Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.

1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell’amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all’esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 134 disciplina la collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, di regola svolte nelle f...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE - Per i contratti di sponsorizzazione è sufficiente la pubblicazione sul sito della SA di un avviso per 30 giorni.
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Giurisprudenza e Prassi

PARTENARIATO SPECIALE NELL'AMBITO DEI BENI CULTURALI: ESTENSIONE ANCHE AI BENI "STRUMENTALI" E DEROGA ALLA VALUTAZIONE DI CONVENZIENZA (134.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le forme speciali di partenariato attivate ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 36/2023 non devono avere quale oggetto esclusivo i beni culturali come definiti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, ben potendo estendersi a beni strumentali funzionali a garantire la migliore fruizione del patrimonio culturale. Inoltre, stante la natura derogatoria dell'istituto, "l’art. 134 cit. delinea un quadro giuridico derogatorio rispetto a quello del partenariato generale [...] l’applicazione diretta o in via analogica dell’art. 175, comma 2, cit. [valutazione preliminare di convenienza e fattibilità] e delle previsioni di dettaglio ivi indicate è quindi esclusa" in quanto "la sostenibilità e la capacità di generare reddito del progetto non possono ragionevolmente essere autonomamente valutate ex ante dall’Amministrazione, ma vanno rimesse alle valutazioni proprie dell’operatore economico interessato".

PARTENARIATO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI: NON APPLICABILE A SERVIZI STRUMENTALI (134)

ANAC DELIBERA 2026

La natura di organismo di diritto pubblico di una Fondazione, soggetta integralmente al Codice dei Contratti, sussiste qualora l'ente, dotato di personalità giuridica, sia istituito per soddisfare esigenze di interesse generale prive di carattere commerciale e sia sottoposto a controllo pubblico dominante, indipendentemente dalla qualificazione formale di ente privato o dalla mancata iscrizione nell'elenco ISTAT.

Sul piano oggettivo, l'Autorità ha chiarito che il "partenariato speciale" per la valorizzazione dei beni culturali (art. 134 D.Lgs. 36/2023 e art. 112 D.Lgs. 42/2004) non può includere servizi puramente strumentali (biglietteria, vigilanza, pulizia, giardinaggio). Tali servizi, privi di valenza culturale intrinseca, configurano appalti di servizio pubblico soggetti a procedure ordinarie di evidenza pubblica.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA - VALGONO ANCHE PER CONTRATTI ESCLUSI QUALI CONTRATTI TRA S.A. E CONTRATTI GRATUITI (7 -8 - 13 - 134)

ANAC COMUNICATO 2024

Per gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo, ANAC raccomanda comunque di garantire la trasparenza mediante la pubblicazione in "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo un criterio di compatibilità dei seguenti dati: struttura proponente; oggetto dell'accordo/affidamento;

Tali indicazioni valgono anche per i contratti gratuiti (artt. 8, 13 e 134 d.lgs. 36/2023), la cui pubblicazione può avere ad oggetto, quantomeno: la struttura proponente; l'oggetto dell'accordo/affidamento; l'affidatario/assegnatario; gli estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 30/11/2025 - SPONSORIZZAZIONI

In tema di sponsorizzazioni, il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.i.. (Codice) disciplina espressamente solo il regime di affidamento delle sponsorizzazioni di importo superiore a 40.000 euro nel settore dei beni culturali (art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023), imponendo il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, nonché dei principi di qualità della prestazione, sotto il profilo dei criteri di selezione dello sponsor. Alla luce di ciò si chiede se : per importi sino a 140 mila euro sia possibile porocedere con individuazione diretta dello sponsor (nel rispetto del principio di rotazione) per importi superiori a 140 mila euro, si debba porcedere con procedura che garantisca i principi di cui sopra, sebbene non soggetta al Codice