la più ampia partecipazione.

In ogni caso milita in senso contrario rispetto a quanto rappresentato dalla stazione appaltante la natura delle certificazioni di qualità come ricostruita di recente dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2839) secondo cui la certificazione di qualità ai sensi delle norme europee UNI EN ISO è una proprietà caratteristica dell’impresa, riferita alla globalità delle lavorazioni eseguite, garantendo di per sé l’affidabilità dell’impresa medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2012, n. 4225), essa in sostanza garantisce un determinato livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, ed in generale di tutti gli aspetti gestionali dell’impresa, che prescinde dalle dimensioni e dal settore di attività in cui opera quest’ultima (cfr. Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n. 3752; negli stessi termini: Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4937; VI, 14 novembre 2014, n. 5695). Nello stesso senso depone la previsione di cui all’art. 63, comma 2 d.p.r. n. 207/2010 a tenore del quale “la certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

In particolare, si è affermato che le norme in materia di garanzia di qualità identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001, sono quelle che: “definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione, ma che non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Infatti, la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. È evidente, dunque, che anche laddove si ritenesse che nel bando di gara sia stato previsto uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere risulta essere stato soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso” (cfr Cons. St. sez. V 31 luglio 2015 n.3762”.

RITO SUPER ACCELERATO – IMPUGNAZIONE – DIES A QUO (29)

TAR LAZIO SENTENZA 2018

Il termine, previsto dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. per l’impugnazione dell’ammissione alla gara di una lista o dell’esclusione decorre, oltre che dall’avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante, dalla comunicazione o notificazione individuale del provvedimento, purché completa di ogni elemento utile a farne apprezzare la lesività da parte di un operatore di normale diligenza, e non anche dalla seduta pubblica durante la quale è stata decisa l’ammissione o l’esclusione, a nulla rilevando la presenza di un rappresentante della società concorrente.

Ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 2, d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50, qualora il concorrente ad una gara pubblica sia privo della certificazione di qualità sulla gestione ambientale di qualità EN ISO espressamente prescritta dalla lex specialis non può essere ritenuto integrato il requisito attraverso le “prove documentali” prodotte, in via alternativa rispetto al certificato mancante, partendo dalla considerazione che la stazione appaltante può anche accettare altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici che se ne avvalgano dimostrino che tali misure sono “equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.

PROVE ALTERNATIVE AL POSSESSO DEI CERTIFICATI DI QUALITÀ (87.2)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2018

Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2006, in vigore dal 19 aprile 2016: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.

Ora, a decorrere dell’entrata in vigore della novella legislativa le "prove" alternative al possesso dei certificati di qualità e di gestione ambientale sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili".

Ciò posto, il ricorrente non tiene conto della diversa portata delle disposizioni degli artt. 43 e 44 del previgente Codice dei Contratti, rispetto a quelle di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 50/2016, che presiedono alla presente procedura: mentre, cioè, sotto il vigore del precedente decreto legislativo, n. 163/2006, i concorrenti potevano alternativamente e liberamente provare il possesso del requisito in parola anche con il ricorso a mezzi diversi dalla certificazione rilasciata da soggetto accreditato Accredia, la normativa vigente consente il ricorso a prove alternative solo per quei concorrenti che dimostrino di non aver potuto conseguire le certificazioni de quibus "per motivi non imputabili agli stessi concorrenti".

VERBALIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE – VERBALIZZAZIONE SINGOLI PUNTEGGI – ESCLUSIONE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2018

In assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - ONERE PROBATORIO (87.1)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2018

Riguardo “l’art. 87 co. 1 d.lgs. 50/2016, in base al quale “ qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”, “va chiarito, sul punto, che la disposizione in questione va interpretata in modo del tutto restrittivo, in quanto le condizioni fissate al riguardo dalla richiamata norma di legge sono rigorose e stringenti e nel caso dell’odierna ricorrente non vi è indizio del fatto, a dire il vero neppure prospettato in giudizio, che esse siano soddisfatte. L’inciso “qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici” restringe infatti entro i limiti della prova della non imputabilità, che, in termini semplificati, consiste nella assenza di colpa, la possibilità di comprovare altrimenti l’impiego di misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle la cui dimostrazione è, anzitutto, affidata alla produzione in gara di una determinata certificazione. La prova in questione è esclusivamente in capo a chi decide di avvalersene.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015 (87.1)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2018

In merito alla presentazione di certificati attestanti che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, l’art. 87, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 prevede che «le stazioni appaltanti … ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste».

L’inciso «qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici» restringe entro i ferrei limiti della indisponibilità non imputabile della certificazione la possibilità di comprovare altrimenti l’impiego di misure di garanzia della qualità equivalenti a quelle la cui dimostrazione è, anzitutto, affidata alla produzione in gara di una determinata certificazione di qualità (nella specie, conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015).

Pertanto, può in definitiva concludersi che nel caso in esame la lex specialis impone ai concorrenti il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, non prevede equipollenti e consente loro la dimostrazione in via alternativa della soddisfazione di un analogo standard soltanto quando la via principale (l’ottenimento della certificazione prescritta) sia loro preclusa per ragioni che non siano agli stessi imputabili.

APPALTI DI SERVIZI – CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ – LEGITTIMA RICHIESTA – REQUISITO DI IDONEITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA (87.1 – 83.6)

TAR MARCHE AN SENTENZA 2018

La possibilità di richiedere la certificazione di qualità prevista dall’articolo 87, comma 1, del lgs. n. 50 del 2016, seppure non obbligatoria per legge, è del tutto comune negli appalti di servizi e che non è sproporzionato, nella discrezionalità dell’azione appaltante, richiedere certificazioni di qualità riferite specificamente all’attività oggetto del bando di (si veda ANAC, delibera n. 1046 dell’11 ottobre 2017).

Del resto, la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico-organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacita tecnico-professionale, assicurando che l'impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità, accertato da un organismo a ciò predisposto (Cons. Stato, V, 24 luglio 2014, n. 3949). Ne consegue che il possesso della certificazione di qualità, per essere prescritto come requisito di partecipazione, non richiede una motivazione specifica e non è rilevante se esso sia qualificato, erroneamente, come requisito di idoneità professionale o di capacità tecnico-professionale come previsto dall’articolo 83, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

AMBIENTE - VALUTAZIONE DEI PRODOTTI "MADE GREEN IN ITALY" (34 - 87)

MIN AMBIENTE DM 2018

Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

MISURE EQUIVALENTI CERTIFICAZIONI DI QUALITA' (87)

ANAC DELIBERA 2018

Il Parere n. 98 del 19 maggio 2011[…] sottolinea preliminarmente come la certificazione di qualità miri ad assicurare che l'impresa affidataria sia idonea ad effettuare la prestazione secondo un livello minimo di aspettative, accertato da un organismo qualificato secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l'organizzazione ed il livello complessivo dell'attività nell'intero suo svolgimento. Con specifico riferimento alle prove relative all'impiego di misure equivalenti, il citato parere evidenzia che «La questione, quindi, si sposta sulla prova di equivalenza, la quale deve essere rigorosa, al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze, nonché autorevole, a fronte delle esigenze di celerità e di integrazione delle professionalità delle stesse stazioni appaltanti. […] La stessa può essere fornita, ad esempio, o con la dimostrazione del possesso di certificati di sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o superiori […] oppure con dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, di riconosciuta indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore».

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A S.r.l. –– Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 123, comma 3, lettera c) del d.lgs.50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione funzionale dell’Acquedotto Campano. Sistema di alimentazione della penisola B e dell’Isola di C. Rifunzionalizzazione del sistema di adduzione da Angri a Gragnano e alimentazione dei Comuni di Casola e Gragnano” – Importo a base di gara: euro 2.997.183,20 - S.A. D S.p.a.

CERTIFICAZIONE ISO 14001 E REGOLAMENTO EUROPEO EMAS - DIFFERENZE (87.2)

ANAC DELIBERA 2017

Le certificazioni ISO 14001 ed il regolamento europeo EMAS contengono alcune sostanziali differenze, poiché quest’ultimo richiede in generale un maggiore coinvolgimento del personale e una più attenta comunicazione interna all’impresa e verso l’esterno e il meccanismo stesso delle due certificazioni non appare sovrapponibile, ma presenta delle significative differenze che valgono a caratterizzarne una natura non diversa ma certamente complementare e integrativa.

Pertanto, la richiesta del possesso di entrambe le certificazioni ai fini della partecipazione alla gara non appare illogico, sproporzionato o incongruo né in sé né con riferimento all’oggetto dell’appalto, ben potendo le Stazioni appaltanti richiedere requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli fissati dalle norme codicistiche e considerato altresì che la legittimità della previsione in questione è confermata dalla possibilità riconosciuta ai concorrenti di fornire «prove relative all’impiego di misure equivalenti» così come stabilito dall’art. 87, comma 2 del Codice.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da A Srl – Servizio di spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio del Comune di B – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 2.136.000,00; S.A.: Comune di B.

REQUISITI PARTECIPAZIONE - RICHIESTA ISO - AMMESSA SE COLLEGATA OGGETTO DEL CONTRATTO

ANAC DELIBERA 2017

La Stazione Appaltante ha un’ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti necessari per accedere ad una procedura di gara mediante la richiesta di requisiti diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, imponendo quale unico limite la logicità e la ragionevolezza dei requisiti richiesti e la loro pertinenza e congruità allo scopo perseguito, e che il richiedere un requisito specifico strettamente connesso alla prestazione oggetto del contratto non costituisce una limitazione di accesso alla gara.

Non appare sproporzionato richiedere certificazioni riferite specificamente all’attività oggetto del bando di gara; non appare logico, tuttavia, richiedere la certificazione ISO 9001/2008 per il settore IT29a.001, riferito al “commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio” e quindi non pertinente con l’oggetto dell’affidamento; la richiesta di aver gestito nel triennio precedente un numero annuo di punti luce pari a quello presente sul territorio non appare sproporzionata, avuto riguardo alla durata ventennale della concessione oggetto dell’affidamento.

OGGETTO: Istanze di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentate da Comune di Montescaglioso e da Eredi Maggi Impianti Srl – Procedura aperta per l’appalto dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Montescaglioso – Importo annuo a base di gara: euro 260.952,00; Importo dell’appalto per 20 anni: euro 5.219.040,00 - S.A. CUC per i Comuni di Montescaglioso e Pomarico (MT).

CERTIFICATI RILASCIATI DA ORGANISMI INDIPENDENTI - PROVE ALTERNATIVE - AMMESSE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2017

Giova richiamare la disciplina dettata dall’art. 87 del d.lgs. n. 50/2016: “1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. (…) 3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000”;

- alla stregua di tale normativa, è evidente che – come condivisibilmente ritenuto dalla stazione appaltante –, affinché il prodotto offerto dalla Medline risultasse qualitativamente conforme ai parametri richiesti dalla lex specialis, la relativa attestazione avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore che fosse riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l’affidabilità tecnico-istituzionale almeno tramite l’indicazione degli estremi di accreditamento, pena, altrimenti, la non rispondenza del prodotto anzidetto al requisito minimo capitolare;

- in altri termini, la mancanza di una comprovatamente idonea certificazione AQL ha finito per inficiare la serietà e, quindi, la validità dell’offerta tecnica formulata dalla ricorrente, non risultando così garantita la conformità del relativo oggetto rispetto ai requisiti tecnici minimi prescritti dalla disciplina di gara.

AVVALIMENTO – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ – INAMMISSIBILITÀ

ANAC DELIBERA 2017

La certificazione di qualità esprime e assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da A – Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori inerenti al piano di caratterizzazione delle acque sotterranee soggiacenti il sito di Trino (VC) – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 370.948,11 – S.A.: B

MANCATA COINCIDENZA TRA LA DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONTENUTA NEL BANDO DI GARA E NELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Per giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato la certificazione di qualità ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9000 garantisce un determinato livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, ed in generale di tutti gli aspetti gestionali dell’impresa, che prescinde dalle dimensioni e dal settore di attività in cui opera quest’ultima (cfr. Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n. 3752; negli stessi termini: Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4937, richiamata dal giudice di primo grado; VI, 14 novembre 2014, n. 5695). In ragione delle caratteristiche ora descritte della certificazione di qualità della serie poc’anzi menzionata, si afferma quindi che la mancata coincidenza terminologica tra la descrizione dei servizi contenuta nel bando di gara e quella riportata nella certificazione esibita dalla concorrente non è causa di esclusione quando il settore ufficiale di accreditamento sia comunque coerente con il contratto da affidare (in questo senso: Cons. Stato, V, 19 giugno 2012, n. 3563).

CERTIFICAZIONE DI MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) (34 - 87 - 95)

ANAC DELIBERA 2017

La richiesta del possesso a pena di esclusione di una registrazione EMAS oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, oppure altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, è da considerare criterio di partecipazione;

Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell’offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM. Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da ANCE FVG – Associazione Nazionale Costruttori Edili Friuli Venezia Giulia – Lavori di riqualificazione piano terra Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4 mediante l’uso di materiali e tecniche conformi al decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016 – Importo a base di gara: euro 2.005.643,71 - S.A. Comune di Trieste

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 03/01/2017 - AVVALIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA'

In un appalto di servizi è possibile l'avvalimento della certificazione di qualità?


QUESITO del 03/10/2016 - AVVALIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITA'

Per le certificazioni: iso 9001 e iso 14001 etc è prevista la possibilità di avvalimento? Grazie


QUESITO del 20/09/2016 - REQUISITO CERTIFICAZIONE DI QUALITA' NELLE FORNITURE E SERVIZI

Il codice prevede dei casi di non ammissione a bandi o comunque di impedimento ad essere fornitori (di servizi) in assenza di certificazione di qualità (ISO9001:2015)? L'obbligo è relativo solo alle imprese di costruzione o può essere esteso anche ad altre tipologie di imprese/attività?


QUESITO del 22/02/2017 - CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008

Gentili, chiediamo cortesemente se la certificazione ISO 9001:2008 è sufficiente ad attestare il possesso del requisito richiesto dall'art. 87 del Codice al comma 1, "norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità". Il bando in questione ha come oggetto la fornitura di Arredi alla P.A..


QUESITO del 18/07/2017 - LEGITTIMA LA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

Buonasera, la scrivente impresa pone il seguente quesito. E' lecito che una stazione appaltante per una gara d'appalto dell'importo di € 487.838,14 con categorie OS21 class.I (prevalente) e OG1 class.I (scorporabile) chieda nel disciplinare di gara tra la documentazione obbligatoria da presentare in fase di gara certificati UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 e di certificazione etica SA 8000 o equivalente? Si resta in attesa di un vostro riscontro. Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/02/2022 - PUNTEGGI ATTRIBUIBILI PER IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONI IN UNA GARA OEPV.

L'art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 impone, per le gare impostate col criterio d'aggiudicazione OEPV, il limite del 30% per l'offerta economica ed il 70% per quella tecnica. Nell'andare a disciplinare quest'ultima, sarebbe possibile riservare una parte del punteggio da attribuire con criteri on/off, per l'eventuale possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice (Es.: possesso di ISO 9001 più 5 punti, ISO 14001 più 6 punti, ISO 14064-1 più 2 punti etc.)? Oppure tale ragionamento non sarebbe attuabile poiché, tali certificazioni, servono già per poter abbattere il valore del deposito cauzionale definitivo che la ditta aggiudicataria dovrà versare?


QUESITO del 31/01/2018 - AVVALIMENTO CERTIFICAZIONE QUALITÀ (COD. QUESITO 189)

Stante la varietà degli orientamenti in materia di avvalimento, si chiede se la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. Inoltre, qualora richiesta la certificazione di qualità per l'esecuzione di un servizio, in caso di R.T.I. se è necessario che tutte le imprese siano certificate o è sufficiente che la possieda la capogruppo.


QUESITO del 26/01/2018 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 D.LGS 50/2016) (COD. QUESITO 178) (83.1.A - 82.1 - 87 - 93.6)

In merito all'oggetto, si chiede se il mancato possesso del requisito di idoneità professionale richiesto (nella fattispecie Certificazione UNI EN ISO 9001) costituisca causa di esclusione dalla procedura di gara. Si chiede inoltre di confermare che: 1) nel caso in cui il concorrente abbia inserito nella busta amministrativa una apposita dichiarazione attestante l'insussistenza del requisito richiesto, la stazione appaltante dovrà procedere alla sua esclusione e all' incameramento della cauzione provvisoria ma senza dover procedere con una segnalazione all'ANAC; 2) nel caso in cui il concorrente abbia invece dichiarato il possesso del requisito richiesto e in fase di verifica si attesti l'insussistenza dello stesso, la stazione appaltante dovrà procedere con l'esclusione, con l'incameramento della cauzione provvisoria e con la segnalazione all'ANAC per falsa dichiarazione.


STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...