Articolo 167. Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente.

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;

b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 1;

c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l’assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall’articolo 99;

d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103;

e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 101;

f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105;

g) è consentito il ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto dall’articolo 104;

h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l’appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.

2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell’articolo 168 o quando dispongono l’aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L'art. 167 reca delle ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente. In particolare, nel comma 1, sono indicate le disposizioni relative allo svolgimento delle procedure...
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Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONARIO DI SERVIZI: NON PUO' EFFETTUARE ATTIVITA' NON OGGETTO DELLA CONCESSIONE (167 - 175)

ANAC PARERE 2025

In tema di concessioni di servizi, i lavori di ammodernamento e adeguamento strutturale non espressamente individuati nell'oggetto della concessione ai fini della determinazione del valore complessivo della stessa (ex art. 167 d.lgs. 50/2016) e non inseriti nel piano economico-finanziario, non possono essere affidati direttamente al concessionario in corso di esecuzione. Tale affidamento configurerebbe una modifica sostanziale del contratto, vietata dal principio di concorrenza, non potendosi invocare la disciplina dei lavori supplementari qualora le opere costituiscano interventi autonomi finanziati con risorse pubbliche specifiche.

"La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito [...] nel caso di specie, i lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta e relativa progettazione [...] devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice".

(Cfr. Corte di Giustizia Europea, 7 settembre 2016, Finn Frogne, C-549/14; Cons. Stato, sez. III, n. 5962/2020).