Articolo 190. Risoluzione e recesso.

1. L’ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell’ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell’indennizzo.

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l’ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell’esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall’ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l’ente concedente presta il consenso.

4. Se l’ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l’individuazione dell’indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell’ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell’oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico- finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’ente concedente delle somme previste dal comma 4.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 190 disciplina, attraverso due distinti gruppi di norme, rispettivamente i casi di risoluzione e le ipotesi di recesso del rapporto concessorio. La relazione illustrativa sott...
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Giurisprudenza e Prassi

PROROGA DELLA CONCESSIONE NEGATA E SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: L'ATTO ESECUTIVO DELL'ENTE HA NATURA CONFERMATIVA ED E' PRIVO DI AUTONOMA LESIVITA'

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di concessioni pubbliche, sono atti meramente confermativi quelli che si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento, adottati al solo fine di illustrare che la questione è stata già delibata. Tali atti sono privi di rilevanza provvedimentale e non sono suscettibili di autonoma impugnazione. Qualora una sopravvenienza normativa intervenga in corso di giudizio, la parte ha l’onere di allegarla tempestivamente, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile, precludendo la possibilità di invocare tale normativa contro l'atto esecutivo della sentenza.

"[...] occorre solo brevemente ricordare che sono atti meramente confermativi quegli atti che, a differenza di quelli di conferma, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione, adottati solo per illustrare all'interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, a cui si opera un integrale richiamo: tali atti, in quanto sostanziale diniego di esercizio del riesame dell'affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, sono privi di rilevanza provvedimentale e non sono suscettibili di impugnazione, a differenza degli atti di conferma in senso proprio, che sono adottati all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, connotati anche da una nuova motivazione (Cons. Stato, Sez. VII, 1° marzo 2023, n. 2125).

A tale principio consolidato occorre solo aggiungere, con riferimento alla fattispecie in esame, che si caratterizza per l’instaurazione di un contenzioso ed il rigetto del ricorso proposto dal privato, che, una volta accertata, con sentenza definitiva, la legittimità di un provvedimento amministrativo, la eventuale riapertura dell’istruttoria e la rimozione o modifica del provvedimento, di cui è stata accertata la legittimità, non può porsi in contrasto con il giudicato e, pertanto, non può collegarsi alle circostanze già valutate nel pregresso procedimento amministrativo e nel giudizio, in virtù degli effetti conformativi che caratterizzano anche la sentenza di rigetto.

[...]

l’accertata legittimità del diniego della proroga della concessione comporta l’accertamento dell’infondatezza dell’interesse pretensivo del concessionario e chiude la vicenda."