Art. 199. Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.

2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. disposizione modificata dal DL 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validità triennale. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal DL 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e ulteriormente modificata, con soppressione dell’ultimo periodo, dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

Relazione

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Commento

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