Articolo 169. Procedure di gara regolamentate.

1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 98, stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. Qualora le stazioni appaltanti o gli enti concedenti si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano alla stazione appaltante o all’ente concedente di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell’esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Testo Previgente

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 169 disciplina le cosiddette "procedure regolamentate". Si tratta, in pratica, delle procedure di gara che sono precedute dall’adozione di atti interni con i quali le stazioni...

Commento

NOVITA’ DEL CORRETTIVO • Con l’obiettivo di evitare dubbi interpretativi e nell’ottica di una complessiva armonizzazione del sistema, la modifica introdotta al comma 1 dell’articolo 169 del Codic...
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Giurisprudenza e Prassi

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI: LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL'OPERATORE PER OMESSA COMUNICAZIONE DI FATTI PENALMENTE RILEVANTI (168)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di sistemi di qualificazione istituiti da enti aggiudicatori nei settori speciali, l'omissione dichiarativa di eventi potenzialmente incidenti sulla moralità professionale dell'operatore economico rileva quale base giuridica per l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione. L'obbligo di informazione non è limitato ai soli fatti che comportano l'esclusione automatica, ma si estende a ogni circostanza idonea a incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. Ne consegue che la reticenza informativa su procedimenti penali per turbativa d'asta, di cui l'organo amministrativo dell'impresa abbia avuto conoscenza, giustifica la sospensione della qualifica in quanto condotta autonoma e sintomatica della inaffidabilità dell'operatore.

"L’omissione dichiarativa di eventi riconducibili ai requisiti di ordine generale […] rileva nell’ambito della Normativa di settore quale base giuridico/fattuale di un provvedimento cautelare (la sospensione) che incide con effetti limitati nel tempo sulla qualificazione degli operatori economici" (cfr. TAR Lazio, n. 4961/2023 e n. 765/2026). "L’omissione dell’obbligo informativo è stata legittimamente assunta […] a fondamento del provvedimento di sospensione, venendo in considerazione […] la rottura del rapporto di fiducia con la stazione appaltante per aver omesso informazioni rilevanti".