Art. 132. Varianti in corso d'opera

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. lettera aggiunta dall'art. 34, comma 5, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 convertito senza modifiche dalla Legge 164/2014

NB l’art. 37 del DL 90/2014, come modificato dalla L. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014, ha disposto che le varianti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, siano trasmesse all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, si rinvia al predetto art. 37 per maggiori dettagli

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett.n) del D.L. 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011; poi modificato dall'art. 34, comma 5, decreto-legge n. 133/2014 in vigore dal 13/09/2014 così ulteriormente modificato dalla relativa legge di conversione n. 164/2014 in vigore dal 12/11/2014

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale é invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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Giurisprudenza e Prassi

VARIANTI IN CORSO D'OPERA - NON AMMISSIBILI PER CARENZE PROGETTUALI

ANAC DELIBERA 2023

Nel caso di specie si ritiene non comprovata la sussistenza dei presupposti legittimanti delle fattispecie di varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1 del d.lgs. 163/2006 con particolare riferimento alla configurabilità di circostanze/rinvenimenti sopravvenuti caratterizzate dalla imprevedibilità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo, a fronte del venire in rilievo di una possibile carenza di indagini e rilievi da svolgersi nella fase progettuale preliminare e nelle successive fasi progettuali, cui sono conseguiti maggiori oneri e maggior tempo contrattuale rispetto ai 380 giorni previsti dal contratto originario.

VARIANTI - UTILIZZO IMPROPRIO IN CASO DI RIVISITAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI GARA

ANAC DELIBERA 2022

Ai sensi dell'art.132 comma 1 lett. a) del d.lgs. 163/06 sono state giustificate non solo variazioni dovute a "sopravvenute disposizioni legislative e regolamentarl" in senso stretto (tra cui, ad esempio, l'adeguamento alle NTC2018 e a nuove norme in materia impiantistica, elettrica, energetica e/o sanitaria) ma anche variazioni definite come "variazioni di layout" ri consistenti in modifiche al progetto definitivo di tipo strutturale.

Nel caso di specie vi è stato un reiterato uso improprio dello strumento della perizia di variante di cui all'art. 132 del d.lgs. 163/06 considerato che:

la Perizia di variante n. 1 è stata utilizzata sostanzialmente per introdurre lavori che definiti come "complementari, propedeutici e funzionali" alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera avrebbero dovuto invece trovare la loro consona collocazione all'interno dell'intervento principale;

la Perizia di variante n. 2 è stata utilizzata per introdurre modifiche attribuibili a sopraggiunte esigenze di carattere funzionale/distributivo e a valutazioni di opportunità di carattere statico e progettuale.

La Perizia di variante n. 3, la più importante per consistenza, si è sostanziata di fatto in una rivisitazione del progetto definitivo a base di gara che ha introdotto importanti modifiche di tipo architettonico, strutturale, funzionale e impiantistico solo parzialmente riconducibili alla casistica di cui all'art. 132 comma 1 lett. a).

VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO - MUTAZIONE CONTRATTUALE - EFFETTI

ANAC DELIBERA 2018

La modifica apportata alla tipologia e all’oggetto del contratto dalla sostituzione del progetto esecutivo sviluppato dall’appaltatore con un progetto, il 1° stralcio funzionale, sviluppato a livello esecutivo dalla stazione appaltante comporta il mutamento del tipo contrattuale da appalto integrato ad appalto di sola esecuzione; non è una modifica meramente formale perché implica un mutamento del regime di responsabilità dell’appaltatore. Nell’appalto integrato l’appaltatore è chiamato a rispondere degli errori ed omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione («Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo», art. 132, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 163/2006). La riconducibilità del progetto esecutivo alla stazione appaltante solleva l’appaltatore da una responsabilità assunta con la stipula del contratto determinando una significativa modifica dell’assetto contrattuale sulla base del quale si è svolto l’iniziale confronto concorrenziale. Ciò integrerebbe, a parere della scrivente Autorità, un’inammissibile modifica sostanziale del contratto.

Si ritiene tuttavia che, data la necessità di portare a termine con celerità e col minor dispendio economico le opere ritenute prioritarie, codesta amministrazione possa valutare la percorribilità di un diverso modus operandi che consentirebbe di superare la cennata criticità impeditiva della prosecuzione dell’appalto nei termini rappresentati nell’istanza di parere. Si fa riferimento alla possibilità che l’appaltatore accetti di fare proprio il progetto esecutivo predisposto dal Comune mediante il completo recepimento dello stesso nel progetto già predisposto in seguito all’aggiudicazione dell’appalto.

Una simile opzione consentirebbe di mantenere in capo all’appaltatore la titolarità della progettazione esecutiva evitando in tal modo l’alterazione del regime della responsabilità progettuale proprio dell’appalto integrato.

Oggetto: Comune di …OMISSIS… – Appalto per la costruzione del nuovo porto commerciale

VARIANTI CONTRATTUALI - PRESUPPOSTI E LIMITI

ANAC DELIBERA 2016

La possibilità di procedere a varianti nel caso contemplato dall’art. 132, comma 1, lett. b), è dunque subordinata alla sussistenza delle seguenti circostanze:

- materiali, componenti e tecnologie innovativi, non esistenti al momento della progettazione;

- nuove tecnologie che determinano significativi miglioramenti della qualità dell’opera o sue parti;

- utilizzo delle nuove tecnologie che non altera l’impostazione progettuale (non deve quindi trattarsi di variante sostanziale nel senso sopra esplicato);

- tale utilizzo non comporta un aumento del costo.

L’accertamento della sussistenza dei suindicati presupposti legittimanti il ricorso alla variante ex art. 132, comma 1, lett.b) è demandato alla SA (per i lavori la norma fa espresso riferimento al direttore dei lavori ed al rup). Resta fermo che, come chiarito dalla norma, in tal caso non può esservi alcun aumento di costo, posto che si tratta di una variante finalizzata a consentire l’utilizzo di innovazioni tecnologiche introdotte dopo la stipula del contratto, senza alterarne l’impostazione originaria.

Oggetto: Azienda Mobilità Trasporti s.p.a. di Verona - Appalto per la progettazione esecutiva, i lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema filoviario a guida vincolata per la città di Verona - possibilità di procedere ad una variante per la sostituzione dei veicoli filoviari e per il conseguente adattamento delle opere infrastrutturali - richiesta di parere.

ERRORE PROGETTUALE - VARIANTI SOSTANZIALI

ANAC DELIBERA 2016

Poiche' nessun evento imprevisto e imprevedibile sembra sia sopravvenuto dall’approvazione del primo progetto definitivo alla riedizione dello stesso, (a parte gli incrementi dovuti agli approfondimenti archeologici), la variante introdotta, con riferimento all’art. 132 del Codice dei Contratti, non puo' che ascriversi alla fattispecie dell’errore progettuale.

Non esiste un’elencazione squisitamente tecnica delle modifiche ad un progetto da considerare varianti “sostanziali”. L’evenienza di una variante sostanziale non va, infatti, legata ai singoli aspetti tecnici delle modifiche progettuali apportate, bensi' agli effetti che tali variazioni avrebbero potuto avere, se gia' presenti o comunque note, sulle offerte fatte dagli altri concorrenti che al tempo hanno partecipato alla gara d’appalto. Cio' in quanto vanno salvaguardati i principi di concorrenza e parita' di condizioni che altrimenti risulterebbero lesi dal mutamento sostanziale, per importo o entita', del progetto dell’opera posto a base della gara ad evidenza pubblica (T.A.R. Campania, Sez. I, n. 1654/2002).

VARIANTI IN CORSO D'OPERA - LIMITI

ANAC PARERE 2015

La prospettata variante non è conforme all’art. 132, comma 1, lett. a), d.lgs. 163/2006 non essendo intervenute sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che possano giustificarla ne' all’art. 132, comma 1, lett. b), d.lgs. 163/2006 non essendo giustificata dalla sussistenza di condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilita' di prefigurarsi l’evento e comportando una nuova progettazione ed un significativo aumento di costo rispetto al prezzo contrattuale di aggiudicazione tali da configurare una variazione sostanziale rispetto all’oggetto del contratto.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata congiuntamente da Regione A e dal R.T.I. con capogruppo la B Costruttori s.a.s. – Affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di realizzazione della piattaforma logistica C – D” – Importo di aggiudicazione: euro 15.021.394,00 – S.A.: Regione A

VARIANTI IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DECISE DALL'IMPRESA - EFFETTI

ANAC DELIBERA 2014

E’ legittima la procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art.136 del d.lgs. 163/2006 qualora sia emerso che l'impresa abbia eseguito motu proprio alcune lavorazioni in difformita' al progetto esecutivo posto a base di gara.

Assai piu' grave è risultata la modifica apportata alla soluzione costruttiva del viadotto, dove l’Ati, sprovvista di qualsivoglia ordine di servizio (per quanto in atti), ha ridotto le luci in c.a. precompresso da n.5 a n.4, aumentando l’altezza delle travi precompresse e della soletta di solidarizzazione in cls (di cm 25). Sembra quindi configurarsi la violazione dell’art. 161, co. 1, del d.p.r. 207/2010: “nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo' essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall’art. 132 del Codice”.

Oggetto: Provincia di A – Lavori di completamento della strada di collegamento tra il Comune di B e la SS. 658 A C. Stazione appaltante: Provincia di A. Esponente: Francesca D legale rappresentante della E SrL, in qualita' mandataria dell’Ati appaltatrice. Importo lavori a base di appalto: 7.653.278,18 euro (Importo quadro economico € 11.000.196,67)

PRESUPPOSTI PERIZIA VARIANTE MIGLIORATIVA

ANAC DELIBERAZIONE 2014

Non è coerente con le previsioni dell’art. 25, terzo comma, secondo periodo della l. 109/94 (ora art. 132, terzo comma, secondo periodo del d. lgs. 163/2006), una perizia di variante definita “migliorativa” consistente in una mera rielaborazione del progetto esecutivo all’origine non ottimale, e non motivata invece da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, bensi' ragionevolmente prevedibili, se il progetto fosse stato preceduto dalle indagini e dalle rilevazioni secondo i criteri prescritti dalle norme.

Il responsabile del procedimento deve valutare attentamente la fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del dieci per cento dell’importo contrattuale per la procedura accelerata di componimento bonario del contenzioso; in caso contrario, la mancata tempestiva valutazione finalizzata ad assumere decisioni inerenti l’attivazione o meno della procedura, è in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 31-bis della l. 109/94, ora art. 240 del d. lgs 163/2006.

OGGETTO: Istruttoria relativa all’appalto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza idraulica e ristrutturazione delle banchine in sponda Dx e Sx nel Porto Canale di Fiumicino. Importo lavori Euro 8.733.241,27

ASSENZA AUTORIZZAZIONI - INCERTEZZA OPERA - ILLEGITTIMA VARIANTE

ANAC DELIBERAZIONE 2014

La mancanza, all’atto della pubblicazione di un bando di gara, di un’autorizzazione fondamentale per la realizzabilita' dell’opera, produce sulla futura esecuzione delle lavorazioni le medesime incertezze che si possono generare allorche' sia carente la conoscenza dello stato dei luoghi, ossia dello stato di fatto. Nella fattispecie in esame, la mancanza di autorizzazione provinciale all’uso della sede stradale per il collocamento di una tubazione, si concretizza in un errore di progetto, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e), del d.lgs. 163/2006, che ha pregiudicato la realizzazione dell’opera, assicurata solo con una modifica ex post del tracciato.

Oggetto: Fascicolo n.2316-2013 - Variante in corso d’opera ai lavori di costruzione dell’Impianto di depurazione Pantano D’Arci - C - Condotta impiegata nell’appalto “Sistemi riuso acque depurate”. Esposto della Societa' S - Milano. CIG 1213319E7F.

PERIZIA DI VARIANTE - COSTI AGGIUTIVI

ANAC PARERE 2014

I presupposti normativi che consentono l’utilizzazione delle varianti in corso d’opera di cui all’art. 132, comma 1, d.lgs. 163/06, sono sostanzialmente individuati nell’esistenza di circostanze imprevedibili o sopravvenute ovvero nell’errore o omissione di progettazione, come tali idonee a fondare lo jus variandi che si attua quando dette circostanze pregiudichino totalmente o parzialmente la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (cfr. Det. AVCP n. 1/2001). In tal senso e a fortiori, giova richiamare la recente giurisprudenza in materia (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923) che è arrivata a dichiarare illegittime le perizie di variante redatte al fine di recepire le istanze dell’impresa a seguito di definizione di accordo bonario sottoscritto dalle parti (cfr. Deliberazione AVCP n. 205/2002).

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dal M e dall’ATI T S.r.l. – E – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del Parco Integrato di Serra Rifusa – Lotto funzionale “Adeguamento piscine e sistemazione aree di servizio esterne” – Importo a base d’asta: euro 2.908.584,43 – S.A.: M.

TRASMISSIONE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ANAC COMUNICATO 2014

Applicazione dell’art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – Trasmissione delle varianti in corso d’opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell’art.132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

VARIANTI CONSEGUENTI A CARENZE PROGETTUALI

AVCP DELIBERAZIONE 2014

Non rientrano nella fattispecie delle varianti “migliorative" (che comportano modeste riduzioni di spesa) ex art.132, del d.lgs. n.163 del 2006 e ex art.11 del D.M. 145/2000, quelle varianti conseguenti a carenze nella redazione del progetto esecutivo, che si sarebbero potute evitare con un maggior approfondimento e la dovuta integrazione delle varie componenti della progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica); tali carenze, nel caso di specie, hanno determinato l’esigenza di una revisione progettuale in corso d’opera, che sicuramente ha penalizzato i tempi di esecuzione, con l’esigenza di approntamento di un nuovo progetto, l’esame e l’approvazione dello stesso.

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’AZIENDA OSPEDALIERA A - CASERTA – “Fornitura dispositivi medici ed accessori per endoscopia digestiva occorrenti all’Azienda Ospedaliera A di B per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi” – Importo complessivo presunto € 600.000,00 – S.A.: AZIENDA OSPEDALIERA A DI B

In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri”.

L’art.114 del Codice ha, quindi, affidato al Regolamento l’individuazione delle ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a “varianti” nell’ambito dei contratti di servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi e forniture, “nel rispetto dell’art.132, in quanto compatibile”. Quest’ultima norma sostanzialmente recepisce la disciplina in tema di varianti negli appalti di lavori, gia' contenuta nell’art.25 della Legge Merloni, come modificato dalla L. n.415/1998.

L’art.132 del Regolamento individua, al comma 2, le “tassative” ipotesi che fanno eccezione alla regola della “immodificabilita' del contratto”, presupposta anche dall’art.131 e la cui ratio è da individuare nella tutela dei principi di par condicio e della concorrenza, essendo evidente che l’alterazione delle pattuizioni contrattuali introduce nuovi elementi che, ove esattamente enucleati in sede di gara, avrebbero potuto incidere sulla formulazione dell’offerta da parte dei concorrenti e, quindi, sull’esito dell’aggiudicazione.

La possibilita' di introdurre le varianti disciplinate dal succitato comma 2 è pero' subordinata al rispetto del c.d. “quinto d’obbligo”, analogamente a quanto gia' previsto per la generalita' dei contratti pubblici (art. 11 del R.D. n. 2440/1923): il diritto potestativo della stazione appaltante di imporre all’esecutore variazioni contrattuali viene limitato quantitativamente all’aumento o alla riduzione del quinto del prezzo complessivo previsto in contratto. In tal caso, la modifica delle prestazioni viene disciplinata con un “atto di sottomissione”, che deve necessariamente ricalcare la disciplina contrattuale originariamente prevista.

Superato il limite del “quinto d’obbligo”, l’appaltatore puo' recedere dal contratto, ovvero le parti possono stipulare concordemente un “atto aggiuntivo” al contratto principale; in tal caso tale atto aggiuntivo integra un “nuovo” contratto, come tale non necessariamente soggetto alle originarie condizioni (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 15 dicembre 2005, n. 7130; TAR Sicilia – Catania, sez.I, 15 maggio 2008, n.922).

DEFINIZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Al riguardo è possibile considerare che non può, a priori, farsi un’elencazione squisitamente tecnica di quali modifiche, per un progetto di strade come per altri, siano da considerare varianti “sostanziali” e quali no.

L’evenienza di una variante sostanziale non va, infatti, legata ai singoli aspetti tecnici delle modifiche progettuali apportate, bensì agli effetti che tali variazioni avrebbero potuto avere, se già presenti o comunque note, sulle offerte fatte dagli altri concorrenti che al tempo hanno partecipato alla gara d’appalto.

Ciò in quanto vanno salvaguardati i principi di concorrenza e parità di condizioni che altrimenti risulterebbero lesi dal mutamento sostanziale, per importo o entità, del progetto dell’opera posto a base della gara ad evidenza pubblica (T.A.R. Campania, Sez. I, n. 1654/2002).

In tal senso non può pertanto asserirsi che, ove non siano stati modificati il tracciato dell’asse viario e non siano state variate le categorie dei lavori (nel senso di averne inserite altre o con classi differenti), non si sia in presenza di “variante sostanziale”; le imprese infatti all’atto della gara, esaminato il progetto, modulano la propria offerta anche in funzione della tipologia delle singole lavorazioni da eseguire lungo il tracciato con riferimento ai mezzi, magisteri e professionalità a loro disposizione per realizzarle.

Oggetto: Progetto complessivo di riqualificazione della ex. SS B tra la SS. 9 Via Emilia e lo svincolo autostradale di A.

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI - PERIZIA DI VARIANTE

AVCP DELIBERAZIONE 2012

Riguardo all’incongruenza riportata nel certificato di ultimazione lavori ex art. 172, comma 2, del d.P.R. 554/99, si rappresenta alla Direzione Lavori l’esigenza di una piu' rigorosa applicazione della disposizione predetta, limitandola ai casi di necessita' di completamento delle lavorazioni di piccola entita', che siano del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalita' dei lavori gia' eseguiti; riguardo alla perizia di variante si richiama il Responsabile del procedimento all’esigenza di promuovere la redazione della perizia di variante ex art 132 del D.lgs. 163/2006 non appena constatata la necessita' della stessa; riguardo al rilevato inadempimento della comunicazione da effettuare all’Osservatorio ai sensi dell’art.133, comma 9 del DPR 554/99, dispone l’invio degli elementi acquisiti alla Direzione Generale OSAM, per l’avvio dell’attivita' istruttoria di competenza

Oggetto: intervento di recupero e riqualificazione di p.za del Trivio, M..

NECESSARA EFFETTUAZIONE INDAGINE ARCHEOLOGICA PER VERIFICARE LA FATTIBILITA' DELL'OPERA

AVCP DELIBERA 2012

Le indagini archeologiche preliminari vanno effettuate preventivamente per verificare la fattibilita' dell’opera ed evitare variazioni progettuali. Si rileva quindi una discrasia dovuta all’approvazione del progetto esecutivo e all’appalto dei lavori senza prima attendere i risultati delle indagini gia' avviate. La verifica dell’effettiva cantierabilita' del progetto posto a base d’appalto ha poi comportato la necessita' di redigere due perizie di variante e suppletive e a progetti di completamento.

La vicenda da cui scaturisce l’esigenza della variante non è quindi riconducibile a circostanze impreviste ed imprevedibili e/o sopravvenute cosi come contemplato dall’art. 132 del Codice “ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilita' di prefigurarsi l’evento,cosi' come espressamente chiarito da questa stessa Autorita' nella determinazione n. 9 del 2003.

Oggetto: Realizzazione scuola dell’infanzia in frazione Pianello Vallesina; Stazione appaltante: Comune di Monte Roberto (AN); Esponente: Sezione regionale Marche dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; Importo lavori a b.a.: €. 836.428,23. Rif. normativi: L. 109/1999 s.m.i; D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; D.P.R. 554/1999

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE VARIANTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Il titolare dell’opera è A., la quale si è riservata il potere di autorizzare eventuali varianti resesi necessarie in corso d’opera, a prescindere da chi sia l’esecutore eventualmente individuato a mezzo di subcontratti autorizzati. Se a mezzo del sub contratto - id est, il contratto di appalto nel quale il concessionario assume a sua volta il ruolo di committente - quest’ultimo autorizza una modifica dell’oggetto del contratto che pero' risulta non compatibile con quanto previsto dal contratto di concessione “base”, essa oltre ad essere inefficace nei confronti del concedente, integra un illecito potenzialmente fonte di responsabilita' civile o, come nella specie, di assorbente autoresponsabilita' nella produzione del danno.

In proposito giova precisare che i principi dell’arricchimento sine causa, impongono una compensazione della diminuzione patrimoniale avvenuta senza titolo, nei limiti dell’arricchimento derivatone a favore di altri, ma non giungono a giustificare il ristoro delle diminuzioni imputabili a propria condotta colposa, poiche' per queste ultime sussiste un autonomo titolo che si pone quale causa assorbente della perdita, secondo una scelta di fondo dell’ordinamento che non assegna azione per i danni prodotti a se stesso.

Cosi', con specifico riferimento al caso in esame, mentre non v’è dubbio che il costo delle opere costituisca un oggettivo esborso per il concessionario o per l’esecutore, del quale si arricchisce l’amministrazione, il profitto conseguito dall’appaltatore sulla base di un’illecita conduzione del sub-contratto (ius variandi abusivamente autorizzato), costituisce l’effetto di un’autonoma decisione del concessionario adottata in violazione colposa delle prescrizioni del contratto principale, della quale non puo' essere in nessun caso chiamato a rispondere economicamente proprio il soggetto a favore del quale quelle prescrizioni erano state dettate.

La decurtazione del profitto dalle somme dovute a titolo di indennizzo, in definitiva, non è comportamento che richiama erroneamente parametri estranei al rapporto concedente/concessionario ed invece tipici del rapporto concessionario/appaltatore, ma esatta applicazione dei principi dell’arricchimento sine causa, i quali impongono che la diminuzione patrimoniale meritevole di compensazione a carico dell’arricchito sia solo quella priva di giustificazione e non anche quella che l’ordinamento consente sia addossata al soggetto in ragione del suo comportamento colposo assorbente.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA PER EVENTI INERENTI LA NATURA E LA SPECIFICITA' DEI BENI INTERESSATI

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2012

L’art. 132 comma 1 del d. lgs. 163/2006, che si riporta per chiarezza, ammette le varianti in corso d’opera in particolare alla lettera c) allorquando ricorra la “presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera”. In tale astratta e assai ampia previsione rientra senz’altro la fattispecie descritta, poiche' la necessita' di tener conto del traffico su una data strada nelle varie stagioni dell’anno è senz’altro inerente alla “natura e specificita' dei beni” interessati. Che poi la soluzione tecnica seguita sia incongrua ad avviso della ricorrente – la quale peraltro non supporta tale affermazione con precisi rilievi tecnici- è rilievo non valutabile nella sede presente, in quanto appartiene, cosi' come prospettato, al merito dell’azione amministrativa.

RISARCIMENTO DANNI DA SOSPENSIONE LAVORI O RITARDATA ESECUZIONE DEL COLLAUDO

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sui danni risarcibili a seguito della ritardata esecuzione del collaudo da parte della Stazione Appaltante e sulla quantificazione dei maggiori oneri per l’Impresa. [B] Sui danni risarcibili a seguito della sospensione dei lavori per difetti del progetto e sulla quantificazione dei maggiori oneri per l’Impresa

ILLEGITTIMA SOSPENSIONE DEI LAVORI - RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI DANNI

LODO ARBITRALE 2011

[A] Sulla prevalenza o meno del contenuto degli atti di gara, rispetto al capitolato speciale, in caso di disposizioni potenzialmente contrastanti riguardo alla esistenza o meno di una clausola compromissoria. [B] Sulla possibilità o meno di stipulare in corso di rapporto una clausola arbitrale quando le parti abbiano escluso la competenza arbitrale nel contratto di appalto. [C] Sulla possibilità o meno di considerare l’introduzione di una clausola arbitrale successivamente all’aggiudicazione come una violazione del principio di libera concorrenza. [D] Sul ruolo della Camera Arbitrale, di cui all’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e sulla disciplina generale applicabile agi giudizi arbitrali dopo l’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici. [E] Sulla sussistenza o meno di un diritto di recesso dal contratto d’appalto in capo alla Stazione Appaltante e sui presupposti per farlo valere. [F] Sulle differenze, quanto a presupposti e effetti, tra il diritto di recesso unilaterale dal contratto e l'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c. esperibili dalla Stazione Appaltante. [G] Sugli obblighi giuridici esistenti a carico della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore e sulla attribuzione della responsabilità della risoluzione in caso di reciproci inadempimenti. [H] Sulla possibilità o meno che l’impresa si rifiuti di ricevere la consegna lavori nel caso di carenze nel progetto tecnico imputabili alla Stazione Appaltante. [I] Sugli obblighi risarcitori in capo all’Appaltatore nel caso di legittima risoluzione unilaterale del contratto da parte della Stazione Appaltante. [L] Sulla recentissima giurisprudenza in merito agli obblighi a carico dell’Impresa per evitare di incorrere nella decadenza dalle riserve iscritte e sull’onere della prova nel giudizio arbitrale. [M] Sulle caratteristiche necessarie affinché le indicazioni inserite nella riserva siano sufficienti per considerare assolti gli oneri posti a carico dell’Impresa per evitare la decadenza delle relative pretese. [N] Sulle ipotesi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto all’Impresa la possibilità di non iscrivere immediata riserva senza incorrere nella decadenza dalle pretese. [O] Sulla possibilità o meno di configurare una rinuncia, anche tacita, da parte della Stazione Appaltante ad eccepire la decadenza della riserva. [P] Sull’onere di iscrizione e di quantificazione delle riserve nel caso dei c.d. “fatti continutativi” secondo il recente orientamento della giurisprudenza. [Q] Sulla sussistenza o meno di un onere a carico dell’Impresa di immediata riserva al momento della consegna lavori per contestare difetti progettuali. [R] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione da parte dell’Impresa di atti di sottomissione o di atti aggiuntivi possa configurare rinuncia alle riserve inscritte in contabilità. [S] Sulla sussistenza o meno di un onere di tempestiva riserva per il ristoro delle spese per la sicurezza dei cantieri. [T] Sulla possibilità o meno per l’impresa di richiedere il danno derivante dalla parziale consegna dei lavori, senza previamente richiedere la risoluzione del contratto, e sulle differenze tra mancata consegna e frazionamento della stessa. [U] Sulla risarcibilità o meno del mancato utile in caso di anomalo andamento dei lavori e sull’onere della prova posto a carico dell’Impresa. [V] Sulle spese documentabili che debbono ritenersi, secondo la giurisprudenza, ricomprese nelle c.d. spese generali. [W] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il rimborso degli oneri di sicurezza e sui termini della relativa riserva. [X] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa di ottenere il pagamento del corrispettivo per le addizioni o variazioni dell’opera in assenza di ordine scritto e formale approvazione della Stazione Appaltante. [Y] Sulla risarcibilità o meno del danno all’immagine, richiesta in via riconvenzionale dalla Stazione Appaltante nel giudizio arbitrale. [Z] Sulla possibilità o meno di configurare la riserva come atto di messa in mora idoneo a far decorrere gli interessi legali sulle somme dovute per lavori all’Impresa, e sulla differenza con la decorrenza degli interessi di mora. [AA] Sulla decorrenza della rivalutazione monetaria per i danni derivanti da illegittima sospensione dei lavori o da andamento anomalo degli stessi

SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sugli effetti della nomina dell’arbitro da parte della Stazione Appaltante in merito all’eccezione di declinatoria della competenza arbitrale avanzata dallo stesso ente. [B] Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori determinata dall'esigenza di apportare una perizia di variante e suppletiva al progetto. [C] Sulla possibilità o meno di configurare una corresponsabilità dell’Impresa, laddove la stessa abbia continuato a confidare nella ripresa dei lavori oltre un tempo ragionevole di affidamento. [D] Sulla possibilità o meno di configurare l'elaborazione di varianti in corso d'opera da parte della Pubblica Amministrazione come espressione di un doveroso intervento collaborativo e sulla possibilità che l’inadempimento possa giustificare la risoluzione del contratto. [E] Sulle ipotesi in cui l’illegittima sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante può giustificare la risoluzione per inadempimento del contratto, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., e sul danno eventualmente risarcibile all’Impresa. [F] Sul calcolo del danno risarcibile per lucro cessante: mancata percezione dell’utile e indisponibilità dell’utile. [G] Sulla individuazione del dies a quo per il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nel caso di danni derivanti da una lunga illegittima sospensione dei lavori: sulla applicabilità o meno del c.d. termine baricentrico

RISERVE - ISCRIZIONE E CONFERMA

LODO ARBITRALE 2010

L’iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia essendo indispensabile a questo fine anche la loro conferma all’atto della sottoscrizione del conto finale: e che dunque seppure non occorre che le riserve siano state rinnovate ogni qualvolta si compia un atto di contabilità è tuttavia necessario che esse siano ripetute, ribadite e comunque “confermate” all’atto della sottoscrizione del conto finale.

SOSPENSIONE PER VARIANTE PROGETTUALE - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sui requisiti necessari a considerare legittima la sospensione dei lavori da parte della Stazione appaltante. [B] Sulla tempestività delle riserve: sussistenza o meno dell’onere per l’Impresa di confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale. [C] Segue: sull’onere di iscrivere le pretese conseguenti a fatti c.d. «continutativi»; [D] segue: sulla possibilità o meno per l’Impresa di differire la quantificazione definitiva dei danni richiesti al momento della cessazione del c.d. fatto «continuativo». [E] segue: sulle differenze per l’iscrizione della riserva ove la sospensione dei lavori sia ab origine illegittima, ovvero diventi illegittima solo successivamente. [F] Sulla possibilità o meno che le perizie di variante eseguite dalla Stazione Appaltante per supplire a omesse verifiche all’origine possano costituire motivo di legittima sospensione. [G] Sulla sussistenza o meno di un potere discrezionale della Stazione Appaltante nell’applicare il prolungamento del termine di esecuzione dei lavori per fatti ad essa imputabili. [H] Sulla possibilità o meno che la necessità di acquisire titoli autorizzativi occorrenti all’esecuzione dei lavori possa costituire motivo di legittima sospensione. [I] Sulla possibilità o meno che la necessità di predisporre varianti progettuali possa costituire motivo di legittima sospensione. [L] Sulle caratteristiche essenziali del progetto esecutivo e sulla necessità o meno delle indagini geognostiche. [M] Sulla assoggettabilità o meno all’onere della previa iscrizione di riserva delle domande dell'appaltatore volte al riconoscimento del «prezzo chiuso» ovvero di compensi revisionali

ERRORI PROGETTUALI DELLA PA - RISARCIMENTO DANNI PER I MAGGIORI COSTI SOPPORTATI DALL'IMPRESA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della Stazione Appaltante nel caso in cui nel progetto esecutivo non sia stato considerato in modo completo lo stato dei luoghi e sui limiti di detta responsabilità. [B] Sulla configurabilità o meno di una violazione del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante nel caso di ritardo nell’adeguamento del progetto esecutivo. [C] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’Impresa in dipendenza del prolungamento della durata contrattuale causato dalla necessità di operare una variante al progetto esecutivo. [D] Sulla possibilità o meno che l’Impresa ottenga la risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante nel caso di paralisi dei lavori dovuta a ritardo nell’approntamento della necessaria perizia di variante. [E] Sulla tempestività o meno delle riserve formulate dall’Impresa in sede di esame della perizia di variante e sulla definizione di “primo atto dell’appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse”. [F]Sulla possibilità o meno di considerare sede idonea alla iscrizione delle riserve gli ordini di servizio redatti dalla Direzione Lavori. [G] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa appaltatrice in conseguenza di errori e/o omissioni nelle indagini geologiche compiute dalla stazione appaltante. [H] Sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa per l’inutile mantenimento del cantiere per i ritardi dovuti alla Stazione Appaltante e sulle tipologie di danni eventualmente risarcibili. [I] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri per macchinari e attrezzature, compresi i macchinari non direttamente ed esclusivamente utilizzabili per la produzione (automobili, furgoni e simili). [L] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei danni subiti dall’Impresa in ragione dell’aumento del prezzo del petrolio e dei suoi derivati verificatosi nel periodo di esecuzione delle opere conseguente al ritardo imputabile alla Stazione Appaltante. [M] In particolare: sulla risarcibilità o meno dei maggiori costi sopportati dall’Impresa in relazione alle polizze fideiussorie prestate a causa del prolungato vincolo contrattuale. [N] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali conseguenti alla ridotta produttività conseguente alla illegittima sospensione dei lavori imputabile alla Stazione Appaltante. [O] In particolare: sulla risarcibilità o meno del mancato utile per il periodo di anomalo andamento dell’appalto. [P] In particolare: sulla prova necessaria e sulla quantificazione del mancato utile d’impresa per il periodo di anomalo andamento dei lavori. [Q] Sulla rilevanza o meno, ai fini della risarcibilità dei danni subiti, della circostanza che l’Impresa abbia accettato e fatto proprio, con le rituali dichiarazioni richieste in fase di gara dalla Stazione Appaltante, il progetto originario, la cui erroneità costituisce uno degli elementi causali dei danni lamentati

SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla applicabilità o meno della clausola compromissoria sottoscritta tra le parti successivamente alla stipulazione del contratto di appalto in cui, viceversa, era prevista la competenza esclusiva del Giudice Ordinario. [B] Sulla fondatezza o meno della declinatoria a favore del Giudice Ordinario avanzata dalla Stazione Appaltante in sede di arbitrato avviato dall’Impresa sulla base di una clausola compromissoria stipulata dopo l’entrata in vigore dell’art. 32, della legge n. 109 del 1994, come riformato dalla sentenza 152/96 della Corte Costituzionale. [C] Sull’atto idoneo a determinare la pendenza del giudizio arbitrale, e a costituire il dato utile ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito. [D] Sulla procedibilità o meno dell’arbitrato in caso di mancata conclusione del procedimento di cui all’art. 31 bis della legge n. 109/94. [E] Sulla procedibilità o meno dell’arbitrato nel caso in cui sia ancora in corso il collaudo delle opere eseguite nell’ambito dell’appalto. [F] Sulla possibilità o meno di modificare le domande proposte con l’atto introduttivo dell’arbitrato ovvero di introdurne di completamente nuove nel corso dell’arbitrato. [G] Sugli effetti prodotti dalla pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto sui provvedimenti resi dalla Stazione appaltante dopo il verificarsi dell’evento che ha determinato la risoluzione. [H] Sulla legittimità o meno della pretesa da parte della Stazione Appaltante di una rinuncia preventiva dell’Impresa alle proprie pretese attraverso la sottoscrizione di un atto di sottomissione. [I] Sulla applicabilità o meno dei criteri per la quantificazione del danno da sospensione illegittima dei lavori di cui all’art. 25 del Capitolato Generale d’Appalto (approvato con D.M. 19/4/2000 n.145), anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. [L] Sulle differenze in ordine all’onere della prova per il risarcimento del danno da mancato ammortamento macchinari e da mancato ammortamento macchinari presi a noleggio da terzi. [M] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori oneri sostenuti dall’Impresa per le più lunghe percorrenze nel trasporto dei rifiuti in discarica diversa da quella originariamente indicata. [N] Sulla risarcibilità o meno degli oneri sopportati dall’Impresa per lo stoccaggio provvisorio nell’area di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi e non utilizzabili, in caso di silenzio prestato dalla Stazione Appaltante alle richieste di conferimento in discarica. [O] Sulla giurisdizione del Collegio in merito alla richiesta di risarcimento per revisioni prezzi asseritamente dovuta e non pagata dalla Stazione Appaltante in relazione alla parte di lavori eseguita. [P] Sulla risarcibilità o meno e sulla quantificazione del mancato utile per i lavori non eseguiti per colpa della Stazione Appaltante. [Q] Sulla risarcibilità o meno del valore venale dell’opera eseguita dall’Impresa nel caso di risoluzione di un contratto di appalto per cause imputabili alla Stazione Appaltante, stante l’impossibilità di restituire l’opus parzialmente eseguito dall’appaltatore adempiente. [R] Sulla risarcibilità o meno del danno arrecato alla immagine professionale dell’Impresa dall’illegittimo provvedimento di esecuzione d’ufficio in danno adottato dalla Stazione Appaltante. [S] Sul riconoscimento o meno degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute all’Impresa per inadempimento contrattuale della Stazione Appaltante e sulle modalità di calcolo. [T] Sulla applicabilità o meno delle disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, in tema di interessi moratori, nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia contestato, più o meno fondatamente, la spettanza dell’intero prezzo

AUMENTO COSTI MATERIALE DA COSTRUZIONE - COMPENSO REVISIONALE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa ad ottenere un compenso revisionale in caso di eccezionale aumento dei costi subito da alcuni materiali da costruzione (nel caso di specie materiali siderurgici), anche alla luce di quanto disposto dall’art. 133 del D.Lgs. n. 163/06. [B] Sulla sussistenza o meno della giurisdizione arbitrale sulle domande attinenti l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133 del Codice degli appalti. [C] Sulla natura del dovere di cooperazione posto a carico della Stazione Appaltante e sulla possibilità di configurare una violazione dello stesso per lacune progettuali o ritardata consegna dell’area di intervento. [D] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa ad ottenere maggiori compensi derivanti dalla mancata tempestiva rimozione di ostacoli da parte della Stazione Appaltante anche ove abbia sottoscritto senza riserve il verbale di consegna lavori. [E] Sulla configurabilità o meno di un inadempimento della Stazione Appaltante laddove abbia rimosso tardivamente eventuali inadeguatezze progettuali emerse in corso di esecuzione. [F] Sulla quantificazione del danno per maggiori spese generali nel caso di anomalo andamento dei lavori, sull’applicabilità o meno dell'art. 25, comma 2, letto a) del D.M. n. 145/00 e sull’onere della prova. [G] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa ad ottenere il risarcimento dei maggiori oneri per il personale di cantiere non pienamente impiegato in caso di anomalo andamento dei lavori e sui criteri per la quantificazione. [H] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa ad ottenere il risarcimento dei maggiori oneri per mancato ammortamento di macchinari e attrezzature in caso di anomalo andamento dei lavori e sui criteri per la quantificazione. [I] Sulla sussistenza o meno del diritto dell’Impresa ad ottenere il risarcimento dei maggiori oneri per la ritardata percezione dell'utile in caso di anomalo andamento dei lavori e sui criteri per la quantificazione

RISCHI CONNESSI SUI CONTRATTI STIPULATI A CORPO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla possibilità o meno di stipulare contratti di appalto “a corpo” con la Pubblica Amministrazione e sui rischi dei contraenti connessi a tale modalità di accordo. [B] Sulla possibilità o meno dell’Impresa di ottenere il pagamento di prestazioni richieste dalla Direzione Lavori ed eseguite spontaneamente dall’Impresa senza immediata contestazione alla DDLL o al RUP. [C] Sulla ammissibilità o meno della domanda di arricchimento nei confronti della Stazione Appaltante, avanzata in subordine dall’Impresa, per ottenere il pagamento di prestazioni ulteriori nel caso le riserve fossero considerate dal Collegio tardive

VALENZA DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

LODO ARBITRALE 2010

[A] La committente non ha alcun obbligo di produzione dei documenti che sono nella disponibilità di entrambe le parti. [B] Registro di contabilità è solo il documento le cui pagine sono preventivamente numerale e firmate. [C] Sulla valenza da attribuire al registro di contabilità costituito da fogli scomposti. [D] Sugli atti di definizione di specifiche questioni e concordamento di nuovi prezzi e sulla possibilità o meno che questi possa comportare la rinuncia alle riserve iscritte o a riserve da iscrivere per accadimenti futuri. [E] Di regola la sottoscrizione di un atto aggiuntivo non costituisce fatto genetico di un nuovo rapporto

ATTO AGGIUNTIVO IN CORSO DI ESECUZIONE - RINUNCIA SUCCESSIVA ALLA RISERVA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla possibilità o meno che il Consulente Tecnico nominato in sede di giudizio arbitrale possa esaminare documenti non ritualmente acquisiti al procedimento, ovvero acquisire informazioni da soggetti terzi. [B] Sui limiti e le condizioni entro le quali l’appaltatore può richiedere il risarcimento del danno nel caso di consegna tardiva dei lavori da parte dell’Amministrazione committente. [C] Sulla esistenza o meno di un onere di formulazione della riserva in capo all'appaltatore e sul rapporto con la regolare tenuta di un registro di contabilità, alla luce di quanto disposto dal R.D. n. 350 del 1985. [D] Sull’efficacia o meno della riserva apposta su un registro di contabilità non regolarmente tenuto in caso di puntuale controdeduzione da parte della Direzione dei lavori. [E] Sulla possibilità o meno che la sottoscrizione di un atto aggiuntivo in corso di esecuzione dell’appalto possa qualificare rinuncia alla riserva precedentemente formulata. [F] Sui titoli di danno in relazione ai quali operare il risarcimento per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sull’onere della prova. [G] Sulla risarcibilità o meno delle spese generali per la maggiore durata dell’appalto imputabile all’Amministrazione appaltante e sulla percentuale eventualmente risarcibile. [H] Sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria delle somme dovute all’appaltatore a titolo risarcitorio, per il calcolo degli interessi legali. [I] Sulla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute dall’Amministrazione all’appaltatore a titolo di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. [L] Sul contenuto necessario delle riserve avanzate dall’appaltatore per maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti affinché le stesse possano essere ritenute ammissibili in sede di giudizio arbitrale. [M] Sulla necessità o meno di dimostrare il vantaggio avuto dall’Amministrazione appaltante per fondare una azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. [N] Sulla natura sussidiaria dell’azione di ingiustificato arricchimento e sulla necessità o meno di dimostrare nel concreto l’esperibilità di altra azione tipica

ULTIMAZIONE LAVORI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Il termine di ultimazione dei lavori si presume a favore dell'appaltatore. [B] Sul premio di accelerazione previsto dall’art. 23 del D.M. 145 del 2000. [C] Sulla possibilità o meno di ravvisare una responsabilità erariale a carico degli amministratori che, in corso di esecuzione di un contratto ed in presenza dell'introduzione di varianti all'opera appaltata, hanno introdotto ex novo uno specifico compenso a fronte di una riduzione contrattualmente pattuita del maggior termine di ultimazione che sarebbe astrattamente spettato all'appaltatore

VARIAZIONI LAVORI E REVISIONE PREZZI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Non è ammissibile la rinuncia dell'appaltatore ad un diritto futuro, non ancora maturato e del quale non è comunque possibile valutare l'estensione. [B] Se la stazione appaltante ha colpa nell’anomalo andamento dei lavori gli aumenti subiti dall'appaltatore per fatto della committente restano al di fuori della disciplina dell’istituto della revisione prezzi

VARIANTI PROGETTUALI ED ATTO DI SOTTOMISSIONE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Nel nostro sistema non possono trovare ingresso varianti disposte per "opportunità o convenienza" dell'impresa appaltatrice. [B] Le varianti progettuali non possono essere introdotte dal direttore lavori con un ordine di servizio. [C] La sottoscrizione "senza alcuna eccezione" dell'atto di sottomissione comporta la rinunzia a contestare solo il contenuto dell'atto. [D] La sola sottoscrizione del verbale di concordamento di nuovi prezzi da parte dell'impresa non fa sorgere in capo alla stessa l'obbligo di eseguire le opere

VARIAZIONI ORDINATE DALLA PA E RELATIVI PAGAMENTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sussistenza o meno di un diritto dell’impresa al pagamento dei lavori eseguiti in difformità dal progetto qualora vi siano state variazioni in corso d’opera ordinate dalla Stazione Appaltante, ma mai formalizzate. [B] Le dichiarazioni di gara e la sottoscrizione dell’art. 71 del DPR 554/99 costituiscono dichiarazioni di scienza che non possono in alcun modo limitare la responsabilità dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di corretta ed esaustiva redazione del progetto esecutivo

VARIANTE PROGETTUALE DELLA PA NON IDONEA AL REGOLARE ANDAMENTO DELL'APPALTO - EFFETTI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sul caso in cui i termini per la conclusione dell’accordo bonario scadano dopo la notifica della domanda di arbitrato ma prima della conclusione del procedimento arbitrale. [B] Prima della indizione della gara la stazione appaltante è tenuta ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata. [C] Sulla dichiarazione ex. Art. 71 del D.P.R. 554 del 1999 resa dall’appaltatore, in sede di gara. [D] Sul caso in cui se in un momento successivo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, e quindi nella concreta fase di esecuzione dei lavori, la variante progettuale introdotta dall'Amministrazione non si riveli idonea a consentire il regolare andamento dell'appalto. [E] Sull’art. 26 della Legge n. 109/1994 secondo il quale l’appaltatore può avvalersi della eccezione di inadempimento e sulle altre ipotesi di risoluzione contrattuale. [F] Sulla risoluzione contrattuale per mutuo dissenso. [G] Sulla la sospensione, ancorché di fatto, dei lavori per lunghi periodi di tempo per esigenze connesse all’approvazione di una variante. [G] Sul risarcimento del danno per mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature stimabile in una media ponderale del 10% annuo

IPOTESI DI INCOMPETENZA ARBITRALE

LODO ARBITRALE 2010

Laddove gli ordini di esecuzione delle attività siano stati resi tutti verbalmente e, comunque, informalmente dai legali rappresentanti dell'Azienda, ponendosi fuori delle prestazioni pattuite nei contratti di appalto, non sussiste la competenza arbitrale

PAR CONDICIO E FORMALIZZAZIONE RISERVE

LODO ARBITRALE 2010

[A] In caso di dubbio alla interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. [B] Sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto ma esclusa da bando di gara. [C] Il rispetto del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti non impedisce all’Amministrazione committente di effettuare scelte diverse rispetto a quelle effettuate in un primo momento. Affermare il contrario significa “ingessare” l’appalto. [D] La par condicio tra i concorrenti si esaurisce al momento della gara. [E] Sull’impugnazione dell’atto di nomina del presidente del Collegio da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici. [F] Sulla clausola del capitolato speciale che prevede la formalizzazione della riserva mediante raccomandata. [G] Sul registro di contabilità costituito da fogli separati solo spillati tra loro, non sottoscritti né vidimati. [H] Sugli allibramenti generici e del tutto “indeterminati” - anche sui libretti delle misure - effettuati sulla base di macro-aliquote percentuali, non suffragate da analitici e circostanziati conteggi. [I] Un registro di contabilità deve lasciare disponibili numerose pagine per l’esplicazione delle riserve. [L] Sulla dichiarazione dell’impresa ex. art. 71 del D.P.R. 554 del 1999. [M] Sulla necessità o meno di far sottoscrivere all’appaltatore gli stati di avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento. [N] La sottoscrizione dell’atto di sottomissione relativo ad una variante non ha natura né transattiva né abdicativa di pretese future. [O] Sull’entità del risarcimento del danno per la risoluzione del contratto per inadempimento della committente. [P] Sulla quantificazione del danno relativamente al mancato utile. [Q] Sul danno costituito dal mancato ammortamento dei macchinari e mezzi d’opera

LAVORI COMPLEMENTARI E LAVORI EXTRACONTRATTUALI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla nozione giuridica di “lavori complementari” ai sensi dell’art. 57, 5° comma lettera a) del D.lgs. n. 163/2006. [B] Sui “lavori extracontrattuali”, sui “lavori complementari” che legittimano la procedura negoziata e sulle “varianti progettuali” ammesse nei soli casi previsti dall’art. 132 del D.lgs 163 del 2006

SOSPENSIONE ILLEGITTIMA DEI LAVORI - LIMITI ALLA RICHIESTA DI RISTORO DELLE SPESE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sull’illegittimità della sospensione lavori disposta per effettuare rilievi archeologici allo scopo di utilizzare i lavori di ripulitura dell’area. [B] Sull'esigenza di introdurre varianti ai lavori non necessitate da cause obiettivamente imprevedibili all'epoca della progettazione. [C] In presenza di una sospensione lavori illegittima ma in mancanza di prova, nulla deve essere riconosciuto all'impresa a titolo di ristoro del lamentato mancato utile derivante dalla perdita di altre occasioni di lavoro. [D] Sulla richiesta di risarcimento danni per immobilizzo in cantiere di attrezzature e mezzi d'opera. [E] Sull’imprescindibile presenza in cantiere di un assistente di cantiere

VARIAZIONI TEMPI DI CONSEGNA, PENALI E PREZZO - EFFETTI SUL CONTRATTO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sugli effetti prodotti sul contratto di appalto in corso di esecuzione dalle variazioni richieste dalla Stazione Appaltante, con particolare riguardo a tempi di consegna, penali e prezzo. [B] Sulla possibilità o meno che la Stazione Appaltante possa opporre la previsione pattizia dell’inclusione della posa in opera nel costo dell’intervento contestato, nel caso in cui l’Amministrazione abbia imposto diverse modalità di posa in opera. [C] Sulla possibilità o meno che il Collegio possa calcolare i maggiori costi sostenuti dall’Impresa, facendo la media tra le quantificazioni fatte dalle parti, in assenza di altri elementi univoci

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sull’introduzione, nel contratto di appalto, della competenza arbitrale non prevista nel bando. [B] Sul dovere di cooperazione che grava sul committente riguardo alla esecuzione del contratto, dovere che si estrinseca nella consegna totale delle aree, nella fornitura di adeguati progetti ed in generale nella eliminazione di eventuali ostacoli all’attività dell’appaltatore. [C] Sul rallentamento o fermo dei lavori nell'attesa di ottenimento di autorizzazioni amministrative necessarie a dar seguito ai lavori. [D] Sulla responsabilità della committente per l'impedimento determinato dagli atti imperativi emanati da una pubblica autorità. [E] Sull’obbligo per la committente di adottare una variante in corso d’opera quale doveroso intervento collaborativo del creditore. [F] Sui criteri per il riconoscimento del danno da mancata percezione dell’utile quale conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori. [G] In caso di danni per sospensione illegittima dei lavori, la somma dovuta a titolo di risarcimento va rivalutata e maggiorata degli interessi, con decorrenza, dal mese medio

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sui principi Unidroit applicabili agli appalti in caso di “gross disparity” e di “hardship”. [B] Sul fermo dei lavori nelle more dell'approvazione di una perizia di variante intesa a porre anche solo parzialmente rimedio a negligenze o imperizie contenute nel progetto. [C] Sull’anomalo andamento dei lavori e sul risarcimento del danno da mancato utile. [D] Sul risarcimento del danno curriculare o da perdita di chance

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla committente per esigenze proprie, tanto se ricollegabili a previsioni di progetto non del tutto complete quanto se riconducibili alla necessità di apportare varianti all’opera affinché questa sia meglio rispondente alle finalità che la stessa intende perseguire. [B] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per fattori meteorologici sfavorevoli. [C] Sui limiti e sulla particolarità dell’alea che caratterizza il contratto d’appalto e sull’istituto della revisione prezzi

LODO ARBITRALE 2009

[A] In sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto il giudice deve tener conto degli obblighi cosiddetti collaterali di collaborazione. [B] Sull'esplicazione delle riserve a mezzo di raccomandata in luogo dell’iscrizione nel registro di contabilità. [C] Sui danni provocati all’impresa da un’inddebita comunicazione all’Autorità di Vigilanza da parte della stazione appaltante circa l’intervenuta risoluzione contrattuale. [D] Sulla perizia di variante approvata dalla stazione appaltante senza al contempo fissare un congruo nuovo termine per la conclusione dei lavori

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sulla natura perentoria o meno del termine di novanta giorni dalla apposizione dell'ultima riserva entro il quale il responsabile del procedimento deve formulare alla stazione appaltante una proposta di accordo bonario. [B] Sulle finalità della disciplina dell’accordo bonario. [C] Su talune prese di posizione dottrinali e giurisprudenziali che sanciscono l'improponibilità del ricorso all’arbitrato senza che sia stato iniziato e portato a termine il procedimento per l'accordo bonario. [D] Sugli oneri di conferimento in discarica, dovuti a titolo di tributo regionale ex art. 3 l. 549 del 1995, e sulla possibilità o meno di ritenerli compresi nel prezzo per il trasporto. [E] Sulla questione degli interventi attuati dall'appaltatore senza le previste autorizzazioni, che ha diviso giurisprudenza e dottrina del recente passato

LODO ARBITRALE 2009

[A] L'art. 109, comma 1, del D.P.R. 554 del 1999, ha introdotto un vero e proprio obbligo di stipula del contratto di appalto dopo l'aggiudicazione, che realizza tra i soggetti contraenti un'assoluta parità di posizione e diritto. [B] Sui principi che devono essere osservati nell’appalto “a corpo”. [C] Sulla possibilità o meno che all’appaltatore possano essere riconosciute somme maggiori anche in mancanza degli atti di variante e dell'impegno contabile ex art. 191 del D.lgs. n. 267 del 2009

LODO ARBITRALE 2009

[A] Sul termine decadenziale di cui all'art. 33, c. 2, del D.M. 145 del 2000 per promuove l’arbitrato in caso di mancato accordo bonario. [B] Sulla mancata sottoscrizione del conto finale o sulla sottoscrizione senza che l’appaltatore confermi le domande già formulate nel registro di contabilità. [C] Sul caso in cui, nel contesto dell'economia del contratto, la parte ineseguita sia di per sé obbiettivamente esigua se rapportata all'economia complessiva della prestazione. [D] Sul caso in cui la Stazione appaltante approva una perizia di variante fissando un termine incongruo per la realizzazione delle nuove opere. [E] Sul diritto potestativo esercitabile dalla stazione appaltante con la riduzione di un quinto dell’importo contrattuale

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sui caratteri che deve possedere il progetto esecutivo da porre a base di gara. [B] La sottoscrizione di un atto aggiuntivo non costituisce sede per l’iscrizione di riserve e di norma non comporta la rinuncia alle stesse. [C] Sul risarcimento del danno per le spese sopportate dall’impresa per la “riattivazione” del cantiere in seguito ad una lunga sospensione dei lavori. [D] Sul risarcimento del danno per lucro cessante e sul particolare onere probatorio che grava sull’impresa

LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul risarcimento dei danni per il c.d. fermo virtuale e sulla differenza rispetto all’ipotesi di risarcimento da illegittima sospensione lavori ex art. 25 del D.M. 145 del 2000. [B] Sul nesso tra la “sottoproduzione” ed il principio dei c.d. “fatti continuativi”. [C] Sul concetto di tempestività delle riserve nel caso di danno da sottoproduzione dei lavori. [D] Sulla sussistenza o meno di un automatico effetto “sottrattivo” del premio di accelerazione in caso di anomalo andamento dei lavori prodotto dalla committente. [E] Sulla natura sanzionatoria o risarcitoria delle penali contrattuali. [F] Sulla tipologia di varianti che la committente può adottare sospendendo legittimamente i lavori senza che le possano derivare conseguenze risarcitorie. [G] Sulla rilevanza o meno delle spese generali quantificate in sede di offerta dall’appaltatore ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da anomalo andamento dei lavori. [H] Sull’applicabilità o meno dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000 in caso di anomalo andamento dei lavori. [I] Sulla mancata percezione dell’utile in caso di anomalo andamento dei lavori. [L] Sull’autonoma risarcibilità o meno delle spese per le utenze, gli affitti, le indennità chilometriche, i costi di ristorazione, le spese per la vigilanza e la pulizia, per le attività di smaltimento dei rifiuti, nonché per le attività di copia e riproduzioni fotografiche

LODO ARBITRALE 2008

A] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori disposta con lo scopo di approvare una perizia di variante. [B] L'appaltatore deve operare in modo da attenuare quanto più possibile il danno. [C] Sul risarcimento del danno relativamente ai maggiori costi sopportati dall’impresa per il capo cantiere, l'assistente ed il personale impiegatizio. [D] Sul risarcimento del danno per lesione all’utile. [E] Sull’attenuazione del risarcimento del danno dovuto dalla stazione appaltante per il mancato utilizzo di attrezzature di modeste dimensioni. [F] Sul rimborso dei maggiori costi sopportati dall’impresa per il mantenimento delle polizze fideiussorie. [G] Sull’applicazione della rivalutazione monetaria all’importo da corrispondere come risarcimento del danno per “fatti continuativi”

LODO ARBITRALE 2008

[A] Le esigenze della quotidiana attività ospedaliera si devono contemperare con quelle della razionale ed ottimale progressione dei lavori. [B] Sulla sospensione lavori per errore progettuale. [C] Sull’atto sul quale deve essere iscritta la riserva per illegittima sospensione lavori. [D] Sui c.d. “fatti continuativi”. [E] Sulla spese generali fisse e variabili

Variazioni ed addizioni al progetto approvato

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla dottrina e giurisprudenza riguardo alla figura dei c.d. "lavori extracontrattuali". [B] Sulla nozione di “variazione essenziale” rispetto al progetto approvato

PREZZIARI - VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTO PREZZI

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2008

Al fine di assicurare che i costi degli interventi indicati nel progetto e quindi posti a base di gara corrispondano alla reale situazione di mercato (e per questa via sia assicurato l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’intervento), l’articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che i prezziari vengano aggiornati annualmente, cessino di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possano essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

E’ anche previsto (comma 6, che ripropone la disposizione introdotta con l’articolo 1, comma 550, della Legge Finanziaria 2005) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, “rilevi le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi”. Non puo' ritenersi che l’omissione dell’intervento ministeriale, giustifichi il mancato aggiornamento. Infatti, la rilevazione ministeriale riguarda soltanto le variazioni dei prezzi dei materiali “piu' significativi”, mentre l’aggiornamento del prezziario è prevista “con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alla costruzione, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato”, categoria disomogenea rispetto alla precedente (prezzi e materiali “piu' significativi”, nel primo caso; “significative variazioni” di prezzo, nel secondo), e che non esaurisce l’oggetto dell’aggiornamento (“con particolare riferimento”), confermando quindi che l’aggiornamento, potenzialmente, deve riguardare tutti i prezzi, anche in mancanza della rilevazione ministeriale.

D’altro canto, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 19/1986, l’elenco regionale dei prezzi “ … aggiornato ogni sei mesi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e viene utilizzato per la formazione degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche”.

Le stesse “Avvertenze generali” allegate alla deliberazione della G.R. n. 2211/2005, con cui è stato approvato l’elenco regionale per il 2006, precisano che l’elenco regionale dei prezzi “va applicato nell’esecuzione di opere pubbliche realizzate sul territorio regionale”.

La deliberazione della G.R. n. 2211/2005 ha anche precisato che il nuovo elenco avrebbe dovuto essere applicato nella definizione degli oneri economici dei progetti redatti dopo la sua entrata in vigore. La deliberazione della G.R. n. 567/2006 ha ribadito cio', precisando anche che i prezzi dell’elenco 2002 avrebbero potuto essere mantenuti solo nell’ipotesi in cui il bando di gara fosse stato pubblicato entro il 30 settembre 2006.

Puo' aggiungersi che l’Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che “l’utilizzo di prezziari non puo' prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruita' in relazione alle condizioni di mercato” (cfr. parere n. 41 in data 9 ottobre 2007)

Inoltre, anche alcune pronunce giurisprudenziali hanno affermato che l’aggiornamento annuale dell’elenco prezzi a livello regionale è obbligatorio, e che alle stazioni appaltanti è fatto obbligo di prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi aggiornati (cfr. TAR Puglia, Lecce, II, 11 ottobre 2007, n. 3468; vedi anche, C.G.A., ord. n. 604/2007 e TAR Sicilia, Catania, ord. n. 768/2007 e 832/2007).

REVOCA GARA - RISARCIMENTO DANNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

In materia di risarcimento danni relativamente ai limiti della responsabilita' dell’amministrazione, con specifico riguardo alla entita' del danno risarcibile, possono trarsi, in particolare, argomenti decisivi dall’esame della disciplina di settore, contenuta nel regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) e nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (d.m. 19 aprile 2000, n. 145), riguardante i casi di violazione dei canoni di correttezza e di buona fede, integrati da fatti imputabili all’amministrazione, quali carenze progettuali o mancata consegna dei lavori, e riferiti a momenti successivi alla conclusione del contratto d’appalto, che, come nel caso in esame, hanno impedito l’esecuzione dell’opera appaltata, ma che, a differenza della fattispecie controversa, non hanno impedito la stipulazione del contratto. In tali ipotesi, contemplate, in particolare, dagli artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 554.99 e 132, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’impresa ha diritto, non al risarcimento dei danni subiti (come accadrebbe qualora si fosse verificato un inadempimento della stazione appaltante), ma solo ad un indennizzo (che non viene compiutamente parametrato alla perdita di guadagno derivante dalla mancata esecuzione del contratto). Ad ulteriore conferma della spettanza al destinatario della revoca dell’aggiudicazione di un appalto del solo interesse negativo va richiamato l’art. 21-quinquies, comma 1-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, la' dove limita al danno emergente la misura dell’indennizzo spettante all’interessato nel caso di revoca di atti incidenti su rapporti negoziali, impone, a fortiori, per i casi in cui l’atto di ritiro impedisca proprio la consacrazione di accordi (come nella fattispecie in esame), di riconoscere un ristoro che comprenda anche la perdita del guadagno che il soggetto pregiudicato dalla revoca avrebbe conseguito dall’esecuzione del contratto (anche se consente, in considerazione della natura illecita della condotta nella specie considerata, di computare nel risarcimento anche l’utile connesso ad occasioni contrattuali alternative perdute).

Confermato che la responsabilita' precontrattuale dell’amministrazione, per non essere addivenuta, per fatti imputabili alla stessa, alla stipulazione del contratto d’appalto dopo l’aggiudicazione, deve ritenersi limitata al ristoro del solo interesse negativo, e non puo' estendersi fino a comprendere il pregiudizio sofferto dall’impresa per effetto dell’omessa attuazione del contratto. Deve, quindi, ritenersi senz’altro risarcibile il danno relativo agli esborsi direttamente sostenuti per la partecipazione alla procedura di gara (da equipararsi, per quanto qui rileva, alla fase delle trattative) e per la preparazione dell’esecuzione del contratto (in quanto immediatamente strumentali, secondo quanto chiarito infra, alla predisposizione organizzativa dell’impresa ai fini della realizzazione dei lavori appaltati). In coerenza con tale canone valutativo, non puo' essere, pertanto, riconosciuto il rimborso di spese ulteriori, rispetto a quelle strettamente pertinenti alla partecipazione alla gara ed all’organizzazione dell’impresa in vista dell’esecuzione dei lavori aggiudicati, quali le spese generali di sede, non risultando strettamente pertinenti (proprio per il loro carattere generale e per la loro afferenza indistinta alla vita dell’impresa) alla fase delle trattative o, comunque, alla concreta predisposizione delle risorse umane e strumentali per la realizzazione dei lavori in questione.

La perdita di chances, diversamente dal danno futuro, che riguarda un pregiudizio non attuale, ma soggetto a ristoro purche' certo e altamente probabile, nonche' ascrivibile ad una causa efficiente gia' in atto, costituisce un danno attuale, che non si identifica con la perdita di un risultato utile, ma con quella della possibilita' di conseguirlo, e postula, a tal fine, la sussistenza di una situazione presupposta, concreta ed idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico, fondato sugli elementi di fatto allegati dal danneggiato. Al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance, è quindi, necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva (nella specie: revoca dell’aggiudicazione) e la ragionevole probabilita' del conseguimento del vantaggio alternativo perduto (nella specie: aggiudicazione di altri appalti) e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita (della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta).

Variazioni ed addizioni al progetto approvato - Determinazione e approvazione nuovi prezzi - Autorizzazione spesa per lavori in economia - Conto finale dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla tempistica e sulle condizioni di validità previste dal D.P.R. 554 del 1999 per l’iscrizione delle riserve. [B] Sulla necessità o meno di iscrivere nei registri di contabilità successivi la riserva già iscritta in precedenza. [C] Sull’onere di approvare tempestivamente una variante al progetto qualora questa sia necessaria. [D] Sul diritto o meno dell'appaltatore alla corresponsione di un indennizzo quando la variante, contenuta nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, abbia determinato più gravi oneri rispetto a quelli contrattualmente stabiliti. [E] Sulla sottoscrizione di Atti di Sottomissione o di atti aggiuntivi e sulla rinunzia alle riserve iscritte in contabilità. [F] Sui termini per l’iscrizione della riserva in caso di fatti continuativi. [G] Sulle condizioni che devono sussistere affinché le opere possano sostanzialmente ritenersi ultimate. [H] Sull'operato della direzione lavori, che ha riformulato, tramite un “nuovo prezzo” la voce “a corpo” originaria scomputando un intero blocco di opere non realizzato. [I] Sulle condizioni che devono sussistere per procedere a lavorazioni “in economia”

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sospensione lavori motivata dalla necessità di redigere una perizia di variante per rimediare al rinvenimento dei locali nei piani interrati dell'immobile. [B] Sulla sospensione lavori motivata dalla presenza di una falda acquifera. [C] Sulla legittimità o meno della clausola del capitolato speciale che attribuisce all'impresa l'onere dell'espletamento delle indagini geologiche e geognostiche prodromiche all'esecuzione dell'appalto. [D] Sui casi in cui l’approvazione di una perizia di variante può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo della stazione appaltante. [E] Sull’ammissibilità o meno di una riserva iscritta per la prima volta nel verbale di ripresa lavori. [F] Sull’anomalo andamento dei lavori e sull’istituto della revisione prezzi

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico della stazione appaltante di fornire in visione in sede di gara il computo metrico estimativo. [B] Sui caratteri essenziali dell’appalto “a corpo” e sul suo rapporto con l’esecutività del progetto. [C] Sul livello di adeguatezza del progetto richiesto prima dell’entrata in vigore della l. 109 del 1994. [D] Nell’appalto ”a corpo” non è consentita una determinazione consensuale dell'opera che è invece ammissibile solo in particolari fattispecie, come, ad esempio, l'appalto-concorso, la trattativa privata o il dialogo competitivo. [E] Sul valore del giudizio espresso dall’organo di collaudo riguardo alle riserve dell’impresa. [F] L’esercizio dello "ius variandi" da parte dell’appaltatore è soggetto a particolari condizioni. [G] Sull’ipotesi di lavori meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzati, sulle condizioni che devono sussistere affinché possano essere ammessi in contabilità e sui diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. [H] Sulla legittimità o meno della sospensione lavori motivata in ordine alla "riscontrata necessità di apportare al contratto alcune modifiche qualitative e quantitative allo scopo di migliorare la funzionalità e la sicurezza dell'installazione del costruendo edificio”. [I] Sui presupposti per l’adozione di una variante migliorativa ai sensi dell’art. 25, comma 3, della l. 109 del 1994

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulle dichiarazioni in merito allo stato dei luoghi rilasciate dall’appaltatore in sede di gara. [B] Sulla clausola contrattuale che pone a carico dell’impresa appaltatrice l’obbligo di svolgere le necessarie pratiche per la rimozione dei sottoservizi interferenti. [C] Sul mancato utile causato dall’anomalo andamento dei lavori. [D] Sulle "ragioni di pubblico interesse o necessità" in virtù delle quali è possibile sospendere i lavori. [E] Sulle varianti in corso d’opera e sulla diligenza e perizia cui è tenuta l’amministrazione

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla mancata attivazione da parte della stazione appaltante del procedimento dell’accordo bonario e sulle azioni che spettano all’appaltatore. [B] Sui presupposti per l’approvazione delle varianti previste dall’art. 25 della l. 109 del 1994. [C] Sull’eccessivo protrarsi della sospensione dei lavori senza che sia intervenuta l'approvazione della perizia di variante. [D] sulla sospensione lavori necessaria per redigere una perizia di variante che ponga rimedio, anche parzialmente, a negligenze o imperizie contenute nel progetto. [E] Sulla mancata approvazione di una perizia di variante da parte dell’amministrazione e sulla possibilità o meno che ciò comporti la risoluzione del contratto. [F] Sulle maggiori pretese dell’appaltatore riguardo agli oneri afferenti la sicurezza e sulla sussistenza o meno dell’onere di iscrivere riserva. [G] Sugli effetti della risoluzione del contratto riguardo all’onere della riserva. [H] Sulle maggiori spese generali in conseguenza della consegna parziale dei lavori. [I] Sulle maggiori spese per il personale “non operaio” in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [L] Sui maggiori oneri che spettano all’appaltatore a fronte di una “causa di forza maggiore”. [M] Sull’anomalo andamento dei lavori ed i maggiori oneri per macchinari e attrezzature. [N] Sulla giurisprudenza riguardo alla mancata percezione dell’utile di impresa e la perdita di chance. [O] Sulla base di calcolo del risarcimento da sospensione illegittima. [P] Sulla risoluzione del contratto, sull’obbligo di corrispondere i prezzi di mercato e sull’IVA già versata dall’impresa

APPALTO INTEGRATO E PROCEDURA RISTRETTA

AVCP PARERE 2007

Nel caso in cui tra l’originario appalto integrato e la procedura ristretta successivamente indetta, non sussistono elementi di continuità se non la necessità, per la Stazione appaltante, di realizzare l’opera in questione, l’appalto rappresenta, come nel caso in esame, una nuova procedura di gara, in relazione alla quale l’impresa risultata aggiudicataria dell’originario appalto avrebbe dovuto presentare specifica domanda di partecipazione. Non è legittima quindi la richiesta della ditta aggiudicataria dell’appalto integrato originario che rivendica il diritto ad essere invitata alla nuova procedura di gara indetta, la normativa, infatti, prevede l’ipotesi delineata dall’impresa solo in relazione a quanto prescritto dall’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, relativo alle varianti in corso d’opera, nel caso in cui, per errore dell’amministrazione nella redazione del progetto esecutivo, non si possa procedere alla realizzazione dell’opera e dette varianti eccedono il quinto dell’importo originario di contratto. In tale caso, la S.A. procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla dott. C. s.p.a. – lavori di restauro e riqualificazione del complesso monumentale denominato “Torre dei Balivi” in A. S.A: Regione Autonoma V. d’A.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 20/03/2015 - VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE - DIMINUZIONE PRESTAZIONI E RELATIVO CORRISPETTIVO

E' legittima una variante in aumento, ai sensi del 2° periodo comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, finalizzata al miglioramento dell'opera il cui importo non supera il 5% dell'importo di contratto e trova copertura con il 50% dei ribassi e parte degli imprevisti? L'importo di variante così definito trova copertura nella somma complessiva stanziata per l'opera, quindi il totale del quadro economico, al netto del 50% del ribasso d'asta conseguito.


QUESITO del 13/03/2015 - VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE - QUINTO D'OBBLIGO

Il quesito proposto è il seguente, riporto per punti gli elementi utili alla comprensione del caso: - il comune (stazione appaltante) realizza una variante in corso d'opera facendo esplicito riferimento nella determinazione di approvazione della variante al comma 3 secondo periodo, art. 132 del Codice degli appalti; - l'importo della variante è leggermente inferiore al 5% del contratto stipulato (importo variante = 4.340,66 €); - l'importo della variante eccede il 50% del ribasso d'asta (ribasso d'asta 6.181,60 €, ribasso d'asta 50% = 3.090,80 €); - il comune copre la somma necessaria per la variante utilizzando il 50% del ribasso d'asta (3.090,80 €) e per la restante parte attingendo alle somme stanziate per gli imprevisti (somme stanziate per imprevisti = 2.950,32 €). Nella determinazione di approvazione della variante tale procedura viene così giustificata: "ACCERTATO che la variante che qui si approva rientra tra i presupposti di cui all'art. 132 comma 3, 2° periodo del D.Lgs 163/2006 e che alla copertura finanziaria della maggiore spesa di contratto si provvede mediante l'utilizzo del ribasso d'asta e degli imprevisti accantonati nel quadro di progetto nel rispetto delle somme stanziate per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti;" Stante il vostro ruolo di consulenza e supporto in ordine agli aspetti interpretativi ed applicativi della complessa normativa sugli appalti pubblici, si chiede di esprime un parere, relativamente al caso proposto, circa la corretta applicazione dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.


QUESITO del 06/03/2012 - APPALTI DI SERVIZI - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - NORMATIVA APPLICABILE

Come è noto il DL 70/2011 c.d. Sviluppo, è intervenuto sul comma 3 dell'art.132 del Codice, limitando l'utilizzo del ribasso d'asta al 50%. Ora il quesito che si pone è se tale limitazione possa applicarsi anche al diverso comparto degli appalti di servizi in virtù degli artt. 114, comma 2, e 121, comma 1, del medesimo Codice. Faccio presente che, contrariamente all'ordinamento previgente, ora la disciplina delle varianti negli appalti di servizi è organicamente prevista dall'art. 311 del Regolamento attuativo, su cui peraltro non è intervenuta direttamente la novella legislativa del Decreto Sviluppo. Segnalo che l'AVCP (parere AG 43/09)e il CdS (sentenza 6281/2002)ritenevano applicabile ai soli lavori l'art.132 del Codice (ex art. 25 L. 109/94)


QUESITO del 29/07/2011 - VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA - IMMODIFICABILITÀ IMPORTO APPALTO

Il D.L. 13 maggio 2011 n° 70 ha apportato delle modifiche all’art. 132 “Varianti in corso d’opera” del D.Lgs. n° 163, aggiungendo all’ultimo capoverso la seguente frase “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”. Tale modifica si applica dall’entrata in vigore del decreto Legge. Si chiede se tale modifica sia applicabile a tutti i lavori in corso oppure solo per quei lavori per i quali sia stato approvato il progetto successivamente all’entrata in vigore del citato Decreto?


QUESITO del 28/07/2011 - BANDI E DOCUMENTI DI GARA - ELABORAZIONE SCHEMI TIPO

Come deve comportarsi una stazione appaltante nelle more della definizione degli schemi tipo di cui all'art.64 - comma 4-bis - e dell'art.74 - comma 2-bis - del D.Lgs. 163/06 ?


QUESITO del 28/07/2011 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.SOGLIA DEL CD. “QUINTO D’OBBLIGO”: APPLICABILITÀ.

Con riferimento all’art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 163/06, la novella introdotta dall’art. 4, comma 2, lett. n) del D.L. 70/2011, convertito con L. 106/2011, parrebbe mirare ad una limitazione di spesa per la P.A. che, nel fare ricorso alle varianti migliorative, oltre a dover rispettare le limitazioni già precedentemente previste dalla norma in relazione: - all’importo della variante da contenere entro il 5% dell’importo originario del contratto; - alla copertura finanziaria, che deve rimanere all’interno della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; deve rispettare anche l’ulteriore limitazione di utilizzare, appunto, lo stanziamento previsto ma al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito. Tale interpretazione, fondata sul dato letterale, porterebbe ad espungere dalle disponibilità presenti nello stanziamento il 50% del ribasso conseguito. Recentemente alcuni interpreti hanno indicato una diversa leggibilità della novella, secondo la quale, oltre alle già sopra citate precedenti limitazioni, la modifica del testo introdotta porterebbe ad attestare il valore economico della variante non oltre il 50% del ribasso conseguito. Con questa seconda lettura, che pare discostarsi dal dato letterale, nel caso di ribassi limitati (inferiori al 10%) ci si troverebbe nelle condizioni di non poter arrivare al limite di soglia del 5%, anche se la somma stanziata dovesse consentirlo (nel senso che lo potrebbero permettere le somme a disposizione, magari anche non contando affatto sul ribasso conseguito). D’altra parte, invece, sempre per effetto della seconda lettura, nel caso di ribassi di valore modesto (ribasso dell’1,5 % su un contratto di circa 12.000.000), l’intero istituto delle varianti migliorative (margine del 5%) verrebbe vanificato. Si chiede, cortesemente, il vostro orientamento in relazione alle due ipotesi o di indicare se ve ne fossero altre, e comunque quale si ritiene più verosimile in assenza di valutazioni giurisprudenziali.


QUESITO del 16/07/2010 - VARIANTI MIGLIORATIVE - AMMISSIBILITA' E LIMITI

Questo Comune ha appaltato un lavoro di manutenzione di due edifici scolastici, con la seguente aggiudicazione: § importo a base d’asta: € 400.710,50 (di cui € 4.600,00 per oneri per la sicurezza) § importo offerto: € 303.467,20 § ribasso percentuale: 24,060% § importo complessivo di aggiudicazione: € 308.067,20 (oneri per la sicurezza inclusi) Si chiede con la presente se è possibile procedere alla redazione di una perizia di variante, con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 132 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., recuperando l’intero ribasso d’asta. In alternativa se è possibile procedere all’affidamento all’Impresa appaltatrice degli ulteriori lavori con la procedura negoziata, di cui all’art. 122 commi 7 o 7-bis del D. Lgs. 163/2006, facendo presente che, trattandosi di lavori da eseguire all’interno di una scuola, questi devono essere conclusi entro il 13/09/2010.


QUESITO del 09/03/2010 - VARIANTE MIGLIORATIVA ART. 132 COMMA 3 D.LGS 163/2006

Come Amministrazione Pubblica e stazione appaltante volevamo informazioni riguardo al seguente quesito: in caso di variante in corso d'opera in cui si ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, come citato all'art.132 del Dl.gs. n.163/2006, ma non si rientri nel caso previsto al comma 1, lettera e) è ammesso affidare all’appaltatore altri lavori non previsti in progetto, applicando quanto previsto dall’art 10 del Decreto del 19/04/2000 n.145 (capitolato generale d'appalto) comma 3? Inoltre, si specifica, che tali lavori aggiuntivi comporteranno il superamento delle somme a disposizione e conseguente nuovo provvedimento di approvazione con copertura finanziaria da parte dell’Amministrazione.


QUESITO del 13/01/2010 - VARIAZIONE CONTO CORRENTE "TRACCIABILITÀ".

L’amministrazione comunale ha affidato l’incarico di progettazione di un lavoro pubblico al professionista XXX. Il progetto esecutivo è stato approvato e i lavori sono stati appaltati. La direzione dei lavori è stata affidata a professionista diverso dal progettista. In corso d’opera si è reso necessario apportare una variante al progetto a causa di alcuni errori di progettazione. La variante è stata progettata dal direttore dei lavori. Posto che, in merito alla variante l’amministrazione ha “sentito” (così come previsto dalla legge) il progettista originario, si chiede se - prima di approvare la variante- fosse necessario dare allo stesso progettista la formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della l. n. 241/1990. Riteniamo che tale l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non sussista in quanto, poiché con l’approvazione della variante si contesta di fatto una non corretta prestazione professionale del progettista, si verte sostanzialmente in materia contrattuale riconducibile al diritto privato e non al diritto pubblico.


QUESITO del 11/11/2009 - PERDITA REQUISITI DI CARATTERE GENERALE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE: CONSEGUENZE.

si chiede se la progettazione della perizia di variante che si renda necessaria durante l'esecuzione di un lavoro pubblico possa essere affidata direttamente al direttore dei lavori o se debba essere affidata con le procedure previste dal d. lgs. 163/2006 (gara pubblica o selezione tra più professionisti, o in economia, in relazione all'importo dell'onorario professionale relativo). Il dubbio sorge in riferimento a quanto disposto dall'134 del d.p.r. n. 554/99 il quale prevede che nel caso in cui si renda necessaria una perizia il direttore dei lavori ne "promuove la redazione". A nostro parere è opportuno, per ovvie ragioni e non ultima quella di limitare i danni alla stazione appaltante a causa della inevitabile sospensione dei lavori necessaria per esperire le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione della perizia, che la perizia venga sempre redatta dal direttore dei lavori (che solitamente coincide con il progettista orignario) e a tale scopo ci pare che possa essere invocato l'art. 57 comma 2 lettere b) e c).


QUESITO del 17/04/2009 - VARIANTI

Si richiede se gli atti di sottomissione relativi ad un contratto di opere pubbliche stipulato in forma pubblico-amministrativa debbano rivestire la stessa forma, nel caso in si riferiscano a lavori aggiuntivi di importo inferiore al 20 % dell'ammontare complessivo del contratto principale ovvero se sia sufficente una scrittura privata.


QUESITO del 22/01/2009 - PAGAMENTI

Visto l'art. 277 del R.D. 827/24 che prevede che la liquidazione sia appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore. Visto l'art. 129 del D.P.R. 554/99 che prevede la consegna in pendenza di contratto per ragioni d'urgenza; Richiamato altresì l'art. 132 del D.Lgs 163/06 riferito alla possibilità di perizie suppletive per le quali si deve provvedere a contratto aggiuntivo. Si chiede se, pur non essendo ancora intervenuta la sipula del contratto o del contratto aggiuntivo, sia possibile procedere alle liquidazioni delle lavorazioni affidate in via d'urgenza, o affidate con perizia, sulla base delle risultanze del registro di contabilità e del correlato sal e certificato di pagamento.


QUESITO del 11/12/2008 - VARIANTI

Alla luce della vigente normativa, si chiede se l'approvazione di perizie di varianti relative ad opere pubbliche comportanti aumenti superiori al 5 per cento dell'importo originario del contratto sia di competenza del Responsabile del Procedimento o della Giunta Comunale.


QUESITO del 09/12/2008 - VARIANTI

In riferimento ai contenuti dei quesiti nn° 2817 del 20/10/2008 e 2877 del 21/11/2008 – laddove in sede di esecuzione lavori il D.L. ravvisi l’esigenza di risolvere i cd. “aspetti di dettaglio” (art. 132, c. 3, D.Lgs. 163/’06), quest’ultimi devono contenersi nelle % indicate a norme di legge senza comportare aumenti dell’importo di contratto. Con il presente si chiede di comprendere se gli interventi disposti dal D.L. quali “aspetti di dettaglio” si possano eseguire, come pare di comprendere, solo ed esclusivamente attraverso compensazioni (se disponibili) tra prestazioni contenute nell’importo di contratto per l’esecuzione dell’opera stessa o se l’eventuale aumento, sempre contenuto nelle % di legge, ma necessariamente ad integrazione dell’importo di contratto implichi l’impossibilità di procedere o se semplicemente vengono a considerarsi quali “aspetti di dettaglio” assoggettati , però, al regime di variante sempre da contenersi nelle % di legge (10% e 5%).


QUESITO del 28/11/2008 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

voglio cortesemente chiedere se rimane nella discrezionalità del D.L. disporre all' impresa l' aumento della quantità di ferro da introdurre nei c.a. superando in tal modo quanto previsto dal computo metrico oppure se è necessario procedere ad una variante in corso d' opera ? Segnalo che non si va a modificare alcuna Voce del prezziario (Acciaio per ca) ma esclusivamente ad auamentare modestamente la quantità


QUESITO del 24/10/2008 - VARIANTI

In riferimento all’esecuzione di un’opera pubblica, nella fattispecie la manutenzione straordinaria di una palestra, è maturata la necessità di redigere una variante per “cause impreviste ed imprevedibili”, non considerabili quali aspetti di dettaglio (max 10% importo contratto). Tale variante – in aumento – il cui importo troverà comunque copertura nella somma complessiva stanziata (ribasso d’asta, imprevisti, ecc.) dovrebbe eccedere il 10%. In riferimento alle normative vigenti, segnatamente D.Lgs. 163/2006 art. 132 c. 3 e D.M. 19/04/2000 n. 145 art. 10 c. 2, chiedesi se la percentuale in aumento rispetto all’importo di contratto per una variante avente queste caratteristiche sia da limitarsi entro il valore del 5% o del 20% (cd. quinto).


QUESITO del 28/02/2008 - VARIANTI

Le varianti di cui al comma 3, art. 132 del D.lgs 163/2006 sono ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità. Quesito: da chi sono approvate? dal Responsabile del Procedimento? L’importo in aumento relativo alle varianti di cui sopra non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera. Quesito: la copertura del 5% può essere sostenuta utilizzando le economie derivanti dal ribasso d’asta? è possibile utilizzare, comunque, le somme previste come imprevisti oltre il 5% dell’importo di variante?


QUESITO del 16/10/2007 - PREZZI UNITARI

Nell'ipotesi di gara effettuata con prezzi unitari, il "ribasso medio" viene indicato nel verbale di gara solo per motivi di graduatatoria, per cui l'aggiudicazione ed il successivo contratto non vengno effettuati con l'indicazione del ribasso, ma solo con il valore economico dei prezzi unitari posti a base di gara. Per l'effetto le Imprese, nella trattativa che precede il concordamento prezzi, chiedono che ogni prezzi nuovo abbia un valore non necessariamente riconducibile al ribasso medio non essendo stato quest'ultimo individuato all'atto della stipuila del contratto. In alternativa chiedono: se il ribasso medio del 20 % scaturisce dalla meda dei ribassi offerti per il ferro (30 %) e per il calcestruzzo (10 %), dovendosi concordare il prezzo per un calcestruzzo di diversa classe di esposizione, si debba applicare il ribassso del 10 %. Se invece il prezzo riguarda una categoria non prevista ne assimilabile e ne consimile, il ribasso deve essere contrattato. Tutto ciò premesso, dovendo il sottoscritto procedere alla elaborazione di un progetto con relativo bando e dovendo concordare alvcuni Nuovi Prezzi in appalti aggiudicati a prezzi unitari si chiede: 1- se la elaborazione di una variante prevede la esecuzione di categorie non previste in progetto, il ribasso deve essere contrattato ? 2- come è possibile cautalare l'Amministrazione per evitare giudizi discendenti dalle argomentazioni delle Imprese e che nella premessa sono state riportate ? 3- nell'ipotesi di gara a prezzi unitari quale ribasso applicare ai nuovi prezzi ?


QUESITO del 08/05/2007 - VARIANTI

Si chiede se alla luce del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e della L.R. 07 novembre 2003 n° 27 è possibile alla data odierna approvare varianti in corso d'opera che comportino un aumento dell'importo di contratto superiore alle disponobilità delle somme a disposizione e che quindi comportino un amento di spesa del quadro economico generale con conseguente nuovo finanziamento della differenza. Se si quali sono i riferimenti di legge nazionale e regionale e quali i limiti di aumento in percentuale, se ci sono, rispetto all'importo di contratto.


QUESITO del 28/07/2006 - VARIANTI

Desidero porre alla vostra attenzione i sottoelencati quesiti: 1)nel caso di Varianti migliorative di cui all’art. 25 comma 3 2° periodo, può essere superato il 5% dell’importo originario di contratto e di chi è la competenza per la loro approvazione? 2)per i casi di cui all’art. 25 comma 1 lettere a, b, bbis, con aumento dell’importo contrattuale superiore al 20%, ma rientrante nel quadro economico generale di progetto, a chi compete l’approvazione della perizia?