Art. 120. Collaudo
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice
2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell’articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse. comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
Giurisprudenza e Prassi
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE
Preliminarmente occorre evidenziare che oggetto di affidamento è l’incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico di opere pubbliche, come tale disciplinato dall’art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010.
La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimita' degli atti di gara e, nella specie, dei verbali redatti (..) dalla Commissione di gara, in cui sono stati dichiarati idonei 17 dipendenti pubblici e si è provveduto al sorteggio di due dei medesimi pubblici dipendenti ai fini dell'aggiudicazione della gara. Sostiene l'istante che, nell'elenco suddetto, vi siano dei soggetti non in possesso del requisito di cui all’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui “(…) Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita', in quanto attivita' propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici…”. La questione è infondata in fatto. Infatti, l'istituto tecnico commerciale e geometri F.P. Merendino di Capo d’Orlando (ME) è un istituto statale, mentre l’ATO 5 Enna è un consorzio costituito per il 49% dai Comuni della provincia di Enna e per il 51% dalla Provincia di Enna. Gli enti suddetti possono annoverarsi a pieno titolo tra le amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3 comma 25 del D.lgs. n. 163/2006. Entrambi i soggetti risultano dipendenti di ruolo presso le suddette amministrazioni pubbliche e titolati, diversamente da quanto asserito dall’istante e sotto il profilo qui esaminato, all’assunzione dell’incarico in oggetto.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal dott. Ing. A.– “Affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali”- Importo a base d'asta € 9.793,75 + 6.296,61 – S.A.: Comune di Sperlinga.
IMPUGNAZIONE DEL BANDO O DELL'ATTO DI ESCLUSIONE
L'impugnazione del bando o dell'atto di esclusione diviene improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell'aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale attributivo dell'utilitas all'aggiudicatario (CS, sez.V, n.3433/2008; sez.VI, n.2846/2006; n.785/2002; Tar Lazio, Sez.II, n.42/2010; Tar Campania, Na, n.1493/2011).
SOGGETTO ESCLUSO DALLA GARA - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - LIMITI
La partecipante ad una gara che sia stata legittimamente esclusa, non ha legittimazione a censurare l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e gli atti di gara, assumendo la posizione del quisquis de populo, non potendo trarre alcun vantaggio dall’eventuale fondatezza delle censure (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2010).
A termini della citata sentenza dell’Adunanza plenaria, nel caso in cui l’amministrazione abbia escluso dalla gara il concorrente, questi non ha la legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione al controinteressato, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimita' dell’esclusione. Infatti, la determinazione di esclusione, non impugnata o non annullata, cristallizza definitivamente la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle stesse condizioni di colui che sia rimasto estraneo alla gara, non avendo un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si puo' riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che non abbia partecipato alla gara.
Ne deriva, pertanto, che non spetta alcuna legittimazione a contestare gli esiti della gara al concorrente escluso dalla gara, che non abbia impugnato l’atto di esclusione o la cui impugnazione sia stata respinta.
TERMINI DI IMPUGNAZIONE - DECORRONO DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Nel caso in cui il ricorrente avverso una procedura per l'affidamento di un contratto pubblico non formuli censure nei confronti della risposta fornita dalla stazione appaltante al preavviso di ricorso, il gravame non deve essere dichiarato inammissibile poiche' il termine decadenziale decorre dall'aggiudicazione definitiva, in quanto solo quest'ultimo è l'atto dotato di efficacia esterna e lesivo degli interessi dei concorrenti che non sono risultati aggiudicatari.
L'aggiudicazione provvisoria non ha natura provvedimentale e quindi non deve necessariamente essere impugnata nel termine decadenziale, poiche' i relativi effetti giuridici decorrono dal successivo atto di aggiudicazione definitiva il quale invece deve essere gravato nel termine di decadenza.
L'annullamento di una procedura negoziata su ricorso di uno dei soggetti invitati onera la stazione appaltante a ripetere la procedura, invitando nuovamente le imprese gia' chiamate a partecipare.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA A PORRE RICORSO
Salve particolari eccezioni individuate in coerenza con il diritto comunitario (che qui non rilevano), la legittimazione al ricorso in tema di affidamento di contratti pubblici spetta solo al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura selettiva.
L’Adunanza Plenaria ha altresi' insegnato, sotto quest’ultimo aspetto, che la mera partecipazione (c.d. di fatto) ad una gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiche' la situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualita' dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione, oppure l’accertamento dell’illegittimita' della partecipazione alla gara, impediscono di assegnare al concorrente la titolarita' di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare l’esito della procedura selettiva. Ed il positivo riscontro della legittimazione al ricorso, sempre secondo le puntualizzazioni dell’Adunanza, è necessario tanto per far valere un interesse, cd. finale, al conseguimento dell’appalto, quanto per perseguire un interesse meramente strumentale diretto alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione.
CALCOLO COMPENSO COLLAUDATORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Il Consiglio
• ritiene che la determinazione dei compensi per gli incarichi di collaudo, affidati a personale interno di altre amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle tariffe professionali sia in contrasto con le previsioni di cui all’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 163/2006;
• osserva che i tempi ridotti assegnati per la presentazione delle offerte, in deroga all’art. 70 del Codice, hanno contribuito alla redazione di progetti di non altissimo livello con possibili difficolta' in fase esecutiva;
• rileva come l’inserimento, tra le deroghe concesse al Presidente della Provincia dell’Aquila, di quella relativa all’art. 66 del Codice sia in contrasto con quanto disposto dall’O.P.C.M. 3753/2009 e s.m.i. in merito alle previsioni normative derogabili dal Commissario delegato;
Oggetto: Interventi su edifici scolastici di proprieta' della Provincia di L’Aquila ubicati nei Comuni di Avezzano e Sulmona.
IMPRESA ESCLUSA - LEGITTIMAZIONE AL RICORSO
La legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’amministrazione o da un soggetto ad essa equiparata. Nel caso del concorrente definitivamente escluso dalla gara, la determinazione di esclusione, non impugnata o non annullata – come nel caso di specie – appare cristallizzare in modo definitivo la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle stesse condizioni di chi sia rimasto estraneo alla gara. Il concorrente legittimamente escluso dalla gara non ha, infatti, un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata di quella che si puo' riconoscere in capo ad un qualunque altro soggetto che alla prima gara non abbia partecipato e che si riprometta di partecipare alla seconda.
GIURISDIZIONE: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E FASE ESECUTIVA
Ai sensi degli articoli 120, comma 1, e 133, comma 1, lett. e), c.p.a. le controversie concernenti le procedure di affidamento di un contratto di appalto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre deve ritenersi che esulino dalla predetta giurisdizione le controversie concernenti la fase esecutiva e, pertanto, il contratto gia' stipulato, che attengono a situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi, attribuite conseguentemente alla giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5153).
RISARCIMENTO DANNI DA SOSPENSIONE LAVORI O RITARDATA ESECUZIONE DEL COLLAUDO
[A] Sui danni risarcibili a seguito della ritardata esecuzione del collaudo da parte della Stazione Appaltante e sulla quantificazione dei maggiori oneri per l’Impresa. [B] Sui danni risarcibili a seguito della sospensione dei lavori per difetti del progetto e sulla quantificazione dei maggiori oneri per l’Impresa
VERIFICA DI CONFORMITA' NELLE FORNITURE E SERVIZI
La nozione di verifica di conformita' nel settore dei servizi e forniture, peraltro oggi prevista dal d.P.R. 207 del 2010 (pur non ancora entrato in vigore) agli artt. 312 e ss., coincide sostanzialmente con la nozione di collaudo dei lavori pubblici. E’ il caso di segnalare che mentre nella bozza di Regolamento si era distinto tra collaudo per le forniture e verifica di conformita' per i servizi, nel testo poi licenziato si è utilizzata l’espressione “verifica di conformita'” anche per le forniture.
Nell’ambito delle forniture il collaudo era attivita' prevista fin dalla legge di contabilita' dello Stato (art. 12 bis R.D. 2440 del 1923) e dal regolamento di contabilita' (artt. 121 e ss. R.D. 827 del 1924).
Nell’ambito dei servizi è invece vero che il collaudo non aveva una disciplina specifica.
E l’esegesi dell’art. 120 del Codice dei contratti non consente, allo stato, di accogliere le argomentazioni della ricorrente.
La disposizione sottolinea la volonta' di omogeneizzare la disciplina dei contratti di appalto di servizi e forniture a quella finora vigente solo per i lavori pubblici. Volonta' di omogeneizzazione che è stata portata a compimento con il nuovo Regolamento di attuazione in base al quale la ricorrente potra' trovare soddisfazione alla propria pretesa.
LR LOMBARDIA - CONTRASTO DISCIPLINA NAZIONALE
La l. R. Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), con il censurato art. 8, comma 1, lettera r), ha previsto, come gia' sottolineato, che «per gli appalti di importo inferiore alle soglie» comunitarie, «per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonche' per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformita' possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio». Tale normativa regionale è costituzionalmente illegittima per invasione dell’ambito materiale dell’ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, in quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarita' dell’esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa. E cio' indipendentemente dalla conformita' o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare adottata dallo Stato con il citato d.P.R. n. 207 del 2010.
La Corte, pertanto, dichiara l’illegittimita' costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), nella parte in cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attivita' contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione” - Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi).
DECORRENZA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI PROCESSUALI
[A] Sulla normativa applicabile al contratto nel caso in cui sia entrata in vigore una nuova normativa nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. [B] Sulla possibilità o meno che, in caso di rinvio al Capitolato Generale OO.PP. contenuto nel contratto, eventuali modifiche (o sentenze della Corte Costituzionale) sopravvenute alla disciplina ivi dettata rispetto a quella vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, possano alterare il regime contrattuale in corso. [C] Sulla applicabilità o meno delle nuove disposizioni processuali contenute nell’art. 253, comma 34 del Codice dei Contratti pubblici anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore e contenenti un richiamo specifico alla Capitolato Generale di cui al d.p.r. 1062/1963. [D] Sulla risarcibilità o meno dei danni derivanti dal ritardato collaudo delle opere, in caso di sottoscrizione di una transazione tra Impresa e Stazione Appaltante. [E] Sulla spettanza o meno della rata a saldo e degli interessi moratori di cui all’art. 36 del d.p.r. 1062/1963 nel caso di ritardato collaudo dell’opera. [F] Sulla tipologia di danni risarcibili all’Impresa per il solo ritardo della stazione appaltante nel dare inizio al collaudo
RITARDO NEL COLLAUDO - INTERESSI E RISARCIMENTO DANNI
[A] Sulla tempestività o meno delle riserve apposte in concomitanza dei singoli S.A.L., ma i cui prezzi siano stati aggiornati in sede di collaudo finale, in ragione del tempo decorso. [B] Sulla risarcibilità o meno dei costi vivi dell’Impresa (per spese generali, guardiania, assicurazione, mancato utile, interessi passivi) sostenuti in ragione del ritardo con cui la stazione appaltante ha effettuato il collaudo dei lavori. [C] Sulla applicabilità o meno degli interessi moratori limitatamente alle somme riconosciute e non ancora versate al momento della proposizione del giudizio arbitrale
MATURAZIONE INTERESSI MORATORI DA RITARDO
[A] Sulla procedibilità o meno dell’arbitrato prima dell’intervenuto collaudo delle opere, secondo quanto disposto dagli artt. 32 e 33 del Capitolato Generale. [B] Sugli oneri a carico dell’impresa nel caso in cui il progetto a base d’appalto non sia assistito dalla relazione geologica, ovvero la relazione geologica sia tecnicamente errata. [C] Sulla risarcibilità o meno dei maggiori costi per la sicurezza dovuti al mutamento della legislazione vigente. [D] Sull’entità e sulla tipologia del rimborso per maggiori oneri dovuto al rallentato e anomalo andamento dell’appalto, causato dalla limitata disponibilità delle aree a causa di carenze progettuali. [E] Sulla misura degli interessi moratori da ritardo eventualmente dovuti. [F] Sulla misura del danno eventualmente risarcibile derivante dal mancato ammortamento dei macchinari e delle retribuzioni inutilmente corrisposte nel periodo di sospensione
PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI
L’incarico di direzione dei lavori di cui si tratta ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 91, c.2 del d. lgs. 163/06, sotto soglia comunitaria, trattandosi di incarico per un importo base di euro 20.950, 77 iva ed oneri esclusi. La legge, al riguardo, cosi' dispone: “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei “. Il richiamato art. 57, c.6 del medesimo “codice” disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevedendo che “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”. Nella fattispecie, avendo l’amministrazione rivolto un invito a cinque professionisti affinche' presentassero un’offerta, per aggiudicare l’incarico secondo il criterio del massimo ribasso percentuale, deve ritenersi che l’attivita' amministrativa concretamente svolta sia immune dal vizio dedotto, essendo conforme alle prescrizioni imposte dalla legge.
AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLAUDO LLPP
OGGETTO: L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.
SINTESI: 1) il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessita' della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalita', della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicita' degli incarichi affidati; al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attivita' svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice;
2) la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilita' di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
3) il collaudo comprende ogni attivita' di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
4) l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'all. IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;
5) è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attivita' nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;
6) la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del d.l.vo n. 165/2001);
7) è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle societa' di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;
8) i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attivita' di collaudo, ma anche ad altre attivita' attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;
9) l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.
ATTIVITA' DI COLLAUDO - LIMITI
L’attivita' di collaudo o di verifica di conformita' è attivita' propria delle stazioni appaltanti, l’affidamento dei relativi incarichi (salvo i casi di carenza di organico, nei quali si procede all’affidamento dell’incarico secondo le procedure e con le modalita' previste per l’affidamento dei servizi) è conferito ai propri dipendenti o ai dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessita' e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
Alla tutela dei medesimi principi è volta anche la disposizione di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, che, relativamente ai collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti, stabilisce che il soggetto incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; lo stesso divieto, in caso di collaudi non in corso d’opera, è stabilito per un anno.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... – procedura aperta per la costituzione di una commissione composta da una terna di professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera P.I.R. Centro Storico – Ambito 1 e Ambito 2.
CESSIONE DEL CREDITO - LIMITI
La richiesta in esame è volta essenzialmente a ricevere indicazioni circa la correttezza, dal punto di vista normativo-contabile, della cessione del credito, costituito dal diritto dell’ente a ricevere la somma mutuata dalla banca, cessione che verrebbe effettuata a favore dell’impresa affidataria dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica.
La prima considerazione è che, dal punto di vista civilistico generale, la cessione del credito puo' essere fatta a titolo oneroso o a titolo gratuito: un’eventuale cessione a titolo gratuito costituirebbe sostanzialmente una sorta di liberalita' a favore dell’impresa, non giustificata e non conforme al perseguimento dell’interesse pubblico, che avrebbe, al contrario, come risultato quello di favorire la posizione contrattuale dell’impresa, la quale vanterebbe, direttamente nei confronti della banca, in via preventiva ed automatica, il diritto di ricevere le somme di denaro.
La seconda considerazione attiene alle procedure normativamente previste in materia di finanziamenti di opere pubbliche (cfr. art. 204 TUEL), in base alle quali deve esserci stretta correlazione tra l’utilizzo del ricavato del mutuo da parte dell’ente locale e gli stati di avanzamento dei lavori, nel senso che i pagamenti all’impresa devono essere necessariamente subordinati agli esiti positivi delle verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori secondo gli accordi contrattuali e a regola d’arte e del collaudo finale dell’opera (cfr. artt. 120 e 141 D.Lgs. n. 163/2006). In base a tali regole, in sostanza, deve essere escluso ogni automatismo nei pagamenti all’impresa, cio' che invece rischia di verificarsi con la cessione del credito prospettata, a meno che la corresponsione degli importi per stato di avanzamento dei lavori non avvenga previa effettiva verifica di volta in volta e collaudo finale da parte dell’ente (come una sorta di condizione imprescindibile del pagamento da parte della banca).
D’altro canto, va posto in luce che l’operazione prospettata da codesto Comune, dovendosi ritenere che il trasferimento di somme dalla banca mutuante all’impresa appaltatrice dei lavori possa avvenire solo sulla base degli stati di avanzamento, si configura piu' propriamente come modalita' di pagamento nell’ambito di un appalto pubblico, cioè come delegazione di pagamento, piuttosto che come cessione di credito.
[A] Sulla mancata definizione dell’accordo bonario e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sulla ritardata emissione del certificato di collaudo e sulla possibilità o meno da parte dell’impresa di attivare comunque il procedimento arbitrale. [B] Sull’onere di iscrizione di tempestiva riserva e sulla c.d. “teoria del controllo della spesa”. [C] Sulla tripartizione delle fasi di contabilizzazione dei lavori e sulla rilevanza di soltanto alcune di esse nei confronti dell’appaltatore. [D] Sui documenti contabili o amministrativi sottoscrivibili dall’appaltatore. [E] Sugli effetti della mancanza di una regolare tenuta degli atti di contabilità da parte del direttore lavori. [F] Sugli atti di appalto “idonei a ricevere riserve” ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DM 145/2000. [G] Sulle carenze del progetto esecutivo e sul dovere di cooperazione da parte della stazione appaltante. [H] Sulle indagini geognostiche che devono precedere la progettazione esecutiva. [I] Sulle iniziative da assumere qualora si rilevi un deficit derivante dalle originarie sottostime delle quantità di lavorazioni in fase progettuale. [L] Sulla concessione di una proroga contrattuale in presenza di un anomalo andamento dei lavori prodotto dalla committente. [M] Sull’omessa esposizione nelle riserve dei criteri e dei calcoli che ad esse conducono. [N] Sul mancato completamento di lavorazioni marginali. [O] Sulla dilazionabilità o meno dei termini per la disposizione dei pagamenti
[A] La diffida ad adempiere di cui ali 'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento. [B] Sull'esperibilità o meno da parte dell'appaltatore dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, successivamente alla intervenuta risoluzione del contratto disposta unilateralmente dalla committente. [C] Sull’obbligo dell'appaltatore di verificare la correttezza del progetto e di segnalarne le eventuali carenze ed errori. [D] Sulla sussistenza o meno di un obbligo dell’appaltatore di dare comunque esecuzione alle parti d'opera realizzabili anche in caso di sospensione parziale illegittima. [E] Sulla presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto e sulla possibilità di dedurne una comune volontà di sciogliere il vincolo per mutuo dissenso. [F] Sull’anticipata estinzione del contratto di appalto e sugli obblighi riguardo alla redazione del conto finale e del certificato di collaudo. [G] Sulla inefficacia ex lege della polizza fideiussoria una volta decorsi i termini per il collaudo
DEFINIZIONE DI COLLAUDO
A decorrere dal 1° luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per il cui affidamento esterno è necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in quanto i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo 20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo.
Ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di C. e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di I. – a) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale”; b) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto M.D.”. S.A. M.A..
Certificato di collaudo
[A] Sul meccanismo (automatico) di adeguamento e incremento del prezzo del contratto introdotto dal comma 4 dell'art. 26 L. 109/94, sull’istituto della revisione prezzi previgente alla legge Merloni e sulla compromettibilità o meno ad arbitri di questi due istituti. [B] Sul ritardo o l’omissione del collaudo dell’opera da parte della stazione appaltante
[A] Sull'onere di tempestiva iscrizione delle riserve a carico dell’impresa e sulle eccezioni che al riguardo deve far valere la stazione appaltante. [B] Sull’obbligo a carico dell'Amministrazione di far conseguire all'appaltatore la disponibilità per l'intera durata dei lavori. [C] Sull’anomalo andamento dei lavori dovuto all'indisponibilità delle aree. [D] Sui presupposti delle sospensioni lavori che possono essere disposte dal RUP e dal Direttore Lavori. [E] Sull’indisponibilità di un'area da sottoporre ad esproprio. [F] Sulle modalità di computo delle voci di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145 del 2000, per sospensione illegittima dei lavori. [G] Sugli interessi e la rivalutazione monetaria riguardo al risarcimento del danno per illegittima sospensione lavori
[A] Sulla mancata attivazione da parte della stazione appaltante del procedimento dell’accordo bonario e sulle azioni che spettano all’appaltatore. [B] Sui presupposti per l’approvazione delle varianti previste dall’art. 25 della l. 109 del 1994. [C] Sull’eccessivo protrarsi della sospensione dei lavori senza che sia intervenuta l'approvazione della perizia di variante. [D] sulla sospensione lavori necessaria per redigere una perizia di variante che ponga rimedio, anche parzialmente, a negligenze o imperizie contenute nel progetto. [E] Sulla mancata approvazione di una perizia di variante da parte dell’amministrazione e sulla possibilità o meno che ciò comporti la risoluzione del contratto. [F] Sulle maggiori pretese dell’appaltatore riguardo agli oneri afferenti la sicurezza e sulla sussistenza o meno dell’onere di iscrivere riserva. [G] Sugli effetti della risoluzione del contratto riguardo all’onere della riserva. [H] Sulle maggiori spese generali in conseguenza della consegna parziale dei lavori. [I] Sulle maggiori spese per il personale “non operaio” in conseguenza della maggiore durata dei lavori. [L] Sui maggiori oneri che spettano all’appaltatore a fronte di una “causa di forza maggiore”. [M] Sull’anomalo andamento dei lavori ed i maggiori oneri per macchinari e attrezzature. [N] Sulla giurisprudenza riguardo alla mancata percezione dell’utile di impresa e la perdita di chance. [O] Sulla base di calcolo del risarcimento da sospensione illegittima. [P] Sulla risoluzione del contratto, sull’obbligo di corrispondere i prezzi di mercato e sull’IVA già versata dall’impresa
Pareri tratti da fonti ufficiali
Con riferimento alle modificazioni apportate dal decreto legislativo 152/2008, art. 120 c. 2bis e alle indicazioni dell’autorità di vigilanza di cui alla determin. n. 2/2009, si chiede di sapere come procedere nel caso di seguito illustrato: la stazione appaltante deve nominare una commissione di collaudo per la collaudazione in corso d’opera e finale di un’opera pubblica cofinanziata dai Ministeri: Infrastrutture e Trasporti e Beni e Attività Culturali. Premesso che non esistono specifiche intese al riguardo con i Ministeri interessati, si è proposto quale modalità di remunerazione dei commissari , l’incentivo ex art. 92 c. 5 del Codice dei contratti. Ci viene opposto che tale modalità è applicabile unicamente nei confronti dei funzionari della stazione appaltante, a riprova si afferma che la ripartizione di tale incentivo avviene previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ed i relativi criteri sono assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione appaltante. Alla luce di quanto sopra, si chiede di sapere: Se è corretta l’interpretazione della stazione appaltante di applicazione dell’art. 92 c.5; Se, è altresì possibile proporre un’intesa con le amministrazioni coinvolte che tenga conto dei parametri individuati nei rispettivi regolamenti interni. Si precisa che diversamente i commissari verrebbero retribuiti sulla base di una proposta di parcella calcolata in base alla Tariffa (D.M. 4.04.2001 Tariffa professionale Ingegneri e Architetti).