Art. 52. Regole applicabili alle comunicazioni

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.

3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:

a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;

c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;

b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorità o l'ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta;

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso.

12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) introduce - quale disposizione innovativa - l'obbligo, nei settori ordinari e speciali, di eseguire tutte le comunicazioni e gli scambi di informa...

Commento

L'articolo 52, che recepisce gli articoli 22 della direttiva 2014/24/UE, l'articolo 40 della direttiva 2014/25/UE e gli articoli 29, 33 e 34 della direttiva 2014/23/UE e attua il criterio di delega di...
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Giurisprudenza e Prassi

COMMISTIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA - LA VIOLAZIONE DELLA SEGRETEZZA VA PROVATA DA CHI LA SOSTIENE (52.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

In proposito si è affermato in giurisprudenza che il principio della segretezza dell'offerta economica è a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, e che la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio, di modo che “già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione” (così Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 612, che cita, a riscontro, id., V, 20 luglio 2016, n. 3287 ed altre precedenti).

L’affermazione di principio è pienamente condivisibile se riferita alla violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, come sopra inteso (come in Cons. Stato, V, 24 ottobre 2022, n. 9047 e id., V, 16 agosto 2022, n. 7147), perché essa comporta necessariamente (senza ulteriore dimostrazione) la conoscenza effettiva di elementi economici (in quanto contenuti nell’offerta tecnica), ma non è per intero applicabile al caso di elementi dell’offerta economica o dell’intera offerta economica che si assumono conosciuti per via diretta.

In tale seconda eventualità, la conoscenza effettiva dell’entità dell’offerta economica (o di suoi significativi elementi) e, quindi, la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, va dimostrata dalla parte che la sostiene (cfr. in tal senso sull’onere della prova, in un caso analogo attinente all’asserita violazione del principio di segretezza dell’offerta tecnica, Cons. Stato, V, 26 aprile 2023, n. 4194).

Infatti, la norma giuridica di riferimento è contenuta nell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.”), sicché la sua violazione deve risultare obiettivamente dagli atti del procedimento.

NEGOZIATA SENZA BANDO - TERMINE MINIMO DI CINQUE GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ANAC DELIBERA 2023

Nella procedura negoziata si dovrebbe fare riferimento al termine previsto (per la procedura ristretta) dall'art.61, co.6, lett. b), che consente, in caso di urgenza, la riduzione dei termini di ricezione delle offerte fino a dieci giorni. Con riguardo agli affidamenti sotto soglia, poi occorre ulteriormente considerare la facoltà di dimidiazione prevista dall'art.36, co.9 D.Lgs.n.50/2016, confermata e generalizzata, nel regime transitorio che opera fino al 30.6.23, dall'art.8, co.1, lett. c) L.n.120/2020; ne discende che, nella negoziata senza bando sotto soglia, il termine di cinque giorni costituisce, indicativamente, il termine minimo assegnabile agli operatori economici interpellati per la presentazione dell'offerta.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDA - TERMINE MINIMO DI CINQUE GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ANAC DELIBERA 2023

Nella procedura negoziata si dovrebbe fare riferimento al termine previsto (per la procedura ristretta) dall'art.61, co.6, lett. b), che consente, in caso di urgenza, la riduzione dei termini di ricezione delle offerte fino a dieci giorni. Con riguardo agli affidamenti sotto soglia, poi occorre ulteriormente considerare la facoltà di dimidiazione prevista dall'art.36, co.9 D.Lgs.n.50/2016, confermata e generalizzata, nel regime transitorio che opera fino al 30.6.23, dall'art.8, co.1, lett. c) L.n.120/2020; ne discende che, nella negoziata senza bando sotto soglia, il termine di cinque giorni costituisce, indicativamente, il termine minimo assegnabile agli operatori economici interpellati per la presentazione dell'offerta.

GARA SUDDIVISA IN LOTTI - PLURALITA' DI GARA -AMMESSA UNA SOLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (77)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2021

Non è possibile condividere la tesi, sostenuta dalla ricorrente, di unitarietà della procedura d’evidenza pubblica indetta dalla Regione né l’asserita incidenza, sul lotto n. 8, del giudicato formatosi sul lotto n. 3 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 luglio 2021, n. 1438).

Costituisce invero jus receptum che un bando di gara pubblica suddiviso in lotti è un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241; 12 gennaio 2017, n. 52; 12 febbraio 2020, n. 1070).

La pluralità di gare non è preclusa dalla previsione di un’unica Commissione giudicatrice, giacché “l’indizione di una gara suddivisa … è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per l’affidamento di più contratti fra loro analoghi”, sicché “sarebbe … illogico moltiplicare il numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento” (Coniglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52).

Quanto sopra è confermato dall’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., che limita la proposizione di ricorsi cumulativi rispetto a più lotti al solo caso in cui vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto della procedura. La norma impone, a contrario, di considerare l’impugnazione promossa separatamente come autonoma e indipendente dall’esito dei gravami relativi a distinti lotti.

A diverse conclusioni non conducono le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2865/2020 e 3135/2020 citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva.

Queste pronunce, comunque isolate, hanno affermato l’eccezionale unicità della gara articolata in lotti in presenza di alcuni elementi unificanti, quivi assenti: la limitazione di un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo offerente; la previsione che le offerte per più lotti messi a gara devono essere presentate nella medesima forma individuale o associata e, in caso di R.T.I., con la medesima composizione; l’identità, per tutti i lotti, delle modalità di prestazione del servizio e delle prestazioni richieste; l’integrazione telematica riferita all’esecuzione di tutti gli adempimenti negoziali conseguenti. Inoltre, il richiamo alle sentenze è inconferente rispetto al tema dell’estensione del giudicato, giacché l’unicità della procedura in tali casi è stata affermata al solo fine di ritenere l’obbligo di partecipazione nella stessa forma (individuale o associata) e composizione (in caso di R.T.I.) riferibile all’intera gara aggregata e di dichiarare la legittimità dei provvedimenti di esclusione delle imprese che non l’avevano rispettato.

Alla distinzione procedimentale delle operazioni espletate per ciascun lotto si associa, inevitabilmente, la separazione delle varie aggiudicazioni, ciascuna costituente un provvedimento autonomo e indipendente dalla sorte degli altri.

Ne discende, perciò, l’onere del singolo concorrente di impugnare tempestivamente (e, di regola, separatamente ex art. 120, comma 11-bis c.p.a.) il provvedimento di aggiudicazione lesivo e di formulare, rispetto ad esso, tutte le censure necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, quand’anche incentrate sull’illegittimità di un atto endoprocedimentale comune a tutti i lotti, come l’atto di nomina della Commissione giudicatrice. In altri termini, affinché l’illegittimità dell’atto endoprocedimentale possa incidere in via derivata sulla singola aggiudicazione, è imprescindibile che lo specifico profilo d’invalidità sia dedotto nel ricorso, pena l’inoppugnabilità del provvedimento.

Ebbene, tale onere non è stato soddisfatto dalla ricorrente, cosicché essa è quindi decaduta dalla possibilità di avanzare ora le predette censure, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono impugnati gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 8.



GARA TELEMATICA – VERBALIZZAZIONE CARTACEA - MERA IRREGOLARITÀ FORMALE (52)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Osserva, in premessa, il Collegio che la critica delle appellanti muove su due fronti: a) per un verso, contesta – in generale ed in astratto – la possibilità di gestire, anche solo in parte, in modalità c.d. off line, con verbalizzazione cartacea e successiva pubblicazione dei verbali in formato .pdf, procedure bandite secondo modalità telematiche; b) per altro verso denuncia – in particolare e in concreto – la violazione, nel caso di specie, delle regole di trasparenza e di pubblicità evidenziale, alla luce della disciplina prevista dalla lex specialis ed in considerazione della denunziata discrasia tra le risultanze dell’attività di verbalizzazione.

Sotto il primo profilo va osservato che l’art. 58 del d. lgs. n. 50/2016 abilita le stazioni appaltanti – nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia e ferma restando l’integrale applicazione delle ordinarie regole procedimentali – a fare ricorso “a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici” (comma 1), con la presentazione di un’unica offerta, ovvero “attraverso un’asta elettronica” (comma 2).

Sul piano tecnico, “il colloquio e la condivisione dei dati”, in termini di “comunicazioni e cambio di informazioni” deve avvenire nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 maggio 2005, n. 82 e delle specifiche operative di cui all’art. 52 del d. lgs. n. 50/2016, integrate da “regole tecniche aggiuntive” emanate, ai sensi dell’art. 58, comma 10, dalla Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), che, allo stato, vi ha provveduto con circolare n. 3 del 6 dicembre 2016.

Importa evidenziare che, in base a tali regole tecniche, la “dematerializzazione” dei dati e lo scambio di informazioni “con mezzi elettronici” concerne, relativamente alla fase di pre-aggiudicazione: a) la c.d. e-notification (cioè la pubblicazione elettronica dei bandi di gara); b) il c.d. e-access (accesso elettronico ai documenti di gara); c) la c.d. e-submission (cioè la presentazione delle offerte in formato elettronico, con attribuzione dei codici identificativi personali necessari ad operare sulla relativa piattaforma telematica: cfr. art. 58, comma 4); d) il c.d. e-Certis (il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle gare d’appalto); e) il ricorso all’ESPD (documento europeo unico di gara).

È evidente, per contro, che, una volta scaduto il termine di ricezione delle offerte, l’esame delle dichiarazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito, la valutazione, in successione, delle offerte tecniche e di quelle economiche, sono effettuate dalla stazione appaltante secondo le ordinarie modalità off line (cfr. art. 58, comma 6, la cui abrogazione, ad opera dell’art. 37, comma 1, lettera b) del d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 è dovuta, come emerge dalla relazione illustrativa, alla inutilità della previsione, in quanto già operante alla luce delle regole generali, comprensivamente richiamate dal comma 1).

Per queste attività, la mera comunicazione (attraverso la pubblicazione sulla piattaforma telematica) avviene con il mezzo elettronico, senza ricorso alla verbalizzazione cartacea.

Nondimeno, le quante volte la stazione appaltante (e, segnatamente, la Commissione giudicatrice) abbia materialmente redatto verbale “cartaceo” delle operazioni effettuate, sottoscrivendolo senza ricorso alla firma digitale, si è in presenza – sempreché sia stata curata la pubblicazione dei verbali, anche in formato .pdf., a fini di trasparenza e di accesso – di una mera irregolarità formale, non idonea ad inficiare la correttezza e la legittimità delle operazioni valutative effettuate. E ciò in quanto siffatte modalità sono perfettamente in grado di conseguire comunque lo scopo informativo, a cui sono normativamente preordinate.

Esattamente, perciò, il primo giudice ha, per un verso, escluso che l’intera procedura dovesse svolgersi in forma telematica (…) ma, soprattutto, ha ribadito, in conformità all’orientamento consolidato, l’attitudine fidefaciente dei verbali di gara, la cui ventilata falsità, materiale od ideologica, avrebbe dovuto essere fatta valere con querela di falso (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270; Id. 18 febbraio 2013, n. 978; Id., III, 27 settembre 2016, n. 3970).



FIRMA AUTOGRAFA ANZICHÉ FIRMA DIGITALE – EQUIPOLLENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Comune di Amatrice - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di avvio per manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico di Amatrice Capoluogo - Importo a base di gara: Euro 133.814,37 – S.A.: Comune di Amatrice.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non costituisce motivo di esclusione la presentazione della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni richieste dalla lex specialis con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante (fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazioni con firma autografa anziché con firma digitale richiesta nell’avviso pubblico). In questo caso, infatti, la funzione della sottoscrizione di rendere riferibile l’atto al suo autore e di fargli assumere le responsabilità connesse a quanto dichiarato è stata assolta.

Il Consiglio ritiene, nei termini di cui in motivazione, che: - ai sensi del combinato dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non è legittima l’esclusione degli operatori economici che abbiano presentato le dichiarazioni e la documentazione richieste dalla lex specialis con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante.

NATURA VERBALI DI GARA – GARA TELEMATICA – LEGITTIME OPERAZIONI SVOLTE OFF LINE

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2020

É noto che i verbali delle gare per l'aggiudicazione di un pubblico appalto hanno natura di atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Pertanto, il contenuto di quanto la Commissione giudicatrice ha dichiarato essere avvenuto in occasione delle sedute di gara può essere messo in discussione soltanto per il tramite dello strumento della querela di falso, secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c.: in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 24/10/2019, n. 7270; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 21/11/2019, n. 13363; T.A.R. Cagliari, sez. I, 15/01/2008, n. 31.

La discordanza tra i punteggi risultanti dal verbale del 16 luglio 2019 e quelli inseriti nella piattaforma telematica Sintel è dipesa da un mero errore materiale, agevolmente verificabile attraverso l’esame del verbale-atto pubblico, consistente nel fatto che i punteggi inseriti in Sintel non tenevano conto della riparametrazione prevista dalla legge di gara; anche in tal caso, peraltro, si tratta di un profilo privo di ogni concreta incidenza sulla procedura di gara, tenuto conto che la stessa ricorrente non ha contestato la correttezza del punteggio finale riparametrato (cfr. ricorso, pag. 7, penultimo capoverso), ma si è limitata a formulare sospetti (“più che fondati dubbi”) circa l’esistenza di irregolarità nella verbalizzazione delle operazioni di gara, in realtà insussistenti alla luce di quanto sopra esposto, almeno fino all’accertamento da parte del giudice competente di ipotetiche falsità documentali, allo stato del tutto congetturali in mancanza di querela di falso.

Nel contesto di una gara che si è svolta interamente in forma telematica attraverso la piattaforma Sintel prescelta dalla stazione appaltante, alcune limitate operazioni di gara hanno dovuto necessariamente essere svolte in modalità tradizionale “off line” per l’incapacità del sistema telematico prescelto di gestire offerte economiche articolate su più criteri; circostanza di cui il disciplinare di gara ha dato espressamente atto, autorizzando la gestione offline della procedura in parte qua e regolamentandone le modalità.

Nè sussistono i profili di illegittimità dedotti dalla parte ricorrente con riferimento al disciplinare di gara nella parte in cui ha autorizzato lo svolgimento della procedura in forma non telematica, tenuto conto che, secondo condivisibili principi giurisprudenziali, “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti” (Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in senso analogo TAR Milano, I, 9.1.2019, n. 40).

GARA TELEMATICA – MALFUNZIONAMENTO – INVIO TRAMITE PEC- NON AMMESSO (52)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2020

L’utilizzo dei sistemi elettronici oggetto di scrutinio è reso cogente dalle disposizioni di legge applicabili alle gare ad evidenza pubblica di cui trattasi. Per quanto occupa il presente giudizio viene in considerazione il combinato disposto degli articoli 36 ter1 della L.P. n. 23/1990 e degli artt. 9 e 73, comma 4, della L.P. n. 2/2016, che recepiscono nell’ordinamento vigente nella Provincia Autonoma di Trento le norme di derivazione comunitaria (art. 22 della Direttiva Europea 2014/24/UE) contenute negli articoli 37, 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016: la gestione telematica delle negoziazioni corrisponde all’esigenza di piena tracciabilità delle procedure seguite oltreché di contestualità di apertura delle offerte, e di correlata segretezza nelle more del perfezionamento dei relativi adempimenti, a garanzia dell’assoluta trasparenza e della prevenzione di eventuali comportamenti collusivi.

É allora evidente come, in siffatto quadro giuridico inderogabilmente prescrittivo, non è ammissibile una modalità alternativa di presentazione dell’offerta quale quella assunta dalla ricorrente che, avvedutasi del problema tecnico in cui è incorsa, ha inviato tre pec all’indirizzo della stazione appaltante recanti in allegato la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta tecnica ed economica. In disparte la considerazione del necessario rispetto del principio di par condicio, al cui presidio è la clausola dell’invito che impone tassativamente l’inoltro dell’offerta esclusivamente tramite il portale (paragrafo 3.2 dell’invito “Modalità di presentazione dell'offerta. Per essere ammessa alla gara telematica, il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito”) e che risulta palesemente e insanabilmente violato nel caso di specie, ove si ammetta tale succedanea modalità alternativa sarebbe infatti tradita la ratio stessa della cogenza del sistema telematico di presentazione delle offerte.

Né è conseguentemente attivabile il soccorso istruttorio, anzitutto poiché esso non è consentito relativamente all’offerta tecnica e/o economica per espressa previsione di legge (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016) e secondo quanto previsto dall’invito alla gara (paragrafo 4); inoltre la integrale ripresentazione della documentazione di gara con modalità diverse da quelle previste implicherebbe la ripresentazione di tutta la documentazione di gara (ivi inclusa l’offerta).

Né va sottaciuto che anche la giurisprudenza citata dalla ricorrente (sentenza C.d.S. sez. III, n. 481/2013) ammette il soccorso istruttorio solo per il fatto che il danneggiamento riguardava documentazione amministrativa – tra l’altro risultante dal sistema puntualmente inoltrata - e non l’offerta (si veda sul punto anche la sentenza TAR Lazio – Roma, sez. III quater, 17.9.2019 n. 11022).

COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – DEROGHE ALLA NORMATIVA

PCM ORDINANZA 2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

GARE TELEMATICHE – MEZZI DI COMUNICAZIONE – VALIDITA’

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

A differenza di quanto previsto per le comunicazioni processuali dall’art.16 ter del D.L. n.179/2012, come modificato dalla legge n.221/2012 (secondo cui ai fini delle comunicazioni processuali possono essere utilizzati solo gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi ivi espressamente contemplati) per quanto riguarda le comunicazioni tra amministrazione e operatori economici, pur tenuti a dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter, l’art.3 bis comma quinquies del CAD ammette la possibilità di eleggere un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Venendo alla specifica gara in esame, l’art.7.3. del Capitolato d’oneri si limita a prevedere l’obbligo dell’operatore economico di eleggere domicilio presso (un) indirizzo PEC al momento della registrazione o della presentazione della domanda, senza specificare che debba necessariamente trattarsi di quello risultante da pubblici elenchi (come ad esempio previsto in materia di notificazioni telematiche dall’art.3 bis della legge 21 gennaio 1994, n.53).

La possibilità di eleggere un unico indirizzo PEC diverso da quello dei pubblici elenchi risulta peraltro rispondere alle esigenze del corretto svolgimento dell’iter procedimentale svolto con modalità telematiche, che appaiono maggiormente garantite, rispetto a comunicazioni indirizzate ad un indirizzo PEC valido a qualsiasi effetto di legge, con la possibilità per l’operatore economico di individuare uno specifico destinatario, nell’ambito della procedura di gara, quale referente degli adempimenti connessi alla ricezione delle specifiche comunicazioni (a maggior ragione quando si tratti di un sistema di comunicazione telematica residuale, sul quale pertanto è necessario riporre una particolare attenzione).

Ne deriva che, nel caso in esame, la seconda richiesta di chiarimenti rivolta dall’amministrazione avvalendosi non dell’Area Comunicazioni, come da regola, bensì della PEC, non poteva che essere inoltrata allo specifico indirizzo PEC a tal fine eletto dall’operatore economico al momento della registrazione/presentazione della domanda.

Né su tale interpretazione può incidere la circostanza di mero fatto che, nel corso della medesima gara, la Stazione appaltante abbia interloquito con l’operatore economico avvalendosi, sia per ricevere che per inoltrare richieste (tra cui quella della nota prot. n. DSS 0003538 del 3 maggio 2019, ossia la prima richiesta di chiarimenti da parte del RUP della gara, regolarmente evasa) dell’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it, cioè quello ufficiale risultante dal pubblico elenco INI-PEC.

Va peraltro evidenziato che, qualora la stazione appaltante avesse inteso utilizzare ai fini delle comunicazioni esclusivamente l’indirizzo ufficiale risultante dai pubblici elenchi, non sarebbe stato neppure necessario richiederne l’esplicita dichiarazione da parte dell’operatore economico all’atto della presentazione della domanda/registrazione, essendo a tal fine sufficiente specificare nel Capitolato d’oneri che le eventuali comunicazioni a mezzo PEC sarebbero state effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi.

Tale interpretazione coincide anche con il tenore letterale dell’art.22 comma 3 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, nella parte in cui prevede espressamente che “laddove il soggetto aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (…) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2 potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (…)”: se da un lato la norma consente all’amministrazione, ove lo ritenga necessario, di utilizzare canali di comunicazione alternativi rispetto alla piattaforma SDAPA, dall’altro anche tali Regole non individuano come “esclusivo” il domicilio digitale risultante da pubblico elenco.

SOCCORSO ISTRUTTORIO – VALIDA COMUNICAZIONE NEL CRUSCOTTO DEL SISTEMA INFORMATICO.

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

Non può ritenersi che la nota di soccorso istruttorio dovesse necessariamente essere trasmessa mediante PEC, dovendo reputarsi sufficiente, a questo fine, l’inserimento della predetta nota nel c.d. cruscotto del sistema informatico deputato alla gestione della gara.

Occorre premettere che, secondo quanto previsto dal bando di gara, “Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione” (così il paragrafo VI.3, secondo capoverso, del bando).

Al riguardo, il disciplinare specifica, poi che “Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip lo riterrà opportuno, Consip invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.” (v. paragrafo 2.3, p. 50).

Dalle suddette previsioni discende pianamente che, in base alla lex specialis di gara: (i) il concorrente è raggiungibile da Consip sia mediante l’apposita “Area comunicazioni” a lui riservata nel sistema informatico di gestione della procedura, che mediante PEC; (ii) tra tali modalità di comunicazione, quella da considerare ordinaria è soltanto la prima (ossia l’inserimento della comunicazione nell’area riservata), mentre la seconda (ossia il ricorso alla PEC) ha carattere meramente accessorio e residuale, essendo riservata ai soli casi in cui – alternativamente – sia ritenuta opportuna da Consip oppure si verifichi un malfunzionamento del sistema.

COMUNICAZIONI AVVIO PROCEDIMENTO – NON OBBLIGATORIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

É noto che una ormai granitica giurisprudenza del giudice amministrativo ha espressamente escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento anche per la revoca degli atti antecedenti all’aggiudicazione definitiva, ed addirittura la revoca di quella provvisoria (ora proposta di aggiudicazione), trattandosi di atto endoprocedimentale che si inserisce nell'ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l'aggiudicazione definitiva attribuisce, infatti, in modo stabile il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all'aggiudicatario, sì da imporre l'instaurazione del contraddittorio procedimentale (Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5689; id. 10 ottobre 2018, n. 5834).

Nella specie, dunque, l’annullamento degli atti di gara non richiedeva alcuna forma partecipativa neanche nei confronti dell’appellante, concorrente primo graduato, la cui offerta era oggetto di verifica della non anomalia.

5. Non è parimenti suscettibile di positiva valutazione il motivo relativo all’illegittima motivazione postuma della revoca.

Nessuna inammissibile integrazione postuma c’è stata da parte dell’Azienda sanitaria. Già nella prima revoca (n. 152 del 12 febbraio 2018) erano indicate, seppure succintamente, le ragioni a supporto della revoca, ribadite con la delibera n. 575 del 9 maggio 2018. Tali ragioni sono da rinvenirsi da un lato nella necessità di adattarsi al diverso assetto disegnato dal nuovo Regolamento sulle Cure Domiciliari (impugnato solo con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado), approvato con delibera n. 589 del 5 giugno 2017 ed applicabile anche con riferimento ai servizi oggetto di gara i quali, una vota aggiudicati, non sarebbero in linea con quanto previsto da detto Regolamento, o comunque non più opportuni; questo ha delineato i percorsi aziendali inerenti la presa in carico, la gestione e la dimissione dei pazienti una volta verificate gravi disfunzioni nei controlli sulle prestazioni erogate agli utenti, prevedeva, nella sostanza, l’internalizzazione dell’assistenza domiciliare, modalità operativa inconciliabile con l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica; dall’altro lato, nella criticità dell’attuale assetto esternalizzato, quale emerge anche dalla nota n. 65/DS del 25 gennaio 2018, inerenti sia le prestazioni ivi previste che l’organizzazione complessivamente intesa.

Tali motivazioni – che, in ogni caso, in mancanza di un aggiudicatario della gara non devono essere particolarmente analitiche (e, dunque, contrariamente a quanto afferma V., non ha beneficiato degli effetti dell’atto revocato) – si rivengono anche nella convalida; il riferimento alla novella introdotta dal Regolamento da sola supporta l’interesse pubblico a revocare la gara, interesse facilmente evincibile dai disservizi legati all’esternalizzazione del servizio di rilevanza pubblica quale è quello sanitario.

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E DI GESTIONE DELLA GARA PUBBLICA IN FORMA DIGITALIZZATA (40.2 – 44 – 52 – 58)

REGIONE PIEMONTE COMUNICATO 2019

La Regione Piemonte nell’ambito della collaborazione tra enti e nel rispetto del proprio ruolo di indirizzo in materia di contrattualistica pubblica, ricorda a tutte le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio la previsione di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, e dunque il divieto di porre a carico dei concorrenti eventuali costi connessi con la gestione telematica delle gare, anche qualora gestite tramite una Centrale di Committenza, un soggetto aggregatore o un soggetto privato in possesso di piattaforma di e-procurement presente sul mercato.

OGGETTO: Informativa in materia di procedure di gara svolte da stazioni appaltanti/centrali di committenza/soggetti aggregatori ai sensi del d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO - ONERE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE A MEZZO PEC (29 – 52 - 83.9)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2019

La comunicazione con cui è stato attivato il soccorso istruttorio doveva essere inviata al concorrente interessato a mezzo pec. Non era sufficiente e non poteva, di conseguenza, condurre alla decadenza dal soccorso istruttorio, il semplice inserimento della richiesta di chiarimenti nella piattaforma informatica predisposta dalla S.A.; tuttavia di tale inserimento non è stata data alcuna comunicazione alla ricorrente.

L’inserimento del documento (richiesta di chiarimenti) sulla “piattaforma informatica” dedicata alla gara non è oggettivamente sufficiente ad integrare adempimento degli oneri di comunicazione individuale a cui la S.A. era tenuta, ai fini della attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016. La procedura doveva essere attuata dalla S.A. nella forma della comunicazione individuale a mezzo p.e.c., la quale, anche alla luce delle menzionata disposizione del bando, era l’unica idonea a garantire pienamente la conoscenza di una informativa decisiva per evitare alla concorrente l’esclusione dalla gara.

USO OBBLIGATORIO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - OSSERVAZIONI (40 - 52 - 213)

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2018

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli artt. 40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ANCI - NOTA OPERATIVA PER L’UTILIZZO OBBLIGATORIO, DAL 18 OTTOBRE, DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI (40)

ANCI NOTA 2018

OGGETTO: Nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA – EQUIPARAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE – MANCANZA – INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE DELL’OFFERTA (52.8)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2018

In tema di firma digitale, secondo il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, si distingue tra una firma “semplice”, una “avanzata” ed una “qualificata”.

In particolare una firma elettronica “qualificata” è definita come una firma elettronica “avanzata” creata da un dispositivo basato su un certificato qualificato.

Ciò che rileva è che ai sensi dell’art. 25 del regolamento UE una firma elettronica “qualificata” ha gli stessi effetti giuridici di una firma “autografa”.

Nella gara in questione, poiché era stato richiesto di fornire una firma elettronica che potesse essere equiparata a una firma autografa, soltanto la firma elettronica “qualificata” poteva avere un tale effetto.

L’impresa ricorrente non ha utilizzato il prescritto formato (art. 52, comma 8, d.lgs. n. 50 e, dunque, correttamente è stata disposta la sua esclusione.

Invero nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici non è sufficiente sapere a quale operatore l’offerta può essere assegnata in quanto la firma dell’offerta non serve soltanto per identificare l’aggiudicatario, ma è giuridicamente vincolante sul contenuto dell’offerta medesima (in tal senso, Consiglio di Stato, n. 3042/2017, n. 5547/2008, n. 528/2011, n. 3669/2012 e n. 727/2013).

La mancanza della sottoscrizione inficia, pertanto, irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, senza che sia necessaria, ai fini dell’esclusione, una espressa previsione della legge di gara (in tal senso v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1425/2015, e Sez. V, n. 1195/2015).

DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA TELEMATICA - MODALITA' (52)

ANAC DELIBERA 2017

Ai sensi dell’art. 65 d.l. 82/2005 richiamato dall’art. 38 commi 1-3 DPR 445/2000 (mod. dal D.lgs 235/2010) le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Pertanto, […[ sono da considerare equivalenti all’originale le firme presentate unitamente alla copia del documento d'identità come la normativa prevede.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da A/Comune di B. Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n.50/016 per l’affidamento di un appalto di lavori di manutenzione della “Passeggiata lignea di Barcarello”. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 74.286,10 euro.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/07/2018 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DAL 18 OTTOBRE ED IMPRESE STRANIERE (COMUNITARIE ED EXTRAUE) (COD. QUESITO 399) (49 - 52.1.A - 52.1.B - 52.1.C)

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze intende affidare il servizio di pubbliazione di articoli scientifici alla società Elsevier. Si richiede se le società straniere (comunitarie ed extra UE) possano rientrare nelle esenzioni dell'art. 52, comma 1, lett a) b) c) e non siano pertanto tenute all'utilizzo di: 1) MEPA in quanto richiede firma digitale; 2) START 3) PEC nei casi di un unico offerente.


QUESITO del 16/06/2017 - DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI (COD. QUESITO 22) (52.5 - 52.7)

Per l’esperimento di una gara con procedura tradizionale (ovvero consegna di buste a mezzo posta, agenzia autorizzata o a mano) e non con procedura telematica, è consentito stabilire nel bando di gara l’obbligo per i concorrenti di presentare la documentazione amministrativa (Busta A), l’offerta tecnica (Busta B) e l’offerta economica (Busta C) in formato digitale, firmata elettronicamente, su supporto di memoria ottica (CD-ROM o DVD-ROM) o su dispositivo di memoria mobile (Pen Drive USB), sigillati nelle rispettive buste contenute nel plico di gara? Pertanto, risulterebbe preclusa, a pena di esclusione dalla gara, la presentazione della documentazione dell’offerta in formato cartaceo. Ciò appare in linea con il principio della dematerializzazione dei documenti della P.A. di cui al d.lgs. 82/2005.


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
SETTORI ORDINARI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. gg) del Codice: i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...