Articolo 202. Cessione di immobili in cambio di opere.

1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può prevedere:

a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all’operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprietà di beni immobili dell’ente concedente, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;

b) il trasferimento della proprietà in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione è progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.

articolo modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 202 disciplina la cessione di immobili in cambio di opere. In particolare, viene disposto che il bando di gara può prevedere: a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale ...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • La novella è conseguente alla modifica apportata all’articolo 197 del Codice, al fine di precisare che i bandi-tipo sono predisposti dall’ANAC e i contratti-tipo sono pre...
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI A CORPO: LA VALUTAZIONE DI ANOMALIA HA NATURA NECESSARIAMENTE GLOBALE E SINTETICA (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

La valutazione di congruità di un'offerta sospetta di anomalia in un appalto a corpo non tollera approcci di tipo parcellizzato o "caccia all'errore" sulla singola tariffa. Essa postula una verifica di tenuta complessiva dell'equilibrio economico-finanziario della commessa, ove le eventuali carenze di specifiche voci trovano legittima compensazione in altre.

«Dunque la valutazione di congruità dell'offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2024, n. 7582; sez. V, 28 marzo 2023, n. 3196), in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico, poiché questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437). Tale risultato si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci, quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d'impresa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2024, n. 9514; sez. V, 14 aprile 2023, n. 3857)».

CORRISPETTIVO APPALTO - PUO' CONSISTERE NEL TRASFERIMENTO DI UN BENE IMMOBILE SOLO NEL CASO DI PATENARIATO PUBBLICO PRIVATO (202)

ANAC PARERE 2024

Un Comune non può assegnare la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale. Il nuovo Codice non lo prevede più per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato.

Il legislatore, con la previsione dell’art. 202 del d.lgs. 36/2023 (in continuità con il previgente Codice) ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame, esclusivamente nell’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel d.lgs. 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto.

Pertanto, non può che ribadirsi che nel nuovo Codice, la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto