ALLEGATO XVII - MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE

(allegato XII dir. 24)

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83 :

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme
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Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – CHIARIMENTI (83 – XVII)

ANAC COMUNICATO 2020

Sono state segnalate a questa Autorità alcune criticità in ordine alla partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi da parte delle imprese estere. Chiarimenti in ordine alle problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi.

MANCATA ALLEGAZIONE CAMPIONATURA – SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2019

Il campione non è, invero, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto; non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall’All. XVII, parte II, d.lgs. 50/2016, di “provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 83”, attraverso la produzione di “campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice”.

È evidente, pertanto, che l’eventuale adempimento alla richiesta di produzione di un campione non costituisce, ai sensi della lex specialis, un adempimento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta (cfr., su fattispecie analoghe, Consiglio di Stato, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 475 e Consiglio di Stato, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 371).

Non trattandosi di elemento essenziale dell’offerta e attenendo la clausola invocata dalla ricorrente incidentale ad un requisito di ammissione non previsto dalla legge o da altri atti normativi, la previsione incorre nel divieto posto dall’art. 83, co. 8 d.lgs. n. 50 del 2016: si tratta di clausola nulla, al cui rilievo il Collegio procede d’ufficio ex art. 31, comma 1, c.p.a..

SERVIZIO ANALOGO E SERVIZIO IDENTICO A QUELLO POSTO A BASE DI GARA - DIFFERENZE (83 - XVII)

ANAC DELIBERA 2018

E’ pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944) e che “la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892).

«Il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità» e che «…quand’anche un singolo servizio (o fornitura) non possa considerarsi pienamente “analogo” a quello oggetto di gara, la valutazione che dovrà compiere la stazione appaltante non potrà che essere di tipo complessivo e ciò in quanto la sommatoria di tutti i servizi o forniture dichiarate può “ragionevolmente essere considerata quale indice di idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell’appalto”» (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 85 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 12 luglio 2018, n. 1609).

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da A Srl e Provincia B – Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA per la fornitura, montaggio e posa in opera di simulatori per la realizzazione del laboratorio denominato “Operare in sala macchine” per l’Istituto Globale Carloforte Sezione Istituto Tecnico Nautico “C. Colombo”- Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione)-Finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 59.500,00; S.A.: Provincia B.

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE – PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA - CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA – IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

ANAC DELIBERA 2017

Il procedimento di valutazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara d’appalto e quello di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione da parte dei concorrenti è di competenza della stazione appaltante e deve essere fondato su un iter logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza.

In materia di requisiti di partecipazione, le disposizioni di cui agli articoli 83, 86 e all’allegato XVII costituiscono indicazioni poste anche a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla A – Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale di Campofelice di Roccella - Lascari - CIG 6828634F07 - Importo a base di gara: € 9.280.813,00 – S.A. A.R.O. di Campofelice di Roccella - Lascari

Dati relativi allo svolgimento di attività economiche - Appalti pubblici e documentazione delle forniture effettuate

GARANTE DATI PERSONALI PARERE 2001

Il "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture" prevede che le imprese concorrenti alle gare possano dimostrare le proprie capacità tecniche attraverso l´allegazione di diversi documenti, tra i quali compare anche l´elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il corrispettivo importo, data e destinatario. In sede di partecipazione alla gara, una società può pertanto comunicare dati riferiti ad altra società con la quale ha intrattenuto rapporti commerciali, relativi allo svolgimento di attività economiche.

Non merita accoglimento, pertanto, in assenza di "motivi legittimi", la richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali dell´interessato.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 09/02/2017 - COMPROVA CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Per quanto riguarda le capacita’ economico-finanziaria e tecnica richieste per la partecipazione dell’appalto, se le informazioni relative al fatturato (generale e specifico) e ai servizi svolti non sono disponibili in quanto la Ditta e’ di nuova costituzione ( Ottobre 2016) può partecipare lo stesso alla procedura? In che modo può partecipare senza avere i requisiti del fatturato richiesto ? Come deve impostare la domanda di partecipazione in tal caso???


QUESITO del 17/03/2017 - AVVALIMENTO DEI REQUISTI ATTINENTI ALLA CAPACITA' TECNICA

una ditta è di nuova costituzione (settembre 2016) come fa dimostrare le capacità tecniche se non è specificato o previsto l' avvalimento?


QUESITO del 15/05/2017 - CAPACITA' TECNICHE - DIMOSTRAZIONE PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI

La capacità tecnica relativa a prestazioni rese a favore di Enti Pubblici, deve essere comprovata dall'operatore Economico o deve essere verificata d'ufficio da parte della Stazione appaltante?


QUESITO del 26/05/2017 - MEZZI DI PROVA DELLE CAPACITA' TECNICHE - CERTIFICATI RILASCIATI DA ENTI PUBBLICI

Buongiorno, invio un quesito relativo ai “Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa” necessari per partecipare ad una “Gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di formazione” emessa da un Ente Regionale. QUESITO: Nella gara suddetta, come requisito, viene richiesto un fatturato specifico di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici provati con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o enti medesimi. La domanda che vi poniamo è se è possibile indicare anche dei fatturati specifici relativi a servizi formativi prestati ad amministrazioni pubbliche A FRONTE DI CONVENZIONI CON ATENEI.


QUESITO del 22/06/2017 - SULL'OBBLIGO DI PRESENTARE LE REFERENZE BANCARIE

Buongiorno, con la presente saremmo a porre in quesito. Con le ultime modifiche del codice degli Appalti le referenze bancarie sono obbligatorie come documento essenziale per essere ammessi alla gara. In attesa di vs. gentile riscontro, vi porgo: Distinti saluti


QUESITO del 20/05/2021 - SOCCORSO ISTRUTTORIO E COMPROVA REQUISITI - AMMESSE FATTURE PER ESPERIENZA ANALOGA

Il quesito riguarda un soccorso istruttorio che abbiamo ricevuto e che allego. Il punto oggetto del quesito è l'attestazione di buon esito delle forniture. Nell'invito alla gara si parla del requisito di fatturato specifico come segue: "3.2 Requisiti DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 1) aver svolto con buon esito forniture analoghe a quelle oggetto del presente avviso negli ultimi tre anni antecedenti la data di invito alla presente gara per un importo non inferiore a Euro 250.000,00 con indicazione delle rispettive date di inizio e fine e committenti. Il requisito andrà documentato con presentazione in sede di gara di attestazione di buon esito da parte del Committente che specifichi la ragione sociale del fornitore e il periodo dell’affidamento, oltre all’oggetto dell’appalto." Più in là, quando indica i documenti da inserire nella busta amministrativa, descrive piu nel dettaglio le modalità in cui dimostrare di possedere il requisito: " attestazioni di buon esito da parte del Committente che specifichi la ragione sociale del fornitore, il valore dell’affidamento e il periodo dell’affidamento, oltre all’oggetto dell’appalto, ovvero; - se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati di regolare esecuzione delle forniture eseguite; - se trattasi di forniture prestate a favore di privati e/o in regime di subappalto: dichiarazione di regolare esecuzione del legale rappresentante dell’impresa privata per la quale la fornitura è stato svolta o, in caso di motivata impossibilità, altra documentazione contrattuale/fiscale idonea a comprovare il requisito (avvenuto espletamento della fornitura e regolarità della stessa). Tutti i certificati di regolare esecuzione (o altra documentazione idonea) dovranno riportare la descrizione, la data e l’importo delle forniture fornite. Ora, da quello che abbiamo letto, noi abbiamo ritenuto idoneo trasmettere tutte le fatture a clienti privati in cui si legge la descrizione - l'esatto ricambio oggetto della procedura, cioè alternatori e motorini, la data e l'importo. Dato che si tratta di centinaia di clienti privati, abbiamo ritenuto impossibile chiamarli e farci fare una attestazione di buon esito. Loro con un soccorso istruttorio ci dicono che le fatture non sono ammesse come da chiarimento in data 15.03 - CHE ALLEGO. Ma a me sembra che quella spiegazione facesse riferimento a fatture generiche, non specifiche dei ricambi oggetto della procedura. Come rispondiamo? Gli alternatori e i motorini sono il nostro core business, infatti abbiamo allegato fatture che ammontano a 500,000 non 250,000 ma non possiamo chiamare cliente per cliente. Possiamo fare una autocertificazione? Allego un unico documento in cui metto il soccorso istruttorio e i chiarimenti a cui fanno riferimento


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/11/2020 - REQUISITI SPECIALI DI GARA - FORNITURE ANALOGHE SOLO PER ENTI PUBBLICI

Si chiede se sia corretto il seguente ragionamento: la Stazione Appaltante, nel gestire una gara relativa ad un'importante fornitura di materiale, al fine di tutelarsi relativamente alle capacità economiche e di solidità dell' operatore economico decide di porre, quale requisito speciale di gara l'obbligo di aver fornito, nell' arco dell' ultimo triennio, analoga fornitura ad enti pubblici per un importo almeno pari alla base di gara. Per rendere meno stringente il paletto ammette nel conteggio anche le forniture fatte ad enti pubblici stranieri o a organismi internazionali quali NATO ed ONU ad esempio; ammette anche che la fornitura sia stata effettuata in regime di subappalto. É corretto il ragionamento?


QUESITO del 14/02/2018 - SUBAPPALTO QUALIFICANTE SERVIZI E FORNITURE (COD. QUESITO 207) (XVII.II.J)

Alla luce del nuovo bando tipo Anac per servizi e forniture sopra soglia, dove è stato elimnato il riferimento (prima previsto al subappalto qualifcante), chiedo se sia o meno corretto prevederlo nei discplinari/bandi gara di appalti servizi e forniture. Anche il codice sembra farne riferimento all'Allegato XVII parte II lettera J) Nel caso di risposta affermativa chiedo come debba essere trattato lo stesso, cioè se è corretto chiedere al subappaltatore di dichiarare oltre ai requisiti di cui all'art. 80 anche quelli di cui all'art. 83 e quindi come un normale subappalto, o se sia invece necessario produrre anche un contratto di avvalimento. Questo perchè spesso nei vari commenti che leggo si legge del subappalto qualificante come di una sorta di avvalimento operativo e mi chiedevo quindi se fosse nessario in questi casi trattarlo come un avvalimento. L'idea che mi sono fatta io - e di cui chiedo riscontro- è quella di: ammissione anche per appalti di servizi e forniture di subappalto qualificante/necessario e trattazione per la documentazione richiedibile in fase di gara come un normale subappalto e quindi no contratto avvalimento.


QUESITO del 02/02/2018 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (ART. 83 LETT.A) AI SENSI DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. (COD. QUESITO 194) (83.1.A - 89.1 - XVII.II.F)

Ai sensi della nuova normativa sugli appalti (D.lgs 50/2016 e s.m.i.) un operatore economico può usufruire dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1. lett. a)? anche in considerazione dell'art. 89 comma 1 secondo periodo che fa riferimento ai criteri relativi a titolo di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) o alle esperienze professionali pertinenti. Ringraziando anticipatamente si porgono cordiali saluti


APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...