Articolo 175. Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio.
1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell’arco dell’intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.
3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
4. comma soppresso dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
5. L’ente concedente, sentito l’operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell’articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l’esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.
6. L’ente concedente esercita il controllo sull’attività dell’operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico del rischio operativo trasferito. L’operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.
7. Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l’accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d’esercizio con l’indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell’importo del contributo pubblico e dell’importo dell’investimento a carico del privato. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
8. Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.
9. Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro. comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
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Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
ECCESSIVO DETTAGLIO DEI PUNTEGGI NELL'AVVISO PER PROJECT FINANCING: ILLEGITTIMA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA (193.4)
È illegittimo l’avviso pubblico finalizzato a sollecitare proposte di project financing concorrenti (art. 193, comma 4, D.Lgs. 36/2023) qualora risulti affetto da un'istruttoria evanescente circa l'interesse pubblico e l'effettiva convenienza dell'operazione, nonché privo di elementi tecnici certi relativi allo stato del bene e alla fattibilità urbanistica, necessari per la formulazione di una proposta economicamente sostenibile. Risulta parimenti censurabile la predeterminazione di una griglia di punteggi estremamente analitica già in fase di sollecitazione, poiché tale eccessivo dettaglio "implica, da un lato, una possibile restrizione della concorrenza già in questa fase preliminare [...] dall’altra, finisce con lo stravolgere il meccanismo stesso della duplicità della fasi propri dell’istituto" (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 196/2024).
PROJECT FINANCING: IL TAR CAMPANIA RECEPISCE L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IN MERITO AL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE (175.2)
In tema di finanza di progetto, è illegittima la procedura in cui la stazione appaltante ometta di svolgere l'analisi comparativa tra partenariato e appalto richiesta dall'art. 175 D.Lgs. 36/2023, appiattendosi sulle premesse della proposta del promotore. Risulta altresì viziato da irragionevolezza l'avviso pubblico che preveda criteri di valutazione dei requisiti dei proponenti talmente stringenti o privi di sub-criteri da assumere portata escludente, violando il principio di massima partecipazione.
"La determinazione risulta motivata in maniera inadeguata ed incompleta e in concreto affetta da difetto di istruttoria... l’art. 175 del d.lgs. n. 36/2023 richiede che il ricorso al partenariato pubblico-privato sia preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità... la griglia di valutazione delle proposte alternative contiene elementi lesivi della par condicio e rappresenta una eccessiva restrizione all’ingresso nella procedura per imprese di dimensioni medio-piccole".
PARTENARIATO SPECIALE NELL'AMBITO DEI BENI CULTURALI: ESTENSIONE ANCHE AI BENI "STRUMENTALI" E DEROGA ALLA VALUTAZIONE DI CONVENZIENZA (134.2)
Le forme speciali di partenariato attivate ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 36/2023 non devono avere quale oggetto esclusivo i beni culturali come definiti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, ben potendo estendersi a beni strumentali funzionali a garantire la migliore fruizione del patrimonio culturale. Inoltre, stante la natura derogatoria dell'istituto, "l’art. 134 cit. delinea un quadro giuridico derogatorio rispetto a quello del partenariato generale [...] l’applicazione diretta o in via analogica dell’art. 175, comma 2, cit. [valutazione preliminare di convenienza e fattibilità] e delle previsioni di dettaglio ivi indicate è quindi esclusa" in quanto "la sostenibilità e la capacità di generare reddito del progetto non possono ragionevolmente essere autonomamente valutate ex ante dall’Amministrazione, ma vanno rimesse alle valutazioni proprie dell’operatore economico interessato".
CONCESSIONARIO DI SERVIZI: NON PUO' EFFETTUARE ATTIVITA' NON OGGETTO DELLA CONCESSIONE (167 - 175)
In tema di concessioni di servizi, i lavori di ammodernamento e adeguamento strutturale non espressamente individuati nell'oggetto della concessione ai fini della determinazione del valore complessivo della stessa (ex art. 167 d.lgs. 50/2016) e non inseriti nel piano economico-finanziario, non possono essere affidati direttamente al concessionario in corso di esecuzione. Tale affidamento configurerebbe una modifica sostanziale del contratto, vietata dal principio di concorrenza, non potendosi invocare la disciplina dei lavori supplementari qualora le opere costituiscano interventi autonomi finanziati con risorse pubbliche specifiche.
"La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito [...] nel caso di specie, i lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta e relativa progettazione [...] devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice".
(Cfr. Corte di Giustizia Europea, 7 settembre 2016, Finn Frogne, C-549/14; Cons. Stato, sez. III, n. 5962/2020).
DECRETO SPORT - NOVITA' DELLA LEGGE DI CONVERSIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Si riporta estratto della legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 per quanto riguarda le novità in materia di contratti pubblici:
La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e' istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato «Fondo italiano per lo sport».
Pareri tratti da fonti ufficiali
In riferimento all'utilizzo della forma di acquisto di Partenariato Pubblico Privato, al comma 1 art. 175 è prevista l'adozione di un programma di acquisto. Chiedo se questa programmazione deve essere aperto un nuovo programma a parte e quindi non inserita nella programmazione lavori, forniture e servizi prevista dall'art. 37.

