Art. 110. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

articolo sostituito dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e ulteriormente modificato dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019 il presente articolo, compresa la rubrica, verrà integralmente sostituito dal comma 1 lett. c) dell’art. 372 (al cui esame si rinvia) del D.Lgs. 14/2019 in vigore dal 16-05-2022 (termine prorogato dal DL 118/2021 in attesa di conversione)

Relazione

L'articolo 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto) disciplina il procedimento per la stipula di un nuovo contratto per l'affidamento del complet...

Commento

L’articolo 110 innova quanto previsto dall’articolo 140 del Codice del 2006 in materia di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto, in attuazione della lettera vv) ...
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Giurisprudenza e Prassi

SCORRIMENTO IN GRADUATORIA - AMMISSIBILE SOLO NELLE IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE (110.1)

ANAC PRASSI 2024

L'Autorità al riguardo, già con delibera n. 737 del 9 settembre 2020, si è espressa in merito alla non legittimità dello scorrimento in conseguenza della risoluzione consensuale del contratto. Infatti, l'art. 110 del d.lgs. 50/16 sopra richiamato è norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti tra i quali non rientra la risoluzione consensuale. L'Autorità ha chiarito in particolare la ratio della norma, infatti ove si ammettesse uno scorrimento della graduatoria in presenza di ogni risoluzione consensuale, si potrebbe facilmente eludere l'esito della gara, delineandosi un'ipotesi di cessione del contratto di appalto pubblico; circostanza questa contraria al principio generale di immodificabilità soggettiva dell'appaltatore pubblico. Se così non fosse, si potrebbe teoricamente verificare che la possibilità di scorrere - di risoluzione in risoluzione -la graduatoria fino a giungere all'operatore economico "gradito" con il quale dare esecuzione al contratto di appalto. È pertanto preclusa la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi all'esito dell'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, qualora il pregresso rapporto contrattuale sia venuto meno per mutuo consenso delle parti.

Espressione ribadita con delibera n. 438 del 20 settembre 2022 dove ha ulteriormente specificato che la possibilità di procedere all'interpello del secondo classificato nella graduatoria di gara, alle condizioni offerte dall'aggiudicatario, è limitata ai soli casi indicati dall'art. 110 del Codice, tra i quali non rientra espressamente l'ipotesi di risoluzione consensuale del contratto d'appalto".

La tassatività delle ipotesi indicate nell'art. 110 del d.lgs 50/16 è stata altresì affermata dal Consiglio di Stato, (Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1621) che al riguardo ha asserito:" Le Stazioni appaltanti, al verificarsi delle ipotesi tassative indicate nell'art. 110 D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti pubblici) sono tenute ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Tuttavia, la previsione della norma citata prevede ipotesi tassative, in quanto sottrae al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, pertanto è di stretta interpretazione".

ESCLUSIONE OFFERTA INCONGRUA - SI PUO' MOTIVARE PER RELATIONEM (110)

ANAC PARERE 2023

Il provvedimento di esclusione motivato per relationem, ovvero attraverso il richiamo al verbale delle operazioni condotte dal RUP nell'ambito del subprocedimento di anomalia dell'offerta, deve ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 allorché all'interessato sia garantita la possibilità di prendere visione dell'atto richiamato, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio.

INTERPELLO SECONDO CLASSIFICATO - NON NECESSARIO SE VIENE INDETTA UNA NUOVA GARA (110.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il giudice di primo grado ha interpretato l’art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 come disciplinante un comportamento vincolato per la pubblica amministrazione, tale che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore in corso di esecuzione, la stazione appaltante sarebbe obbligata, non solo a scorrere la graduatoria affidando l’esecuzione o il completamento dei lavori al concorrente interpellato, ma anche a tenere fermi “l’oggetto del contratto e le prestazioni contrattuali”, essendo impedite modifiche del progetto o di altra natura dell’originario affidamento.

Siffatta interpretazione non trova fondamento nella lettera e nella ratio legis e non tiene conto dei principi generali in tema di poteri di autotutela dell’amministrazione, il cui esercizio consente il recesso addirittura in pendenza di contratto (arg. ex art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016) e, in corso di procedura, nella fase precontrattuale, la revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 (cfr., per il rapporto tra i due istituti, già Cons. Stato, Ad.plen. 20 giugno 2014, n. 14).

Dal punto di vista letterale e della ratio legis la disposizione si presta ad un’interpretazione rigorosa, quale quella sostenuta – sia pure incidenter tantum – nel precedente di questo Consiglio di Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2231, citato in sentenza, secondo cui << […] per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa è obbligatorio per la stazione appaltante avvalersi degli esiti della competizione espletata e attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile esercizio alcuno di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento (qual è ad es. l’indizione di nuova gara, come prevedeva l’art. 140 del pregresso codice), né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti, così come cristallizzatosi nella graduatoria>> (come si legge nella motivazione che, come obietta il Consorzio appellante, non si occupa della diversa questione, oggetto del presente contenzioso, della permanenza del vincolo dell’interpello in caso di modifiche contrattuali).

Comunque la si voglia intendere rispetto a tale specifica questione, la disposizione si applica soltanto alla fattispecie ivi prevista, che presuppone che oggetto del “nuovo” affidamento siano le prestazioni già oggetto del contratto risolto per inadempimento del precedente appaltatore (cfr., in questi termini, con riferimento all’art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006, ma esprimendo principi validi, a maggior ragione, riguardo all’art. 110 in esame, Cons. Stato, VI, 22 marzo 2011, n. 2260, secondo cui si tratta di “[…] una disposizione avente natura eccezionale, [che] individua un’ipotesi nella quale i contratti dell’Amministrazione possono essere affidati senza l’ulteriore svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, ed è quindi suscettibile esclusivamente di stretta interpretazione” e perciò può essere applicata “[…] esclusivamente qualora sia possibile stipulare con l’imprenditore, che ha presentato la seconda migliore offerta, un contratto avente lo stesso contenuto di quello concluso con l’aggiudicatario originale e poi risolto”).

L’esigenza che la disciplina del codice intende soddisfare è quella della prosecuzione di un contratto già in corso, a prescindere dallo stato più o meno avanzato dell’esecuzione, per come fatto palese dal riferimento normativo sia all’<<esecuzione>> che al <<completamento>> dei lavori servizi e forniture già affidati.

In siffatta eventualità si rinviene la ratio della norma (che consente l’interpello) di tutela dell’interesse pubblico alla “prosecuzione” del medesimo contratto con un diverso operatore economico “evitando alla stazione appaltante di dover esperire una nuova gara, con conseguente dispendio di tempo e di risorse economiche e finanziarie” (come detto in sentenza).

Tale ratio non si rinviene e l’art. 110 non si applica invece qualora l’amministrazione intenda modificare il precedente contratto.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l’art. 110 non preclude affatto all’amministrazione di rivalutare le proprie esigenze ovvero, a maggior ragione, di tenere conto di esigenze sopravvenute per il mutamento di situazioni di fatto, una volta che sia cessato il rapporto contrattuale instaurato a seguito della procedura concorsuale già conclusa.

ANOMALIA - L'OFFERTA VA VALUTATA COMPLESSIVAMENTE - NON RILEVANO MERE INESATTEZZE (110)

TAR LIGURIA GE SENTENZA 2023

Il giudizio sull’anomalia dell’offerta - sulla base della costante giurisprudenza sul punto (ex pluribus: Cons. Stato, Sez. V, n. 9117/2022) - deve essere effettuato con criterio olistico, mediante verifica dell’attendibilità complessiva dell’offerta, e non sulla base della verifica di alcune voci dell’offerta atomisticamente considerate.

Ciò premesso il giudizio complessivo di congruità dell’offerta della controinteressata reso dal RUP appare corretto, sebbene le due note giustificative proposte dalla controinteressata contengano alcune inesattezze che, tuttavia, non incidono sulla complessiva attendibilità del giudizio di congruità dell’offerta.

VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA - ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA P.A. - SOTTRATTA AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di anomalia dell’offerta e sindacabilità del giudice amministrativo: a) la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Cons. Stato, n. 4620 del 2021; Cons. Stato n. 4209 del 2021): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie, con riferimento alle specifiche voci oggetto di contestazione nel secondo motivo di appello; b) il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione; c) il sindacato giurisdizionale è limitato al caso in cui le valutazioni della pubblica amministrazione siano inficiate da macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, n. 171 del 2019).

La giurisprudenza prevalente ha, altresì, precisato che è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una ‘caccia all’errore’ nella loro indicazione nel corpo dell’offerta (Cons. Stato, n. 1874 del 2020).

IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO - PRIMA DELL'OMOLOGA DEL CONCORDATO POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE (80.5 - 110.4)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2023

Gli artt. 80 co. 5 lett. b) e 110 co. 4 d.lgs. n. 50/2016 vanno intesi nel senso che, per le imprese in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, la partecipazione all’affidamento di pubbliche commesse è subordinata all’autorizzazione del giudice soltanto se non sia ancora intervenuta l’omologa del concordato. Dopo l’omologa, l’autorizzazione non occorre, come non occorre che la partecipazione sia accompagnata dal deposito della relazione di un professionista indipendente attestante la conformità al piano concordatario e la capacità dell’impresa di adempiere al contratto, che, nel sistema delineato dall’art. 95 co. 3 e 4 del d.lgs. n. 14/2019, costituisce appunto il presupposto dell’autorizzazione.

Che la necessità dell’autorizzazione del giudice e la presupposta relazione indipendente si collochi nella sola fase che intercorre fra la presentazione della domanda di concordato preventivo e l’omologa del concordato trova conferma, oltre che dalla collocazione della norma nella sezione dedicata agli “Effetti della presentazione della domanda di concordato”, nella lettera dell’art. 95 co. 4. La norma esige che la relazione attesti la conformità al piano concordatario “ove predisposto”, la quale non avrebbe senso se riferita alla fase successiva all’omologazione; e ancora meno senso avrebbe in chiave sistematica, considerato che, lo si è visto, ai fini dell’omologazione è l’intero piano concordatario, e non la partecipazione a una singola gara pubblica d’appalto, a dover essere attestato, mediante relazione di un professionista indipendente, nella sua fattibilità e nella garanzia della sostenibilità economica dell’impresa.

Né, evidentemente, sarebbe ragionevole interpretare l’art. 85 co. 5 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 nel senso di riservare l’ammissione alle gare ai soli concorrenti per i quali la procedura di concordato sia pendente, con esclusione delle imprese per le quali il concordato sia stato omologato, cui l’art. 95 co. 3 e 4 d.lgs. n. 14/2019 non si applica.

PROCEDURA DI INTERPELLO - NON E' AMMESSA ALCUNA RIMODULAZIONE DELLA GRADUATORIA (110)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Come chiarito dal giudice di appello (da ultimo, Cons. Stato, III, 5 aprile 2018, n. 2106), il procedimento di interpello di cui all’art. 140 del d. lgs. n. 163 del 2006 – riproposto dall’odierno art. 110 d.lgs. n. 50 del 2016 – si configura come un segmento di un’unica procedura di affidamento, avviata con la pubblicazione del bando e conclusa con l’affidamento dell’appalto.

Più in generale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2231), l’art. 110 cit. impone espressamente, al verificarsi delle ipotesi tassative ivi indicate, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, secondo l’ordine risultante dalla relativa graduatoria e, comunque, senza consentire o ammettere una rimodulazione di quest’ultima.

L’art. 110 del Codice dei contratti, infatti, disciplina alcune ipotesi tassative (tra le quali il caso di risoluzione del contratto) di affidamento del completamento dei lavori o del servizio mediante progressivo interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, secondo l’ordine della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

In tali casi tassativi – sebbene la procedura concorsuale sia da considerarsi terminata e l’offerta a suo tempo formulata non sia più vincolante nei confronti dell’amministrazione, essendo ormai concluso quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione alla gara -, per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, il legislatore obbliga la stazione appaltante ad avvalersi degli esiti della competizione espletata nonché ad attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento (quale ad esempio l’indizione di una nuova gara, come prevedeva l’art. 140 del pregresso Codice dei contratti pubblici), né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti così come cristallizzatosi.

L’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica – id est l’aggiudicazione – e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento vi sia una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), viene superata dalla “conferma” delle stesse in sede di interpello (così Cons. Stato, III, 6 marzo 2017, n. 1050).

Proprio la circostanza che il sub-procedimento di interpello non ha valenza autonoma, ma si inserisce sempre nell’originario procedimento di evidenza pubblica, porta a concludere che alla risposta positiva dell’operatore interpellato deve comunque far seguito un formale (e nuovo) provvedimento di aggiudicazione, che vada a sostituire quello venuto meno a seguito del recesso dell’amministrazione, con la conseguenza che fino a tale momento l’interpellato – venutosi a trovare in posizione equiparabile a quella del concorrente “primo graduato”, dunque titolare di una mera aspettativa di fatto all’aggiudicazione – non potrebbe vantare, secondo la regola generale, una posizione soggettiva qualificata e differenziata tutelabile in sede giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, III, 6 marzo 2018, n. 1441).

Applicando le descritte coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie, deve escludersi in capo alla ricorrente la titolarità di una posizione giuridica qualificata dall’esito della precedente selezione, come tale illegittimamente pretermessa dall’intervenuta revoca della procedura di gara e dalla consequenziale indizione di una nuova selezione, sicché, non configurandosi alcun preciso obbligo della stazione appaltante di provvedere allo scorrimento della graduatoria, è precluso in radice il presupposto costitutivo della sollevata censura.


DISCREZIONALITA' DELLA PA - SCORRIMENTO IN GRADUATORIA - A SEGUITO RINUNCIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (110)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2022

Con il primo motivo la ricorrente sostiene l’insussistenza dei presupposti perché l’A…. potesse procedere allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016. Tale disposizione, infatti, secondo l’esposizione della ricorrente, troverebbe applicazione solo nelle specifiche ipotesi da essa tassativamente contemplate, tra le quali non sarebbe riconducibile quella in esame, non trattandosi di scorrimento della graduatoria ai fini della prosecuzione del servizio dopo la risoluzione del contratto di appalto, ma di scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia, da parte dell’originario aggiudicatario, verificatasi prima della stipula del contratto.

Il rilievo, come detto, non è decisivo.

E’ vero che la citata deliberazione del commissario straordinario n. 307 del 28 aprile 2021 contiene un espresso richiamo all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, ma è altrettanto vero che la successiva delibera commissariale n. 572 del 19 luglio 2021 ha rettificato il predetto richiamo normativo precisando come il disposto “scorrimento della graduatoria di aggiudicazione a seguito della mancata stipulazione del contratto non sia assimilabile alle fattispecie disciplinate dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016” ma sia riconducibile al più ampio ambito dello scorrimento della graduatoria quale espressione della discrezionalità amministrativa di rispondere all’interesse pubblico in maniera alternativa all’espletamento di una nuova procedura di gara.

Questo Tribunale ha del resto già precisato che, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, la rinuncia all’aggiudicazione definitiva per sopraggiunto disinteresse da parte dell’aggiudicataria, intervenuta in una fase antecedente alla stipula contrattuale, non determina necessariamente l’azzeramento della procedura concorsuale espletata ma restituisce all’amministrazione il potere di scegliere, per il conseguimento del bene perseguito, tra l’avvalersi della procedura espletata attraverso lo scorrimento della graduatoria o il procedere all’indizione di una nuova gara, adottando un provvedimento motivato in ordine alle ragioni della scelta effettuata (TAR Sardegna, Sezione II, n. 239 del 27 aprile 2020).

Si è peraltro anche precisato che, conclusa la fase di ammissione, ogni successiva vicenda non incide sulla graduatoria, che rimane così cristallizzata, dovendosi procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7533 del 2021).



FALLIMENTO -CESSIONE DEL CONTRATTO APPALTO - NO COMPLETO TRASFERIMENTO ATTIVITA' AGGIUDICATARIO SOSTITUITO

CORTE GIUST EU CONCLUSIONI 2021

L’articolo 72, paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE dev’essere interpretato nel senso che il fatto che un nuovo contraente sia subentrato nei diritti e negli obblighi dell’aggiudicatario iniziale derivanti da un accordo quadro, dopo che tale accordo gli è stato ceduto dal curatore fallimentare in seguito alla dichiarazione di fallimento dell’aggiudicatario iniziale, implica che il nuovo contraente debba essere considerato succeduto in tutto o in parte all’aggiudicatario iniziale ai sensi di tale disposizione. Non è necessario che detta cessione sia accompagnata dal trasferimento al nuovo contraente di parte dell’attività dell’aggiudicatario iniziale destinata all’esecuzione dell’accordo quadro.

FALLIMENTO AGGIUDICATARIO - PROCEDURA DI INTERPELLO - NON HA VALENZA AUTONOMA (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Ai sensi dell’art. 110, commi primo e secondo d.lgs. n. 50 del 2016, “[…] le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2.L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta”.

Nel caso di specie il procedimento di interpello, ancorché attivato, non risulta essere stato definito con un formale provvedimento idoneo ad aggiudicare la gara in favore di .......... s.r.l. e, per tal via, a far sorgere in capo alla stessa una legittima aspettativa giudizialmente tutelabile.

Al riguardo, va confermato l’orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cons. Stato, III, 5 aprile 2018, n. 2106) secondo cui il procedimento di interpello di cui all’art. 140 del d.lgs n. 163 del 2006 – riproposto dall’odierno art. 110 d.lgs. n. 50 del 2016 – si configura come un segmento di un’unica procedura di affidamento, avviata con la pubblicazione del bando e conclusa con l’affidamento dell’appalto.

Più in generale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2231), l’art 110 cit. impone espressamente, al verificarsi delle ipotesi tassative ivi indicate, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, secondo l’ordine risultante dalla relativa graduatoria e, comunque, senza consentire o ammettere una rimodulazione di quest’ultima.

L’art. 110 del Codice dei contratti, infatti, disciplina alcune ipotesi tassative (tra le quali il caso di risoluzione del contratto) di affidamento del completamento dei lavori o del servizio mediante progressivo interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, secondo l’ordine della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

In tali casi tassativi – sebbene la procedura concorsuale sia da considerarsi terminata e l’offerta a suo tempo formulata non sia più vincolante nei confronti dell’amministrazione, essendo ormai concluso quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione alla gara – per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa il legislatore fa obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento (quale ad esempio l’indizione di una nuova gara, come prevedeva l’art. 140 del pregresso Codice dei contratti pubblici), né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti così come cristallizzatosi.

L’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica – id est l’aggiudicazione – e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento vi sia una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), viene superata dalla “conferma” delle stesse in sede di interpello (così Cons. Stato, III, 6 marzo 2017, n. 1050).

In ciò risiede dunque la particolarità del sub-procedimento di interpello, non anche – come invece sostenuto dall’appellante Omissis s.r.l. – nell’attribuire all’assenso dell’operatore interpellato l’effetto (di fatto, un automatismo) di tener luogo della formale nuova aggiudicazione della gara.

Proprio la circostanza che il sub-procedimento di interpello non ha valenza autonoma, ma si inserisce sempre nell’originario procedimento di evidenza pubblica, porta a concludere che alla risposta positiva dell’operatore interpellato deve comunque far seguito un formale (e nuovo) provvedimento di aggiudicazione, che vada a sostituire quello venuto meno a seguito del recesso dell’amministrazione, con la conseguenza che fino a tale momento l’interpellato – venutosi a trovare in posizione equiparabile a quella del concorrente “primo graduato”, dunque titolare di una mera aspettativa di fatto all’aggiudicazione – non potrebbe vantare, secondo regola generale, una posizione soggettiva qualificata e differenziata tutelabile in sede giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, III, 6 marzo 2018, n. 1441).

Deve pertanto concludersi che nel caso di specie nessuna aggiudicazione – tantomeno implicita – in favore di Omissis s.r.l. era intervenuta al momento in cui l’amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, si determinava alla revoca del precedente provvedimento di recesso, in quanto maggiormente rispondente – nel caso concreto – alla cura del pubblico interesse, con conseguente insussistenza del presupposto (giuridico e fattuale) su cui riposa il motivo di appello.


SUBENTRO NEL CONTRATTO APPALTO INTEGRATO DELLA SECONDA CLASSIFICATA – AMMESSO ALLE MEDESIME CONDIZIONI DELL'OFFERTA ORIGINARIA (110.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito in termini generali come la nozione di “subentro” vada intesa in senso atecnico e non strettamente lessicale, valendo a designare un nuovo contratto per la prosecuzione e l’esaurimento delle lavorazioni, non già una vicenda stricto sensu modificativa sul piano soggettivo del rapporto contrattuale (già) in essere (cfr. Cons. Stato, V, 30 novembre 2015, n. 5404; III, 12 settembre 2012, n. 4831); per questo, ha ritenuto che i termini del subentro non possano che essere quelli espressi dall’offerta dell’impresa subentrante, sicché detto subentro deve avvenire “secondo le condizioni della gara originaria e l’offerta fatta dal subentrante in quella gara originaria” (Cons. Stato, n. 5404 del 2015, cit.); ciò che incide sia sui profili economici dell’affidamento, sia sul progetto da realizzare (cfr. anche Cons. Stato, V, 18 luglio 2017, n. 3539).

3.1.3. Non vale richiamare, in senso inverso, l’art. 140, comma 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006, a tenore del quale «Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori […]», con la precisazione che (comma 2) «L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta» (cfr., adesso, l’art. 110, comma 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016).

La disposizione ha infatti tutt’altro ambito applicativo, riguardando le «Procedure di affidamento» in caso di «fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto» (cfr., al riguardo, anche l’art. 10.5 del disciplinare di gara).

Come chiarito dalla giurisprudenza, si tratta di una norma di carattere eccezionale soggetta a regole di stretta interpretazione (Cons. Stato, n. 5404 del 2015, cit.; VI, 12 aprile 2011, n. 2260), che ha ad oggetto il diverso caso in cui vi sia non già un vero e proprio subentro giudizialmente disposto (in esito alla dichiarazione d’inefficacia del contratto), bensì un nuovo affidamento a seguito del fallimento del precedente appaltatore, ovvero della risoluzione o recesso del contratto con questi stipulato.

Occorre rammentare, infatti, che la previsione del comma 2, in base alla quale «L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta», è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), d.lgs. n. 152 del 2008 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62) per superare la procedura d’infrazione n. 2307/2007 avviata dalla Commissione europea in relazione all’originaria formulazione della disposizione, a tenore della quale l’affidamento doveva avvenire «alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara».

Il problema che si poneva era quello delle potenziali forme di affidamento diretto, in violazione dei principi concorrenziali, che potessero aver luogo in applicazione di tale originaria formulazione in ipotesi di fallimento dell’affidatario o di risoluzione contrattuale, in specie a fronte dell’eventualità di una “rinegoziazione dell’offerta” in fase di riassegnazione dell’appalto (cfr. la nota C(2008)0108 del 30 gennaio 2008 della Commissione).

Nessuna pertinenza rispetto a ciò presenta - né a mente del testo dell’art. 140, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, che si riferisce ai soli casi di fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell’esecutore, ovvero di risoluzione o recesso del contratto, né a fronte della ratio della novella normativa, collegata alla problematica suindicata - la ben diversa ipotesi di vero e proprio subentro disposto giudizialmente in esito alla dichiarazione d’inefficacia del contratto, a sua volta prevista dallo stesso diritto europeo quale apposito rimedio giudiziale nel sistema del diritto degli appalti pubblici (cfr., in particolare, l’art. 2-quinquies direttiva 2007/66/CE).

La fonte di un siffatto subentro è costituita infatti non già dall’art. 140 d.lgs. n. 163 del 2006, bensì dall’art. 124 Cod. proc. amm., che riguarda proprio la «domanda di conseguire l’aggiudicazione», condizionatamente alla «dichiarazione di inefficacia del contratto».

In tale prospettiva, il subentro configura non già una (distinta) «Procedur[a] di affidamento» (cfr., in tal senso, la rubrica dell’art. 140 d.lgs. n. 163 del 2006), bensì uno strumento di «Tutela in forma specifica» (art. 124 Cod. proc. amm.) volto ad assicurare il medesimo bene che sarebbe originariamente spettato al ricorrente in assenza dell’errore commesso dall’amministrazione: per questo «l’aggiudicazione» domandata dal ricorrente e accordata dal giudice (i.e., il c.d. “subentro”) non può che avvenire alle condizioni d’offerta dello stesso ricorrente, ripristinando così in natura la situazione del corretto affidamento, con emendatio dell’errore verificatosi nell’esercizio dell’azione amministrativa.

Come chiarito, la parte dell’affidamento relativa alla predisposizione del progetto è ormai eseguita, risultando esaurita; il che rende non più possibile il subentro della Impresa P. alle condizioni - che pure dovrebbero trovare applicazione - di cui alla propria offerta.

Va senz’altro escluso, al riguardo, che possa darsi luogo a una replicazione delle attività di progettazione già eseguite, tanto più in assenza d’una statuizione di retroattività della dichiarazione d’inefficacia del contratto contenuta nella sentenza: il corrispondente interesse dell’amministrazione all’attività di progettazione, anche quale creditrice della relativa prestazione contrattuale, deve ritenersi infatti ormai pienamente soddisfatto, né la sentenza ha previsto un subentro anche rispetto alle attività già ultimate.

Del resto, il principio per cui il subentro debba avvenire alle proprie condizioni d’offerta non può spingersi sino a vanificare le attività esecutive già compiute e a obliterare il corrispondente interesse (soddisfatto) dell’amministrazione: per quanto ispirate ai principi della concorrenza e governate da norme volte ad assicurare la regolare e trasparente competizione fra gli operatori economici, le procedure per l’affidamento delle commesse pubbliche sono pur sempre rivolte alla soddisfazione d’un interesse pubblico alla realizzazione di un’opera o alla prestazione d’un servizio o d’una fornitura.

A voler diversamente ragionare, ammettendo che il subentro in natura debba avvenire anche al costo della replicazione di prestazioni già eseguite, si finirebbe evidentemente per capovolgere lo stesso significato delle procedure a evidenza pubblica e del c.d. “ricorso al mercato” per la prestazione di lavori e servizi pubblici: invero, si bandiscono procedure di gara al fine di assegnare in modo trasparente e concorrenziale le prestazioni di cui l’amministrazione abbisogna, non già per consentire alle imprese di eseguire prestazioni nei confronti dell’amministrazione a prescindere dall’interesse di quest’ultima.

In conclusione, non è senz’altro ipotizzabile che l’Impresa P. esegua, in ragione del subentro accordatole, prestazioni già completate e in relazione alle quali non residua alcun interesse in capo all’amministrazione; per questo il subentro dovrà avere ad oggetto - anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza, che non ha previsto alcuna retroattività nella dichiarazione d’inefficacia del contratto e negli effetti del subentro stesso - le sole prestazioni non ancora eseguite in favore dell’amministrazione.

In tale contesto, l’aver escluso che possa ripetersi l’attività di progettazione determina alcune precise conseguenze anche sulla fase esecutiva - effettivamente interessata dal subentro - di realizzazione dell’opera: se il progetto, ormai predisposto e approvato, risulta in sé intangibile, anche i lavori di sua realizzazione non potranno evidentemente che seguirlo ed attenersi allo stesso.

Può affermarsi allora che, alla luce dell’oggetto e della concreta e attuale condizione dell’affidamento, ricorra nella specie un’ipotesi d’impossibilità di subentro secondo le modalità astrattamente applicabili, e cioè alle condizioni d’offerta formulate dalla Impresa P.




FALLIMENTO ESECUTORE - PROCEDURA INTERPELLO - OBBLIGATORIA SENZA POTERE DISCREZIONALE PA (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Ritiene il Collegio che la fattispecie sia regolata, ratione temporis, dall’art. 110 del codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016, la cui disciplina richiama quella dell’abrogato art. 140 del d.lgs. n. 163/2006, versandosi nell’ipotesi della risoluzione del contratto (per fallimento) della aggiudicataria nella fase esecutiva del contratto.

La norma impone espressamente, in tale caso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo l’ordine risultante dalla relativa graduatoria.

Ciò senza consentire o ammettere una rimodulazione della graduatoria medesima sulla base del disciplinare di gara, la cui vigenza è definitivamente superata dall’approvazione della graduatoria formatasi in esito alla stessa, rispetto alla quale ebbe a trovare applicazione il dispositivo inerente all’assegnazione dei singoli lotti.

L’art. 110 del codice dei contratti, difatti, disciplina alcune ipotesi tassative (tra le quali il caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto) di affidamento del completamento dei lavori o del servizio mediante interpello progressivamente dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Lo scorrimento della graduatoria non è condizionato all’evenienza che il concorrente interpellato sia attualmente non affidatario di altro servizio (in esito ad altra o alla stessa gara, suddivisa in più lotti).

In tali casi tassativi previsti dall’art. 110 cit., sebbene la procedura concorsuale è da considerarsi terminata e l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell'amministrazione, ovvero è cessato quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione alla gara, tuttavia per ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa è obbligatorio per la stazione appaltante avvalersi degli esiti della competizione espletata e attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile esercizio alcuno di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento ( quale ad es. l’indizione di nuova gara, come prevedeva l’art. 140 del pregresso codice), né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell’ordine di classificazione dei concorrenti, così come cristallizzatosi nella graduatoria.

L'oggettiva circostanza che tra l'evento terminale della procedura di evidenza pubblica, id est l'aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell'interpello per lo scorrimento ci sia una netta cesura, determinata dall'efficacia temporale delle offerte (che la legge, e nella specie anche la lex di gara, limita nel tempo), viene superata dalla « conferma » delle stesse in sede di interpello. (Consiglio di Stato sez. III, 06/03/2017, n.1050).

Facendo applicazione della norma al caso in esame, emerge che Intercent- ER nel procedere all’interpello illegittimamente non ha, di fatto, rispettato l’ordine della graduatoria.



AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - IRREGOLARITA' TRIBUTARIA - IMPEGNO VINCOLANTE A PAGARE - NON OPERA CAUSA DI ESCLUSIONE (80.4)

ANAC DELIBERA 2021

Nel caso di impresa in amministrazione straordinaria partecipante a procedura di gara, l’ammissione al passivo del debito fiscale e il previsto pagamento secondo la procedura concorsuale, tenuto conto del programma di recupero, integra la fattispecie di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 secondo cui la causa di esclusione determinata dall’irregolarità tributaria non opera se l’operatore economico si sia impegnato in modo vincolante a pagare il debito.

IMPRESE IN CONCORDATO - ATTO DI SEGNALAZIONE ANAC

ANAC DELIBERA 2020

L’Autorità segnala

- l’opportunità di sospendere la vigenza dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e, per l’effetto, di allineare la sua entrata in vigore con quella dell’articolo 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019;

- l’opportunità di riformulare la disposizione dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, coordinandola con l’articolo 186-bis della legge n. 267/1942 e con l’articolo 95 del decreto legislativo n. 14/2019, nel senso di riconoscere al giudice delegato, che autorizza l’impresa in concordato a partecipare a nuove gare o a stipulare un contratto di subappalto, la facoltà di chiedere un parere ad ANAC nel caso in cui la documentazione presentata dall’impresa non garantisca la capacità della stessa di portare a termine regolarmente l’affidamento.

PROCEDURA DI INTERPELLO (110.1 – 110.2)

ANAC DELIBERA 2020

La procedura d’interpello consente alla stazione appaltante, nei casi individuati dalla norma, di affidare il completamento dell’esecuzione del contratto a un operatore economico diverso dall’originario aggiudicatario, selezionato scorrendo la graduatoria, dal secondo miglior classificato al quinto. L’istituto, già presente nella l. n. 109/1994 con riferimento ai soli lavori, è stato oggetto di una procedura d’infrazione comunitaria (procedimento n. 2007/2309/C del 30 gennaio 2008), che ha censurato la possibilità, originariamente prevista, di applicare al concorrente interpellato le condizioni dallo stesso offerte in sede di gara, in quanto veicolo per la rinegoziazione dell’appalto, in assenza di nuova procedura di gara o dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata, e dunque lesiva del principio di concorrenza. Il legislatore nazionale ha recepito le censure inserendo, con il d. lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo correttivo), la previsione dell’affidamento dell’appalto alle medesime condizioni dell’originaria aggiudicazione (art. 140, comma 2: “L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta”). Dal principio dell’immodificabilità delle originarie condizioni contrattuali discende l’inammissibilità dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, dello jus variandi rispetto alle condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 10 agosto 2016, n. 3573).

Ciò posto, occorre tuttavia considerare che l’Autorità ha avuto modo di osservare che la procedura di interpello, come emerge dalla lettera della norma (“(…) al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori”), costituisce un nuovo affidamento rispetto a quello originario - al quale segue la stipula di un nuovo contratto - che si sostanzia nell’avvio di un apposito nuovo procedimento amministrativo teso alla pronuncia della nuova aggiudicazione in favore del concorrente interpellato (Parere sulla normativa AG-33 del 17 dicembre 2009). Il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato che “Non è revocabile in dubbio che la procedura d’interpello, promossa sua sponte dalla stazione appaltante nei casi previsti dall’art. 140 d.lgs. n. 163/2006, rientri nel genus delle procedure d’affidamento. La specificità della procedura riposa sul fatto che vengono interpellati esclusivamente i soggetti utilmente collocati nella originaria graduatoria di gara e l’aggiudicatario, all’esito dell’interpello, deve completare i lavori alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario (…). Conseguentemente l’affidamento obbedisce alle medesime norme che governano le procedure di gara che, per inemendabili ragioni di ordine pubblico generale (ed economico), definiscono le cause soggettive ostative alla partecipazione alle procedure d’affidamento (…)” (Consiglio di Stato, 10 agosto 2016, n. 3578). Trattandosi di un nuovo procedimento – nella specie, di una procedura di affidamento - in ragione del principio tempus regit actum, esso soggiace alla disciplina vigente al momento in cui si è verificata la condizione (nel caso in esame, la risoluzione del contratto) in presenza della quale, secondo la norma, è possibile farvi ricorso (Cfr. Deliberazione del 9 marzo 2011, n. 32).

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A – Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara di Trieste - Importo a base di gara: 120.609.270,55 euro - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONCORDATO IN BIANCO - NON IMPEDISCE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ENTRATA IN VIGORE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 80 E 110 (110)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2019

La presentazione di una domanda di concordato “in bianco”, con riserva di istanza per il concordato con continuità aziendale, non impedisce di per sé la partecipazione ad una procedura di gara, non determinando la perdita dei requisiti in capo all’operatore (cfr., fra le più recenti sentenze, TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 11143/2019 con la giurisprudenza ivi richiamata, oltre a TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 2877/2015).

Del resto, l’art. 161 comma 7 della LF stabilisce che dopo la presentazione dell’istanza di ammissione e prima della decisione del Tribunale di cui al successivo art. 163, il debitore possa compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione, se autorizzato dal Tribunale o anche atti di ordinaria amministrazione ed il Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione III n. 2963/2019, ha addirittura escluso che la partecipazione ad una pubblica gara in pendenza di domanda per l’ammissione al concordato costituisca un atto di straordinaria amministrazione, necessitante pertanto dell’autorizzazione del Tribunale.

L’art. 186-bis della LF, poi, prevede espressamente che, dopo la presentazione della domanda di cui al precedente art. 161, sia possibile la partecipazione ad una procedura di gara, purché ciò sia autorizzato dal Tribunale.

Inoltre l’art. 110 del codice dei contratti pubblici – sempre nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia – consente all’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale di eseguire i contratti già stipulati o di partecipare a procedure di affidamento.

Si evidenzia poi, per doverosa completezza, che non possono trovare applicazione nel presente giudizio le recenti modifiche agli articoli 80 e 110 del codice dei contratti pubblici introdotte con il decreto legge n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019 (c.d. sblocca cantieri), in quanto il bando della gara di cui è causa è stato pubblicato nell’anno 2018 (..), quindi ben prima dell’entrata in vigore della riforma legislativa di cui sopra.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA – G.O.

TAR SICILIA CT SENTENZA 2019

È pacifica, infatti, l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie in tema di appalto pubblico, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto, ancorché l’atto rescissorio della P.A. abbia la “forma” dell’atto amministrativo, perché è al giudice ordinario che spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative (ex plurimis, Cass. civ. Ss. UU. Ord. 10 gennaio 2019, n. 489; 3 maggio 2017, n. 10705; Cons. Stato Sez. III,8 giugno 2016, n. 2450; Sez. V, 17 ottobre 2008 n. 5071 e 28 dicembre 2006, n. 8070; T.A.R. Sicilia – Catania Sez. I, 28 agosto 2018, n. 1743; T.A.R. Lombardia – Milano Sez. IV, 30 novembre 2016, n. 2261; T.A.R. Campania- Napoli, sez. VII, 5 giugno 2009 n. 3110).

Non appare, invece, fondata la prospettazione della ricorrente secondo la quale oggetto di impugnazione sarebbe costituito dalla parte del provvedimento concernente lo “scorrimento della graduatoria”, atteso che questo ultimo segmento (peraltro, già definito alla data di introduzione del ricorso con conseguente manifesta carenza di interesse all’ annullamento) costituisce solo una mera conseguenza della disposta risoluzione contrattuale.

Del resto, se, come è noto, ai fini del riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a., rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, (Cassazione civile, sez. un., 25 giugno 2010 n. 15323), ne consegue, nel caso di specie, che, poiché il petitum sostanziale azionato è, senza dubbio, costituito da una domanda diretta ad accertare la correttezza della contestata risoluzione (e la conseguente illegittimità dello scorrimento della graduatoria) ai soli fini risarcitori , la presente controversia, concentrandosi inequivocamente sulla disposta risoluzione del contratto, rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario che, peraltro, è già stato adito dalla parte ricorrente con formulazione della medesima domanda risarcitoria richiesta con il ricorso in esame.

IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ – IMPOSSIBILITÀ RIVESTIRE RUOLO MANDATARIA – SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA 2019

Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 – bis, comma 6, del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. h) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli articoli 3, 41 e 97, della Costituzione.

CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE - NON È CAUSA DI ESCLUSIONE (80.5.B – 110)

TAR TOSCANA SENTENZA 2019

Le cause di esclusione dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, sotto il profilo (della mancanza) dei necessari requisiti soggettivi, sono stabilite dall’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Per quanto rileva nella presente sede, la disposizione di cui al comma 5, lett. b) del medesimo statuisce che devono essere escluse dalla partecipazione alle gare d’appalto, tra le altre, le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo “salvo il caso di concordato con continuità aziendale” e “fermo restando quanto previsto dall’articolo 110” del medesimo Codice. La norma quindi esclude dal proprio ambito di applicazione e, con ciò, dal novero delle circostanze espulsive la procedura di concordato con continuità aziendale.

LEGITTIMA NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE L’ESCLUSIONE DEI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI È “IN CORSO” UN PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO, SALVO NEL CASO IN CUI IL PIANO DI CONCORDATO PREVEDA LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ

CORTE GIUST EU SENTENZA 2019

L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.

ATI - CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE - LIMITI PARTECIPATIVI MANDANTE/MANDATARIA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (80.5.B - 110.3)

TAR LAZIO ORDINANZA 2018

Impedire la partecipazione alle gare, nell’ipotesi in cui la Società sottoposta a concordato in continuità sia la mandataria, appare ingiustificata.

Peraltro, lo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006 ha previsto un importante rimedio in suo favore, in caso di fallimento del soggetto mandatario di un R.T.I., stabilendo, all’art. 37, che tale Raggruppamento “può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.”.

Evidentemente questo vale anche nel caso in cui l’impresa mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, già soggetta a concordato in continuità sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione o comunque nel corso della gara, una volta aggiudicata la gara stessa al Raggruppamento, sia poi sottoposta a fallimento durante l’esecuzione contrattuale.

Ne consegue che una previsione restrittiva, come quella contenuta nell’art. 186 bis, 6° comma, della legge fallimentare, al quale fa rinvio l’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, appare al Collegio irragionevole, quindi in violazione dell’art. 3 della Costituzione. Data l’irragionevolezza, appare configurarsi un’ingiustificata limitazione della libertà di iniziativa economica, sancita dall’art. 41 della Costituzione.

A parere di questo Giudice, resta conseguentemente violato anche il principio della concorrenza, essendo, senza motivo valido, limitata la partecipazione alle gare. Quindi appare leso anche l’art. 117, 2° comma, lett. a), della Costituzione, essendo quello di concorrenza, cui la massima partecipazione alle gare è funzionale, un principio cardine dell’Unione europea.

L’art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 ha stabilito: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:… b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale”.

In tale nuova norma viene sempre ed indistintamente eccettuato il caso del concordato con continuità aziendale rispetto a tutti i casi di procedura concorsuale, che invece determinano l’esclusione dalla gara.

Le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici, dato il tenore letterale inequivocabile ed il carattere speciale, in quanto riferite specificamente alla partecipazione alle pubbliche gare ed all’esecuzione appunto dei contratti pubblici, prevalgono nella materia in esame sulla disposizione di cui all’art. 186 bis della legge fallimentare.

Il Tribunale sospende il giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 186 bis, quinto e sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. h, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 134, per violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione, laddove consente la partecipazione alle gare pubbliche alle Imprese singole, se sottoposte a concordato con continuità aziendale, e ai Raggruppamenti temporanei di Imprese, ove vi sia sottoposta una mandante, ma la vieta ai Raggruppamenti temporanei di Imprese, nel caso in cui sia la mandataria assoggettata a tale procedura.

SOCIETÀ IN CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE – MANCATA PRODUZIONE AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO (110.3 - 110.4)

TAR TRENTINO TN SENTENZA 2017

Con il d.l. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, l’art. 38 (“requisiti di ordine generale”) del d.lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 è stato modificato, e che a seguito di tale modificazione il concordato con continuità aziendale non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e dalla stipula dei relativi contratti.

A seguito di ciò anche l’art. 186 bis L.F. è stato modificato con l’inserimento del comma 4, il quale stabilisce che “successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale”.

Il complesso quadro normativo è stato interpretato dal prevalente insegnamento giurisprudenziale, cui questo Tribunale aderisce, nel senso che la procedura di concordato, per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa ex art. 181 L.F., e che a seguito della pronuncia di questo si verifica per l’imprenditore il passaggio dal regime di spossessamento attenuato, proprio della procedura, al riacquisto della piena capacità di agire, e per gli organi tutori dal potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria amministrazione ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato (cfr. Cass. civ., sez. VI n. 2695/2016 e sez. I n. 12265/2016; Cons. di Stato, sez. III n. 2305/2012 e sez. V, ordinanza n. 158/2017; Trib. Padova 16.7.2015; Trib. Monza 13.2.2015).

Inoltre, nella stessa linea interpretativa va collocata la determinazione ANAC n. 3 di data 23.4.2014, in cui è precisato che in ambito concordatario “la cessazione della causa ostativa coincide …con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 180 L.F.”

Ciò posto, il Collegio ritiene che il delineato quadro normativo, in uno alla surriferita interpretazione, non debba ritenersi mutato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) ed in particolare dell’art. 110, comma 3 e 4, invocato dalla intimata amministrazione: la norma prevede sì che l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi o di eseguire i contratti già stipulati “su autorizzazione del giudice delegato, sentito l’ANAC”, ma non è tale da determinare un’incisione sulle diverse e separate fasi che scandiscono la procedura concordataria disciplinata dalla L.F., ed in particolare sulla definizione di questa a seguito del “giudizio di omologazione” (art. 180) e della “chiusura della procedura” (art. 181). In assenza di ulteriori specificazioni, invero non rinvenibili nella norma, deve ragionevolmente ritenersi che la citata disposizione del nuovo codice si riferisca pur sempre alla fase antecedente l’omologazione, ed in particolare a quella precedente dell’ammissione, come del resto pure letteralmente si esprime, laddove la previsione sia dell’autorizzazione del giudice delegato sia del parere ANAC è riferita ad un’impresa “ammessa” al concordato, e dunque non ancora omologato.

CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE - AUTORIZZAZIONE ANAC (110.3)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2017

Malgrado l’art. 110 c. 3 cit. preveda che il concorrente ammesso ad un concordato con continuità aziendale possa prendere parte ad una procedura di affidamento “su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac”, alla luce di quanto sopra evidenziato, detto parere non può essere considerato una condicio sine qua non alla partecipazione, ciò che contrasterebbe espressamente con la volontà del legislatore, come desumibile dai lavori parlamentari.

Il parere citato dall’art. 110 c. 3 cit. è infatti rilasciato dall’Anac in favore del giudice delegato, e non della stazione appaltante, a cui solo spetta autorizzare la partecipazione dell’impresa ammessa ad un concordato con continuità aziendale alla procedura d’appalto, non avendo a tal fine la concorrente altro obbligo che munirsi di detta autorizzazione giudiziaria, e non invece anche del parere Anac.

I.1.2) In ogni caso, ritiene ulteriormente il Collegio che la mancata produzione di detto parere non avrebbe potuto dar luogo, sic et simpliciter, all’esclusione della controinteressata, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, quanto invece, eventualmente, ad una richiesta di soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 D.Lgs. n. 50/2016, non essendo la documentazione mancante afferente all’offerta tecnica ed economica, quanto invece ad una carenza, peraltro solo parziale, di quella necessaria alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione.

In contrario non rileva quanto affermato da C.S., Sez. V, 28.12.2016 n. 5488, invocata dalla ricorrente nella propria memoria finale, secondo cui, nell'ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire alla mancanza di documentazione essenziale ai fini dell'ammissione, ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara. In base alla prospettazione suggerita dalla stessa ricorrente, in relazione a quanto previsto nell’art. 110 cit., ai fini della partecipazione ad una procedura di evidenzia pubblica, il concorrente ammesso ad un concordato con continuità aziendale dovrebbe infatti produrre congiuntamente l’autorizzazione del giudice delegato, ed il parere dell’Anac; avendo la controinteressata messo a disposizione della stazione appaltante uno dei due documenti richiesti, la stessa ha così fornito un principio di prova del possesso del requisito di che trattasi, ciò che è quindi sufficiente ad attivare il soccorso istruttorio (C.S., Sez. V, 15.10.2015 n. 4768), diversamente dal caso in cui un concorrente abbia invece radicalmente omesso la dimostrazione del possesso del requisito.

Parimenti, non rilevano i principi affermati da C.S., Sez. III, 2.3.2017 n. 975, anch’essa richiamata dalla ricorrente nella propria memoria finale, al fine di sostenere la non applicabilità del soccorso istruttorio nella fattispecie. Secondo detta sentenza, per poter validamente invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza di una ricorrente volta ad ottenere l’esclusione dell’aggiudicataria, quest’ultima deve dimostrare in giudizio di disporre del requisito, ciò che non ha avuto luogo nel caso di specie, in cui il parere Anac non è stato reso. Come tuttavia sopra evidenziato, detto parere non avrebbe potuto essere richiesto dalla controinteressata, né peraltro dalla stazione appaltante, ma da un soggetto terzo, e quindi dal giudice delegato, diversamente dal caso deciso da C.S. n. 975/17 cit., in cui la dimostrazione del possesso del requisito oggetto di regolarizzazione ricadeva esclusivamente nella disponibilità del concorrente. I principi affermati in detta sentenza, in quanto finalizzati a gravare il concorrente della dimostrazione in giudizio del possesso di un requisito che il medesimo avrebbe già dovuto fornire alla stazione appaltante in sede procedimentale, non sono conseguentemente invocabili nel caso di specie in cui, come detto, la controinteressata non poteva, né in sede di gara né in quella giurisdizionale, richiedere il parere Anac, da rendersi invece in favore del giudice delegato.

OBBLIGO INDICAZIONE COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE - PRINCIPIO CONTINUITA' NEI REQUISITI NON SI APPLICA IN CASO DI SUBENTRO NEL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.

Il primo giudice ha richiamato l’autorevole orientamento dell’Adunanza Plenaria per il quale le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2015), ritenendo di non poter dare rilievo all’obiezione di Alfa per la quale l’avvenuta conclusione del procedimento di gara con l’aggiudicazione in favore della prima classificata (a.t.i. Beta) dispenserebbe le altre imprese partecipanti dall’onere di conservare i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva in vista di un possibile scorrimento. (…) In proposito ha affermato che “lo scorrimento attuato dalla stazione appaltante dopo l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della prima graduata non costituisce una nuova gara, ma si presenta quale ulteriore segmento della originaria procedura di affidamento, della quale assorbe tutti gli atti e gli adempimenti presupposti: difatti, non vi è alcuna modifica delle condizioni di gara né formulazione di nuove offerte ma solo utilizzo della medesima graduatoria in luogo della indizione di una nuova selezione concorsuale”. (..) La tesi non persuade il Collegio. (..) Nella pronuncia citata, l’Adunanza Plenaria chiarisce che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A. (..) Il presupposto perché un simile requisito possa porsi a base di un giudizio di affidabilità così pregno di rilevanza ed effetto, risiede nell’esistenza di un rapporto fra impresa ed amministrazione, dapprima caratterizzato da un momento procedimentale in cui l’impresa formula l’offerta e si impegna a mantenerla ferma nei suoi requisiti oggettivi e soggettivi, per tutta la durata della gara, e poi da un momento contrattuale in cui l’impegno si traduce in concrete obbligazioni reciproche. (..) Quando, tuttavia, la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la posizione dell’aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in posizione non utile. Mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce l’appendice negoziale e realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, giusto quanto chiarito dalla Plenaria, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata: l’offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione. (..) E’ pur vero che nelle ipotesi in cui l’amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria non vi è l’indizione di una nuova selezione concorsuale, né formulazione di nuove offerte, ma ciò non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello. (..) In ogni caso sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/07/2020 - SCORRIMENTO GRADUATORIA PER CARENZA REQUISITI

Una gara di concessione lavori con O.P.V. aggiudicata definitivamente ed in pendenza della stipula del contratto, è stata successivamente revocata in autotutela per carenza dei requisiti speciali. L'affidamento alla seconda deve avvenire agli stessi patti e condizioni del primo affidatario o non essendosi formalizzato il contratto, alle condizioni offerte dal secondo?


QUESITO del 04/06/2018 - ART 110, COMMA 2, CODICE DEI CONTRATTI (COD. QUESITO 316)

Con riferimento all'art. 110 comma 2 del codice, si chiede interpretazione del comma "L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta" ovvero se le medesime condizioni sono da intendersi anche quelle economiche (prezzo offerto) o cosa si debba intendere.


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...